Cosa serve per aprire un punto di gioco fisico?
Un punto scommesse non nasce con la sola concessione. La concessione resta in capo al concessionario ADM; il punto vendita opera come suo incaricato. Serve poi la licenza di pubblica sicurezza: l'art. 88 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) la consente solo ai concessionari o ai soggetti da loro incaricati. Per slot e videolottery contano anche le regole sugli apparecchi dell'art. 110 TULPS, che devono essere conformi e collegati alla rete telematica. A questo si sommano i limiti locali: distanze dai luoghi sensibili e orari fissati da regioni e comuni. Prima di firmare un contratto di locazione conviene verificare tutti questi requisiti. I provvedimenti dell'ADM sul gioco pubblico si impugnano davanti al TAR del Lazio, sede di Roma (art. 135, comma 1, lettera q-quater, c.p.a.). Il diniego o la revoca della licenza del questore (art. 88 TULPS) si impugnano davanti al TAR competente per territorio (art. 13 c.p.a.; Corte cost. n. 174 del 2014). Il termine è di sessanta giorni (art. 29 c.p.a.). Il riordino del gioco fisico è ancora in corso: lo seguiamo in questo aggiornamento.