Calcolatore del pignoramento
Quanto si può pignorare da stipendio, pensione e conto: il quinto, il minimo vitale della pensione e le quote dell’agente della riscossione.
La crisi d’impresa è lo stato che rende probabile l’insolvenza: i flussi di cassa previsti non bastano a pagare i debiti dei dodici mesi successivi (art. 2 del Codice della crisi). Lo Studio Legale BCS assiste in tutta Italia imprese, professionisti e consumatori sovraindebitati. Leggiamo i numeri, scegliamo lo strumento previsto dalla legge e seguiamo trattative e procedura.
Valutazione tempestiva dello stato di crisi e degli adeguati assetti organizzativi.
Gestione dei rapporti con i creditori e gli istituti bancari.
Gestiamo procedure di risanamento e sovraindebitamento per aziende e privati nel territorio lariano.
Piani attestati, Accordi di ristrutturazione e Concordati.
Procedure del Codice della crisi, in vigore dal 15 luglio 2022 (prima regolate dalla legge 3/2012), per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori.
Assistenza nella nuova procedura stragiudiziale per il risanamento.
Dalla crisi alla continuità: risanamento, ristrutturazione e composizione negoziata.
Calcolatori, test e dati con le norme indicate, per una prima stima. Per il tuo caso conta la verifica sugli atti.
Quanto si può pignorare da stipendio, pensione e conto: il quinto, il minimo vitale della pensione e le quote dell’agente della riscossione.
Poche domande per capire se le procedure di sovraindebitamento possono riguardare la tua situazione.
Sei provvedimenti di tribunale su sovraindebitamento ed esdebitazione (aprile-settembre 2026): procedura, esito, principio e fonti.
Gli interessi di mora su una fattura pagata in ritardo, tra imprese o verso la pubblica amministrazione, dal giorno dopo la scadenza fino al saldo.
Le domande
essenziali.
L’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare in tempo la crisi e la perdita della continuità aziendale, e deve attivarsi senza indugio per usare uno degli strumenti previsti dalla legge (art. 2086 c.c.). L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee allo stesso scopo (art. 3 del Codice della crisi).
Gli assetti devono far emergere squilibri patrimoniali ed economico-finanziari e verificare la sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi. La legge indica alcuni segnali d’allarme: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti; esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre sessanta giorni, se pari ad almeno il 5% del totale; le esposizioni verso i creditori pubblici indicate dall’art. 25-novies (art. 3, comma 4).
È un percorso volontario. L’imprenditore commerciale o agricolo in crisi, insolvente o anche solo in squilibrio, quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile, chiede la nomina di un esperto alla camera di commercio, attraverso la piattaforma telematica nazionale (artt. 12 e 13 del Codice della crisi). L’esperto è indipendente e agevola le trattative con creditori e altri interessati, anche per trasferire l’azienda o un suo ramo.
L’imprenditore può chiedere misure protettive del patrimonio, che il tribunale conferma per un periodo da 30 a 120 giorni; con le proroghe la durata complessiva non può superare 240 giorni (artt. 18 e 19). L’incarico dell’esperto si chiude se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, le parti non hanno trovato una soluzione; può proseguire per non oltre altri 180 giorni nei casi previsti dalla legge (art. 17, comma 7).
Il piano attestato di risanamento è predisposto dall’imprenditore in crisi o insolvente e deve consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria (art. 56). Gli accordi di ristrutturazione richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale (art. 57); la percentuale si dimezza negli accordi agevolati, se il debitore non propone moratorie ai creditori estranei e rinuncia alle misure protettive (art. 60). Negli accordi a efficacia estesa gli effetti valgono anche per i creditori non aderenti della stessa categoria, se gli aderenti sono il 75% della categoria (art. 61).
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione divide i creditori in classi e richiede l’approvazione di tutte le classi (art. 64-bis). Il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, deve assicurare ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale (art. 84).
Il sovraindebitamento è la crisi o l’insolvenza di consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e degli altri debitori che non possono accedere alla liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lettera c, del Codice della crisi). È minore l’impresa che negli ultimi tre esercizi ha avuto un attivo annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, fino a 500.000 euro (lettera d).
Gli strumenti sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), il concordato minore per chi svolge attività d’impresa o professionale (art. 74) e la liquidazione controllata (art. 268), con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Nella liquidazione controllata l’esdebitazione può operare alla chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni di legge: la dichiara il tribunale con decreto (artt. 280 e 282). Chi non può offrire nulla ai creditori, se meritevole, può chiedere una sola volta l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283).
Quando si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori possono gestire la società solo per conservarne l’integrità e il valore del patrimonio. Per gli atti compiuti in violazione rispondono personalmente e in solido verso società, soci, creditori e terzi. Salvo prova di un diverso ammontare, il danno si presume pari alla differenza fra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica, o all’apertura della procedura, e quello alla data della causa di scioglimento, al netto dei costi di liquidazione (art. 2486 c.c.).
Sul piano penale, se la società è in liquidazione giudiziale, la bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione da tre a dieci anni anche per amministratori, sindaci e liquidatori (artt. 322 e 329 del Codice della crisi). Attivarsi presto ha invece effetti premiali: durante la composizione negoziata gli interessi sui debiti tributari scendono alla misura legale (art. 25-bis).
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