Calcolatore della prescrizione
Quando si prescrive un diritto: dieci anni di regola, termini più brevi per danni, canoni e incidenti stradali, con interruzione e festivi.
Il diritto di famiglia regola separazione e divorzio, affidamento e mantenimento dei figli, unioni civili, convivenze e successioni. Lo Studio Legale BCS assiste coniugi, genitori, conviventi ed eredi in tutta Italia. Prima verifichiamo se è possibile un accordo, anche con la negoziazione assistita; se l’accordo non c’è, seguiamo il giudizio davanti al tribunale.
Gestione conflitti familiari, negoziazione assistita e accordi di trasferimento patrimoniale.
Affidamento, adozioni e tutela dei diritti dei minori in ogni sede.
Pianificazione ereditaria, testamenti e passaggi generazionali.
Tutela legale per le coppie di fatto e unioni civili.
Difesa tecnica in ogni stato e grado del giudizio civile.
Diritto civile: contratti, successioni, famiglia e contenzioso.
Calcolatori con le norme indicate, per una prima stima. Per il tuo caso conta la verifica sugli atti.
Quando si prescrive un diritto: dieci anni di regola, termini più brevi per danni, canoni e incidenti stradali, con interruzione e festivi.
Gli interessi legali maturati tra due date, con i tassi annuali dell’art. 1284 c.c., anche dopo la domanda giudiziale.
Gli interessi di mora su una fattura pagata in ritardo, tra imprese o verso la pubblica amministrazione, dal giorno dopo la scadenza fino al saldo.
Le domande
essenziali.
Se i coniugi sono d’accordo, le strade sono tre. Il ricorso congiunto al tribunale (art. 473-bis.51 c.p.c.). La negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte: l’accordo passa dal pubblico ministero e tiene luogo dei provvedimenti del giudice (art. 6 del D.L. 132/2014). L’accordo davanti al sindaco, come ufficiale di stato civile, possibile solo senza figli minori, maggiorenni incapaci o non autosufficienti e senza trasferimenti di beni (art. 12 dello stesso decreto).
Se l’accordo manca, si segue il rito unico per le persone e la famiglia, in vigore per le cause iniziate dal 28 febbraio 2023 (D.Lgs. 149/2022). Per il divorzio la separazione deve essere durata almeno dodici mesi, oppure sei mesi se consensuale (art. 3 della legge 898/1970). Nel giudizio di separazione si può chiedere anche il divorzio: la domanda diventa procedibile dopo quei termini e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.).
La regola è l’affidamento a entrambi i genitori. Il giudice valuta prima di tutto questa possibilità, fissa tempi e modi della presenza dei figli presso ciascuno e decide con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale (art. 337-ter c.c.). Le decisioni di maggiore interesse, su istruzione, educazione, salute e residenza abituale, si prendono di comune accordo; se i genitori non sono d’accordo, decide il giudice.
L’affidamento a un solo genitore richiede un provvedimento motivato: il giudice deve ritenere che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore (art. 337-quater c.c.). Il figlio che ha compiuto dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento, viene ascoltato dal giudice nei procedimenti che lo riguardano (art. 473-bis.4 c.p.c.). Gli accordi dei genitori vengono recepiti se non sono contrari all’interesse dei figli, in particolare quando nascono da un percorso di mediazione familiare.
Per i figli ciascun genitore contribuisce in proporzione al proprio reddito. Se serve, il giudice fissa un assegno periodico considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno, le risorse economiche e il valore dei compiti domestici e di cura; l’assegno si adegua agli indici ISTAT (art. 337-ter c.c.). Il coniuge separato a cui non è addebitata la separazione e che non ha redditi adeguati ha diritto al mantenimento (art. 156 c.c.).
Dopo il divorzio l’assegno spetta a chi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. Il tribunale valuta le condizioni dei coniugi, il contributo di ciascuno alla famiglia e al patrimonio, i redditi e la durata del matrimonio (art. 5, comma 6, legge 898/1970). Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, gli hanno riconosciuto una funzione assistenziale e, insieme, perequativo-compensativa.
L’unione civile fra persone dello stesso sesso è regolata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. Le norme che parlano di matrimonio e di «coniuge» valgono anche per le parti dell’unione, tranne le norme del codice civile non richiamate e quelle sull’adozione della legge 184/1983 (art. 1, comma 20). Nelle successioni si applicano le regole su legittimari, successione legittima, collazione e patto di famiglia (comma 21). L’unione si scioglie anche con una dichiarazione, pure di una sola parte, davanti all’ufficiale di stato civile: dopo tre mesi si può proporre la domanda di scioglimento (comma 24).
Le coppie di fatto, cioè due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza, hanno tutele proprie (comma 36 e seguenti). Possono regolare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza scritto, per atto pubblico o con firma autenticata da un notaio o da un avvocato (commi 50 e 51).
Dipende dal vizio, e ogni vizio ha il suo termine. Il testamento olografo senza autografia o sottoscrizione è nullo; per gli altri difetti di forma è annullabile, con un’azione che si prescrive in cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni (art. 606 c.c.). Se il testatore era incapace di intendere e di volere quando ha scritto il testamento, l’annullamento si chiede entro cinque anni dall’esecuzione (art. 591 c.c.). Le disposizioni frutto di errore, violenza o dolo si impugnano entro cinque anni da quando se ne è avuta notizia (art. 624 c.c.).
Diverso è il caso dei legittimari, cioè coniuge, figli e ascendenti (art. 536 c.c.). Se il testamento lede la quota che la legge riserva loro, si agisce con l’azione di riduzione (art. 554 c.c.). Prima di una causa in materia di successioni bisogna tentare la mediazione, che è condizione di procedibilità (art. 5 del D.Lgs. 28/2010).
La mediazione familiare non è obbligatoria. Il giudice può informare i genitori di questa possibilità e invitarli a rivolgersi a un mediatore; con il loro consenso può anche rinviare i provvedimenti per lasciare spazio al tentativo (art. 473-bis.10 c.p.c.). La mediazione è però vietata quando sono allegate o emergono violenze o abusi, e il mediatore la interrompe se ne ha notizia (art. 473-bis.43 c.p.c.).
Quando il conflitto resta alto, il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare uno o più ausiliari che intervengano sul nucleo familiare per superare i conflitti, sostenere i figli e migliorare le relazioni fra genitori e figli; fissa obiettivi e tempi delle relazioni dell’ausiliario (art. 473-bis.26 c.p.c.). In questo spazio opera anche il coordinatore genitoriale. L’Avv. Micaela Malinverno è coordinatrice genitoriale e socia INCOGe.
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