Questa guida analizza le scadenze operative fissate dal D.M. 217/2023, nel testo aggiornato dal D.M. 26 giugno 2026, n. 114, e le procedure per evitare inammissibilità nel nuovo ecosistema digitale.
Obbligo del Processo Penale Telematico: Contesto e Normativa
Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) l'art. 111-bis c.p.p. fa del deposito telematico la regola in ogni stato e grado del procedimento, e la digitalizzazione del processo penale di primo grado è anche un obiettivo del PNRR. Per il difensore il canale è il PDP, il Portale deposito atti penali: a regime, gli atti difensivi si depositeranno esclusivamente con modalità telematiche.
Dove l'obbligo è già operativo, ogni altra forma di deposito del difensore (PEC o cartaceo in cancelleria) non è valida, salvo il malfunzionamento dei sistemi (art. 175-bis c.p.p.) e le eccezioni previste dalla legge.
Calendario Switch-off e Proroghe: PDP e APP
PDP e APP non sono il vecchio e il nuovo portale: hanno funzioni diverse e convivono. Il PDP (Portale deposito atti penali), raggiungibile dall'area riservata del Portale dei servizi telematici, è il canale con cui avvocati e praticanti abilitati depositano atti e documenti negli uffici penali (art. 19 delle specifiche tecniche DGSIA del 7 agosto 2024). APP è l'applicativo del processo penale telematico, in funzione dal 14 gennaio 2024, con cui magistrati e personale degli uffici giudiziari redigono e depositano i loro atti e gestiscono il fascicolo informatico. Il passaggio al solo deposito telematico, invece, procede per ufficio e per tipo di atto, secondo le date che seguono.
Doppio binario: dove carta e PEC sono ancora ammesse
L'obbligo non è scattato ovunque nello stesso giorno. L'art. 3 del D.M. 217/2023 fissa date diverse per ufficio e per tipo di atto: negli uffici e nei procedimenti non ancora passati al solo deposito telematico il difensore può depositare anche su carta e, per il comma 9, anche via PEC secondo l'art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022. L'ultima revisione del calendario è del D.M. 26 giugno 2026, n. 114, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2026. Prima di ogni scadenza conviene verificare il testo vigente e i provvedimenti pubblicati sul Portale dei servizi telematici.
Tabella Switch-off: Le date chiave per gli uffici giudiziari
Di seguito le fasi critiche per la transizione, utili per pianificare l'attività di studio ed evitare decadenza:
| Data | Deposito del difensore | Uffici e atti |
|---|---|---|
| Dal 1° gennaio 2025 | Solo telematico | Procura della Repubblica presso il tribunale, Procura europea, ufficio GIP, tribunale ordinario; procura generale presso la corte d'appello per l'avocazione. Valgono le deroghe temporanee delle due righe seguenti e quella, fino al 31 marzo 2025, per alcuni procedimenti speciali (libro VI, titoli I, III e IV, c.p.p.): oggi sono tutte scadute. |
| Fino al 31 dicembre 2025 | Anche carta o PEC | Procedimenti sulle misure cautelari (libro IV c.p.p.) davanti all'ufficio GIP e al tribunale. |
| Fino al 31 marzo 2026 | Anche carta o PEC | Tribunale: impugnazioni delle misure cautelari personali e reali e impugnazioni in materia di sequestro probatorio. Dal 1° aprile 2026 anche questi depositi sono solo telematici. |
| Fino al 30 giugno 2027 | Carta o PEC; portale facoltativo | Corte d'appello e procura generale presso la corte d'appello (per l'avocazione il deposito è già solo telematico, vedi la prima riga). |
| Fino al 31 dicembre 2027 | Carta o PEC; portale facoltativo | Corte di cassazione, procura generale presso la Cassazione, ufficio del giudice di pace. |
| Dal 1° luglio 2027 | Solo telematico | Corte d'appello e procura generale presso la corte d'appello, con esclusioni (fra cui i procedimenti della sezione minorenni, l'esecuzione, le misure di prevenzione e il mandato d'arresto europeo). |
| Dal 1° gennaio 2028 | Solo telematico | Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e procura generale presso la Cassazione, con esclusioni analoghe; impugnazioni contro i provvedimenti del giudice di pace. |
| Dal 2029 al 2030 | Solo telematico | Tribunale per i minorenni, relativa procura e sezione minorenni della corte d'appello (1° gennaio 2029); procedimenti di esecuzione (libro X c.p.p.) esclusi nelle righe precedenti (1° luglio 2029); tribunale di sorveglianza (1° gennaio 2030); gli altri procedimenti esclusi nelle fasi precedenti (1° luglio 2030). |
Fonte: art. 3 del D.M. 217/2023 nel testo modificato dal D.M. 114/2026. Dove il deposito è ammesso anche su carta, il comma 9 consente al difensore anche la PEC secondo l'art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022. Gli atti che le parti e la persona offesa compiono personalmente si possono depositare anche su carta (art. 111-bis, comma 4, c.p.p.).
Quali atti penali vanno depositati sul PDP?
A regime, la discrezionalità nella scelta del mezzo di deposito si azzera: il PDP diventerà il canale esclusivo per gli atti e i documenti del difensore.
