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Pubblicità del gioco: la sanzione ha un minimo, e il minimo è per ciascuna violazione

Avv. Vincenzo Sapone divieto-pubblicita-gioco-sanzione-minimo-edittale

Sul gioco con vincite in denaro il divieto di pubblicità è totale e comprende espressamente le forme indirette, con qualunque mezzo: eventi sportivi, culturali o artistici, radio e televisione, stampa, affissioni, canali digitali e social media. Dal primo gennaio 2019 la stessa disciplina copre le sponsorizzazioni di eventi, attività, programmi, prodotti o servizi e ogni altra forma di comunicazione di contenuto promozionale. La sanzione è pari al cinque per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e comunque non inferiore a cinquantamila euro per ciascuna violazione: è il minimo edittale a fare la differenza, perché anche una campagna piccola non scende sotto quella soglia. Questo articolo spiega il perimetro del divieto, il ruolo delle linee guida AGCOM e perché la distinzione fra informazione e promozione regge poco in giudizio.

Pubblicità del gioco: la sanzione ha un minimo, e il minimo è per ciascuna violazione
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campaign 1. Un divieto scritto largo, e scritto largo apposta

Sul gioco con vincite in denaro il legislatore non ha disegnato un perimetro stretto da interpretare con favore. Ha fatto il contrario: ha vietato qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, con qualunque mezzo.

L'elenco dei mezzi è esplicito e comprende eventi sportivi, culturali o artistici, radio e televisione, stampa quotidiana e periodica, affissioni, canali digitali e telematici, social media compresi. Non è una lista esemplificativa costruita sui media del secolo scorso: copre il canale su cui oggi passa la maggior parte della comunicazione commerciale.

handshake 2. Dal 2019 anche le sponsorizzazioni

L'estensione è arrivata subito dopo l'impianto originario, ed è il passaggio che ha chiuso le maglie in cui il settore aveva cercato di rientrare.

Dal 1° gennaio 2019

Il divieto copre le sponsorizzazioni di eventi, attività, programmi, prodotti o servizi e ogni altra forma di comunicazione di contenuto promozionale.

Chi progettava operazioni di visibilità attraverso la sponsorizzazione, contando sul fatto che non fosse pubblicità in senso stretto, si è trovato dentro lo stesso perimetro.

euro 3. Quanto costa: il minimo conta più della percentuale

Qui sta il punto che cambia il calcolo del rischio, e che viene sistematicamente sottovalutato quando si ragiona su una campagna di piccole dimensioni.

Componente della sanzioneMisura
Base di calcoloCinque per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità
Minimo edittaleCinquantamila euro
Unità di riferimentoCiascuna violazione, non ciascuna campagna

La percentuale, da sola, renderebbe l'esposizione proporzionale alla spesa. Il minimo la rende sproporzionata verso il basso: un'iniziativa da poche migliaia di euro non produce una sanzione di poche centinaia, produce comunque la soglia minima. E quella soglia si misura per ciascuna violazione.

description 4. Il documento da cui si parte non è la norma

Chi progetta una comunicazione in questo settore non comincia dal testo di legge. L'autorità di settore ha adottato linee guida attuative che chiariscono l'ambito oggettivo, soggettivo e territoriale del divieto, coordinandolo con la disciplina di settore preesistente.

È il documento operativo della materia: dice a chi si applica il divieto, su quali contenuti e con quale estensione territoriale, e traduce in criteri applicabili una formula normativa scritta per essere ampia.

public 5. Il canale digitale non è un'area grigia

Per qualche tempo è circolata l'idea che il divieto riguardasse soprattutto i media tradizionali, e che l'online fosse terreno meno presidiato. L'applicazione ha smentito quella lettura.

La giustizia amministrativa ha confermato sanzioni irrogate per contenuti diffusi online, comprese controversie che hanno coinvolto grandi piattaforme. Non è rimasto un divieto sulla carta, e non si è fermato al perimetro dei mezzi classici.

quiz 6. "È informazione, non pubblicità"

È la distinzione su cui si costruiscono i piani di comunicazione, ed è anche quella su cui si perdono i ricorsi.

Le parole "anche indiretta" sono state messe nella norma proprio per assorbire la zona grigia. Se un contenuto è idoneo a promuovere l'offerta di gioco, l'etichetta che gli si dà conta poco: il criterio è l'effetto promozionale, non la forma editoriale scelta per ottenerlo.

La domanda giusta

In questo settore non conviene chiedersi "è pubblicità?", ma "un osservatore direbbe che questo contenuto promuove il gioco?". Se la risposta è sì, il resto è una discussione che si fa dopo la sanzione, non prima.

support_agent 7. Dove si interviene, e quando

Il momento utile per esaminare una comunicazione è prima che esca, non dopo la contestazione. La verifica riguarda tre piani: il contenuto, il soggetto che lo diffonde e il canale su cui viaggia, ciascuno con criteri propri.

Se gestisci un'attività del settore o collabori con operatori del gioco pubblico e vuoi far valutare un progetto di comunicazione prima della pubblicazione, lo Studio Legale BCS può esaminarlo alla luce del divieto e delle linee guida applicabili. Puoi prenotare un primo confronto su cal.com/bcslegal/consulenza.

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