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Inibizione ADM dei siti di gioco: il nuovo elenco vale dal 20 agosto

Avv. Vincenzo Sapone inibizione-adm-siti-gioco-online-elenco-20-agosto

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato l'elenco dei siti di gioco soggetti a inibizione con provvedimento prot. 00540333 del 5 agosto 2026, efficace dal 20 agosto 2026. Il potere si fonda sull'articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha sostituito i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 296 del 2006. L'ordine è rivolto ai fornitori di connettività, tenuti a inibire l'accesso, con sanzione amministrativa da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata e con intervento diretto dell'Agenzia decorsi quindici giorni. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica. Questa guida spiega il meccanismo, i termini del processo amministrativo e cosa l'inserimento nell'elenco non significa.

Inibizione ADM dei siti di gioco: il nuovo elenco vale dal 20 agosto
Archivio editoriale BCS

Il 5 agosto 2026 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il provvedimento prot. 00540333, che aggiorna l'elenco dei siti di gioco soggetti a inibizione. Il documento porta una decorrenza precisa: 20 agosto 2026. Chi gestisce un dominio finito in quell'elenco, però, non riceve una raccomandata. Se ne accorge quando il traffico dall'Italia si ferma, e questo non è un difetto del sistema: è il modo in cui la norma è costruita.

event 1. Il provvedimento del 5 agosto 2026 e il giorno in cui diventa efficace

L'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai siti web inibiti in materia di giochi, il provvedimento e l'elenco dei domini che ne sono oggetto. L'aggiornamento in vigore porta il protocollo 00540333 del 5 agosto 2026 e una validità che decorre dal 20 agosto 2026.

Accanto al provvedimento vengono resi disponibili l'elenco in formato PDF, lo stesso elenco in formato testo e un file di controllo SHA 256, che consente di verificare che il file scaricato corrisponda a quello pubblicato dall'Agenzia. La finalità dichiarata dell'intervento è contrastare le truffe e le illegalità connesse al gioco d'azzardo online.

Fra la pubblicazione e l'efficacia corrono alcuni giorni. Non è un dettaglio di calendario: è l'unico intervallo in cui una posizione può essere esaminata mentre il blocco non è ancora operativo.

gavel 2. Che cosa è l'inibizione, e su quale norma si fonda

La base normativa è l'articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, rubricato "Inibizione di siti web".

Il comma 1 attribuisce ad ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex AAMS), nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione e agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi con modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti in quei settori.

La stessa disposizione aggiunge un elemento che di solito passa inosservato e che invece pesa nella pratica: l'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche idonee a eludere i provvedimenti dell'Agenzia. Aggirare il blocco non è una zona grigia lasciata scoperta, è espressamente dentro il perimetro dell'ordine.

Questo assetto non è quello originario. Il comma 3 dell'articolo 102 ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto, i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che erano la base precedente dell'inibizione, facendo salvi gli effetti prodotti da quelle disposizioni sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi. Chi cerca la norma applicabile partendo da un precedente vecchio rischia quindi di lavorare su un testo non più in vigore.

alt_route 3. A chi è rivolto l'ordine, e perché la differenza pesa

Il punto tecnico che decide quasi tutto il resto è l'individuazione del destinatario. L'ordine non è rivolto a chi gestisce il sito: è rivolto a chi fornisce la connettività e i servizi di rete. Sono loro che, ai sensi del comma 2, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi.

Ne discende una asimmetria che è la vera caratteristica di questo istituto. Il soggetto che subisce l'effetto economico del provvedimento, cioè chi ha il dominio, non è il soggetto al quale il provvedimento è indirizzato. Non partecipa al rapporto fra Agenzia e provider, non riceve gli atti di quel rapporto, e non è tenuto a fare nulla per attuarlo.

Il punto pratico. L'ordine arriva al provider, l'effetto a chi ha il dominio. Chi sta dalla parte dell'effetto non ha un destinatario da cui aspettarsi una comunicazione, e per questo il presidio utile non è la casella di posta: è la lettura dell'elenco pubblicato, fatta con regolarità e non quando qualcosa si è già fermato.

campaign 4. La pubblicazione che vale come notifica

La conseguenza dell'asimmetria è scritta nella norma, e non va ricostruita in via interpretativa. Il comma 2 dell'articolo 102 stabilisce che la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Agenzia degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica.