Lista degli atti esclusivi telematici
Negli uffici già passati al solo deposito telematico (procura, ufficio GIP e tribunale, dal 1° gennaio 2025), l'obbligo di deposito tramite il PDP copre, fra gli altri:
- Nomine del difensore e rinunce al mandato.
- Memorie, istanze e documenti ex art. 121 c.p.p.
- Opposizioni alla richiesta di archiviazione.
- Liste testi e consulenti tecnici.
- Costituzione di parte civile, quando è depositata in cancelleria fuori udienza: l'art. 78 c.p.p. consente anche di presentarla in udienza.
Eccezioni: si possono depositare anche su carta gli atti che le parti e la persona offesa compiono personalmente (art. 111-bis, comma 4, c.p.p.) e quelli che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (comma 3). Durante un malfunzionamento certificato dei sistemi il deposito avviene in forma analogica (art. 175-bis c.p.p.).
Focus: Impugnazioni e Misure Cautelari
Per l'atto di appello e il ricorso per Cassazione conta prima di tutto l'ufficio di destinazione: l'impugnazione si deposita, con le modalità dell'art. 111-bis c.p.p., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, c.p.p.). Il ricorso contro una sentenza della corte d'appello, quindi, non si deposita in Cassazione ma in corte d'appello, dove fino al 30 giugno 2027 il difensore può usare anche la carta o la PEC e il PDP resta facoltativo (art. 3, commi 6 e 9, D.M. 217/2023). L'impugnazione di un provvedimento del tribunale ordinario o del GIP si deposita invece in un ufficio dove il deposito del difensore è già solo telematico; dal 1° aprile 2026 vale anche per le impugnazioni cautelari davanti al tribunale, riesame compreso. Sul PDP l'atto si intende ricevuto quando il portale genera la ricevuta di accettazione, che riporta data e ora dell'invio (art. 13-bis D.M. 44/2011, introdotto dal D.M. 217/2023): scaricatela e conservatela.
Guida pratica al deposito sul PDP
Il PDP si raggiunge dall'area riservata del Portale dei servizi telematici (pst.giustizia.it). Formati, firme, stati del deposito e dimensioni massime sono fissati dalle specifiche tecniche della DGSIA del 7 agosto 2024, pubblicate sullo stesso portale.
Tutorial: Come depositare un atto passo dopo passo
- Accesso: dall'area riservata del Portale dei servizi telematici (PST), con SPID di livello 2 o superiore oppure con la carta nazionale dei servizi su smart card o token. Il PDP è riservato agli iscritti al ReGIndE come avvocato o praticante abilitato e agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato.
- Ricerca del procedimento: inserire i dati richiesti dal sistema. Nota: il procedimento è visibile solo dopo che la cancelleria o la segreteria ha annotato nel ReGeWEB il codice fiscale del difensore. Se non siete ancora nominati, depositate prima la nomina: in procura, durante le indagini preliminari e prima degli avvisi degli artt. 408, 411 o 415-bis c.p.p., va allegato un «atto abilitante» che dimostri la conoscenza del procedimento.
- Selezione Atto: scegliere dal menu il tipo di atto corretto, perché il deposito arrivi all'ufficio e al procedimento giusti.
- Upload: caricare l'atto principale in PDF nativo (ottenuto da un documento di testo, non scansionato), senza elementi attivi né password, firmato digitalmente (PAdES/CAdES).
- Allegati: caricare eventuali documenti (es. procura speciale) nei formati ammessi dalle specifiche tecniche.
- Invio: confermare l'invio e scaricare la ricevuta di accettazione in PDF.
Dopo l'invio: ricevuta, controlli automatici, esito
Il deposito non si chiude con l'invio. Seguite tre passaggi nella sezione «Consultazione - Depositi» del PDP:
-
1
Ricevuta di accettazione: la genera il PDP al termine dell'invio, con un identificativo nazionale, i dati inseriti e data e ora dell'invio. È il momento in cui l'atto si intende ricevuto dall'ufficio (art. 13-bis D.M. 44/2011).
-
2
Controlli automatici: se i dati inseriti coincidono con quelli del registro, il sistema associa l'atto al procedimento senza intervento della cancelleria (stato «Accettato»). Se non coincidono, il deposito passa «In verifica» e lo esamina il personale dell'ufficio.
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3
Esito: un deposito «Rifiutato» riporta la motivazione sul portale; con «Errore tecnico» la trasmissione non è riuscita e il deposito va rifatto. Gli esiti arrivano anche per e-mail, se l'avete impostata nelle «Preferenze» del PDP.
Gestione Errori e Responsabilità Legale
Responsabilità per malfunzionamento del portale
Il malfunzionamento dei sistemi non deve pregiudicare la difesa, ma chi chiede di essere rimesso nel termine ha l'onere della prova (art. 175-bis, comma 5, c.p.p.). Se il PDP non funziona:
- Documentare l'errore (screenshot con orario).
- Verificare se il malfunzionamento è certificato dalla DGSIA e attestato sul Portale dei servizi telematici, oppure accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio (art. 175-bis, commi 1 e 4, c.p.p.): per tutta la sua durata l'atto si redige e si deposita in forma analogica (comma 3).
- La restituzione nel termine (art. 175-bis, comma 5, c.p.p.) richiede la prova di non aver potuto redigere o depositare l'atto in tempo, neppure in forma analogica, per caso fortuito o forza maggiore.
Troubleshooting: i problemi più frequenti
- Atto principale non conforme Il PDF deve essere ottenuto da un documento di testo, non da una scansione, senza elementi attivi né password, e firmato digitalmente (PAdES o CAdES) con un certificato valido.
- File troppo pesanti Le specifiche tecniche DGSIA del 7 agosto 2024 ammettono fino a 60 MB per singolo file e 600 MB per l'intero deposito.
- Procedimento non visibile La visibilità richiede che la cancelleria o la segreteria abbia annotato nel ReGeWEB il codice fiscale del difensore: se manca, chiedete l'annotazione o depositate prima la nomina.
Fonti
- Codice di procedura penale, art. 111-bis — deposito telematico
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87 — disposizioni transitorie sul processo penale telematico
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis — deposito transitorio tramite PEC
- D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3 — uffici, atti e termini di transizione al deposito telematico (testo vigente)
- D.M. 26 giugno 2026, n. 114 — ulteriori modifiche al D.M. 217/2023 in materia di processo penale telematico
- D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13-bis — trasmissione degli atti dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale e ricevuta di accettazione (inserito dal D.M. 217/2023)
- DGSIA, specifiche tecniche ex art. 34 D.M. 44/2011 del 7 agosto 2024, art. 19 — deposito tramite il Portale deposito atti penali (PDP)
- Ministero della giustizia, risposta all'interrogazione n. 4-04059 — APP, applicativo del processo penale telematico
- Codice di procedura penale, art. 78 — formalità della costituzione di parte civile
- Codice di procedura penale, art. 121 — memorie e richieste delle parti
- Codice di procedura penale, art. 175 — restituzione nel termine
- Codice di procedura penale, art. 175-bis — malfunzionamento dei sistemi informatici
- Codice di procedura penale, art. 582 — presentazione dell'impugnazione
- Codice di procedura penale, art. 591 — inammissibilità dell'impugnazione
FAQ: Domande frequenti sul Processo Penale Telematico 2026
Che differenza c'è tra PDP e APP?
Il PDP, Portale deposito atti penali, è il portale con cui avvocati e praticanti abilitati iscritti al ReGIndE depositano atti e documenti negli uffici penali; si raggiunge dall'area riservata del Portale dei servizi telematici. APP è l'applicativo del processo penale telematico che magistrati e personale degli uffici giudiziari usano per redigere e depositare i loro atti e gestire il fascicolo informatico. Il difensore deposita sul PDP, o via PEC dove è ancora ammessa: non usa APP.
Posso usare la PEC per i depositi penali nel 2026?
Sì, ma solo dove il deposito non è ancora esclusivamente telematico. L'art. 3, comma 9, del D.M. 217/2023 consente al difensore il deposito via PEC, secondo l'art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022, in tutti i casi in cui è ammesso anche il deposito non telematico: per esempio in corte d'appello fino al 30 giugno 2027, in Cassazione e davanti al giudice di pace fino al 31 dicembre 2027. In procura, all'ufficio GIP e in tribunale, invece, oggi il deposito del difensore è solo telematico: l'ultima deroga, per le impugnazioni cautelari davanti al tribunale, è scaduta il 31 marzo 2026.
Cosa succede se deposito un atto cartaceo per errore?
Dipende dall'ufficio e dall'atto. Dove il deposito è solo telematico, l'atto del difensore portato su carta in cancelleria non rispetta le modalità dell'art. 111-bis c.p.p.: per un'impugnazione la conseguenza è l'inammissibilità (artt. 582, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.). Restano depositabili anche su carta gli atti che le parti e la persona offesa compiono personalmente (art. 111-bis, comma 4, c.p.p.) e, fino alle date fissate dal D.M. 217/2023, gli atti negli uffici non ancora passati al solo deposito telematico.
Devo firmare digitalmente anche gli allegati?
L'atto principale va sempre firmato digitalmente, in formato PAdES o CAdES. Gli allegati vanno firmati digitalmente solo nei casi previsti dalla legge; la procura, anche quando è la scansione di un originale cartaceo, va prodotta in PDF e firmata digitalmente dal difensore (art. 16 delle specifiche tecniche DGSIA del 7 agosto 2024).
Come dimostro il deposito senza ricevuta immediata?
Conservate ricevute, schermate con data e ora e le comunicazioni con l'assistenza. Se il portale non funziona, verificate se il malfunzionamento è stato certificato e pubblicato sul Portale dei servizi telematici o accertato dal dirigente dell'ufficio: per tutta la sua durata l'atto si deposita in forma analogica (art. 175-bis, commi 1-4, c.p.p.). Se nel frattempo scade un termine a pena di decadenza, si può chiedere la restituzione nel termine provando di non aver potuto depositare in tempo per caso fortuito o forza maggiore (art. 175-bis, comma 5, c.p.p.).