È il meccanismo che spiega la sensazione, molto comune, di essere stati messi davanti al fatto compiuto. Nessuno tace l'informazione: l'informazione è pubblica, in un luogo indicato dalla legge, e la legge le attribuisce lo stesso valore di una notifica. Chi non la legge non è stato tenuto all'oscuro, semplicemente non ha guardato dove doveva.

Il primo segnale concreto, per chi non presidia l'elenco, è tecnico. Il dominio inibito non restituisce un errore generico: l'utente che prova ad aprirlo dall'Italia viene reindirizzato alla pagina di avvertenza dell'Agenzia. Da aprile 2026 il reindirizzamento utilizza l'indirizzo sito-inibito-giochi.adm.gov.it in sostituzione del precedente indirizzo IP statico 217.175.53.72, e nella fase di transizione entrambe le modalità restano operative.

schedule 5. Gli obblighi dei fornitori di connettività, i tempi e le sanzioni

Il comma 2 disegna anche la parte esecutiva, con tempi e importi definiti. Vale la pena leggerla per intero, perché è la fonte dei termini che circolano in modo impreciso.

ElementoChe cosa prevedeRiferimento
Ordine di inibizioneADM ordina la rimozione delle iniziative non conformi ai fornitori di connettività e agli operatori di servizi telematiciart. 102, comma 1
Obbligo dei destinatariInibire l'utilizzazione dei siti nelle reti gestite o servite, secondo le modalità stabilite dall'Agenziaart. 102, comma 2
Sanzione per inosservanzaSanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertataart. 102, comma 2
Intervento sostitutivoDecorsi quindici giorni dall'ordine senza ottemperanza, l'Agenzia adotta ogni utile provvedimento per inibire il sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se sul sito sono offerti altri beni o serviziart. 102, comma 2
Elenco in vigoreProvvedimento prot. 00540333 del 5 agosto 2026, con validità dal 20 agosto 2026ADM, sezione siti web inibiti

Due precisazioni evitano l'equivoco più diffuso. La prima: la sanzione da 30.000 a 180.000 euro colpisce il fornitore di connettività che non ottempera, non il titolare del dominio inibito. La seconda: il termine di quindici giorni riguarda l'ottemperanza del provider all'ordine, e non è il termine entro cui chi ha il dominio può reagire. Sono due orologi diversi, e confonderli porta a calcolare male l'unico che conta davvero.

timer 6. Il tempo per reagire, e da quando decorre

Il provvedimento di inibizione è un atto amministrativo, e la sua contestazione segue le regole del processo amministrativo. L'articolo 29 del codice del processo amministrativo stabilisce che l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Il punto delicato non è la durata del termine, è il momento da cui decorre. L'articolo 41, comma 2, dello stesso codice prevede che il ricorso vada notificato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Messo accanto alla regola dell'articolo 102, comma 2, che attribuisce alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia valore di notifica, il quadro diventa leggibile. Il calendario non aspetta che l'interessato si accorga di qualcosa: la reazione tardiva non nasce da un termine breve, nasce da un termine che ha iniziato a correre mentre nessuno guardava.

Quello che questa pagina non può dirti. Da quale giorno esatto decorra il termine in una situazione concreta non si stabilisce in astratto: dipende dall'atto, dalla posizione del soggetto rispetto a quell'atto e dagli elementi documentali disponibili. È esattamente il punto su cui si discute in giudizio, ed è materia da valutare sulle carte, non da dedurre da un articolo divulgativo. Quello che si può dire con certezza è che il tempo migliore per farlo è prima della data di efficacia, non dopo.

error_outline 7. Che cosa l'inserimento nell'elenco non significa

Attorno a queste liste circolano letture che vanno più in là di quello che l'atto dice. Alcune distinzioni conviene tenerle ferme.

  • Non è una condanna penale, né un accertamento di responsabilità penale. Il piano penale è distinto e ha presupposti propri: l'esercizio abusivo dell'organizzazione di giochi e scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario è previsto e punito dall'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401. L'inibizione amministrativa non lo presuppone e non lo dimostra.
  • Non è un provvedimento diretto contro chi gioca. I destinatari dell'ordine sono i fornitori di connettività, e l'obbligo che ne deriva è tecnico.
  • Non è un sequestro. L'inibizione è un ordine amministrativo che rende irraggiungibile un sito dalle reti italiane. Natura, autorità che la dispone e rimedi esperibili sono diversi da quelli di una misura cautelare reale.
  • Non è un giudizio sull'intero gruppo societario. L'elenco è un elenco di domini: la posizione di ciascun dominio va letta per quello che è, senza estensioni automatiche ad altri asset.

fact_check 8. Cosa verificare prima del 20 agosto

La parte utile del lavoro, in questa materia, è noiosa e si fa in anticipo. Chi opera nel settore, o vi ha interessi indiretti, può concentrarsi su pochi controlli concreti.

  • Scaricare l'elenco pubblicato e verificarne l'integrità con il file di controllo SHA 256 messo a disposizione insieme al provvedimento.
  • Cercare tutti i domini riconducibili al perimetro, non solo quello principale: sottodomini, domini di reindirizzamento, vecchi domini ancora attivi e varianti registrate a scopo difensivo.
  • Annotare la data di pubblicazione del provvedimento e quella di decorrenza, perché è il calendario dell'Agenzia a scandire i tempi, non quello di chi legge.
  • Ricostruire il presupposto: quale offerta, su quale dominio, con quali modalità e in quale periodo. È il materiale su cui si costruisce qualunque contestazione.
  • Verificare la posizione concessoria e i titoli di chi opera sul dominio, e la coerenza fra quanto pubblicato online e quanto autorizzato.
  • Conservare le evidenze tecniche del reindirizzamento, con data e ora della prima rilevazione del blocco.
  • Non tentare soluzioni tecniche di aggiramento. L'articolo 102, comma 1, include espressamente nell'oggetto dell'ordine i software relativi a procedure tecniche idonee a eludere i provvedimenti dell'Agenzia: la scorciatoia tecnica peggiora la posizione invece di alleggerirla.

Nessuno di questi passaggi cambia l'atto. Cambiano le opzioni che restano sul tavolo quando lo si affronta, e quelle si assottigliano con il passare dei giorni.

Come possiamo aiutarti. Lo Studio Legale BCS assiste operatori, concessionari, fornitori di servizi e imprese del settore del gioco in tutta Italia: verifica preventiva della posizione rispetto agli elenchi di inibizione ADM, analisi dei presupposti del provvedimento, impostazione della contestazione nelle sedi competenti e assistenza nei rapporti con l'Agenzia. Se un dominio del tuo perimetro compare in un elenco, o se vuoi capire come sei esposto prima che accada, una valutazione preliminare serve a mettere in fila i fatti e i tempi. Prenota una consulenza per fare il punto.

help Domande frequenti

Da quando vale il nuovo elenco dei siti di gioco inibiti?

L'aggiornamento è stato adottato con provvedimento prot. 00540333 del 5 agosto 2026 e ha validità dal 20 agosto 2026. L'elenco, insieme al provvedimento e ai file di controllo, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione dedicata ai siti web inibiti in materia di giochi.

Chi riceve l'ordine di inibizione?

I destinatari sono i fornitori di connettività alla rete internet, i gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione e gli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del decreto legge 104 del 2020. Sono loro a dover inibire l'utilizzazione dei siti sulle reti che gestiscono.

Chi ha il dominio riceve una notifica personale?

La norma non prevede una notifica individuale al titolare del dominio: l'articolo 102, comma 2, stabilisce che la pubblicazione degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori nel sito internet istituzionale dell'Agenzia ha valore di notifica. Il presidio, per chi opera nel settore, è quindi la consultazione periodica dell'elenco pubblicato.

Quali sanzioni sono previste, e a carico di chi?

L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche previste comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata, a carico del destinatario dell'ordine, cioè del fornitore di connettività. Decorsi quindici giorni dall'ordine senza ottemperanza, l'Agenzia adotta ogni utile provvedimento per inibire il sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

L'inibizione è una sanzione penale?

No. È una misura amministrativa che rende il sito irraggiungibile dalle reti italiane. Il piano penale è distinto e ha presupposti autonomi: l'esercizio abusivo dell'organizzazione di giochi e scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario è previsto e punito dall'articolo 4 della legge 401 del 1989. L'inserimento in elenco non equivale ad accertamento di un reato.

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