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Quanti interessi di mora
sulla fattura non pagata?

Tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, chi paga in ritardo deve gli interessi di mora dal giorno dopo la scadenza, senza bisogno di una diffida (d.lgs. 231/2002). Il tasso è quello di riferimento della Banca centrale europea più 8 punti, fissato per semestre: dal 1° luglio 2026 è il 10,40%. In più spettano 40 euro forfettari per i costi di recupero.

Calcola gli interessi di mora

Esempio

Il modulo è già compilato con un esempio: l'impresa di Caio deve all'impresa di Tizio una fattura di 10.000 euro scaduta il 31 marzo 2025 e la paga il 15 settembre 2026. Cambia i dati per il tuo caso.

L'importo della fattura, comprese le imposte indicate, come l'IVA (art. 2, lett. g).

Gli interessi decorrono dal giorno dopo la scadenza; il giorno del pagamento si conta. Se non hai ancora ricevuto il pagamento, . Tassi disponibili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026.

Esempio · Interessi di mora maturati

1.512,39 €

Giorni di ritardo
533
Importo forfettario (art. 6)
40,00 €
Importo più interessi e 40 euro
11.552,39 €
Norma
artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 231/2002

Calcolo indicativo, non è un parere legale. Lo strumento non verifica se il contratto rientra nel d.lgs. 231/2002, quale sia la scadenza giusta o se le parti abbiano pattuito un tasso diverso. Per il tuo caso serve una verifica sul contratto e sulle fatture.

N° 01 - Il metodo

Come si calcolano gli interessi di mora.

Le regole che il calcolatore applica, una per scheda. I link portano al testo vigente del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 su Normattiva.

Ambito

Quando si applicano gli interessi di mora commerciali?

Nelle transazioni commerciali: i contratti tra imprese, o tra imprese e pubblica amministrazione, che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Per questa legge è imprenditore anche chi esercita una libera professione (art. 2). Il decreto non si applica ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte contro il debitore, né ai pagamenti a titolo di risarcimento del danno (art. 1). Il debitore non paga gli interessi se dimostra che il ritardo è dovuto all'impossibilità della prestazione per una causa a lui non imputabile (art. 3).

Tasso

Come si fissa il tasso di mora?

È il tasso di riferimento, cioè quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti (art. 2, lettere e ed f). Vale per semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno quello in vigore il 1° gennaio, dal 1° luglio al 31 dicembre quello in vigore il 1° luglio, anche se nel frattempo la BCE lo cambia. Il Ministero dell'economia ne dà notizia in Gazzetta Ufficiale a ogni semestre (art. 5).

Decorrenza

Da quando decorrono?

Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di una diffida. Il termine non può superare, di regola, trenta giorni dal ricevimento della fattura. Tra imprese si può pattuire un termine più lungo, ma oltre sessanta giorni il patto deve essere espresso e non gravemente iniquo per il creditore, e la clausola si prova per iscritto. Con la pubblica amministrazione il termine non può superare sessanta giorni (art. 4, commi 1-4). Nel calcolatore la scadenza la indichi tu.

Formula

Come si fa il conto?

Sono interessi semplici su base giornaliera, calcolati sull'importo dovuto: l'importo per il tasso del semestre per i giorni di ritardo, diviso per i giorni dell'anno. L'importo dovuto comprende le imposte indicate in fattura (art. 2, lett. g). Il giorno della scadenza non si conta, quello del pagamento sì. Lo strumento divide per 365, o per 366 negli anni bisestili, come il calcolatore degli interessi legali; arrotonda al centesimo ogni semestre e somma le righe.

40 euro

Che cosa sono i 40 euro forfettari?

Quando sono dovuti gli interessi di mora, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per recuperare le somme. Gli spetta inoltre, senza bisogno di una diffida, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno; resta salva la prova di un danno maggiore, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6). Una clausola che esclude questo risarcimento si presume gravemente iniqua (art. 7, comma 4).

Eccezioni

Quando il calcolo non basta?

Tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, nei limiti dell'art. 7: la clausola che esclude gli interessi di mora è sempre gravemente iniqua, e quindi nulla. Nei pagamenti a rate, interessi e risarcimento si calcolano solo sulle rate scadute (art. 4, comma 7). Per le imprese pubbliche tenute alla trasparenza e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria i termini di legge sono raddoppiati (art. 4, comma 5). Nella cessione di prodotti agricoli e alimentari il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 vieta, salvo eccezioni, di pagare oltre trenta giorni i prodotti deperibili e oltre sessanta gli altri; se il termine non è rispettato, il saggio di mora è maggiorato di ulteriori quattro punti ed è inderogabile (art. 4, commi 1-3). Lo strumento non calcola queste varianti.

Prima del 2013

E per i contratti più vecchi?

Le regole attuali valgono per le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 (art. 3 d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192). Per i contratti conclusi dall'8 agosto 2002 al 31 dicembre 2012 il testo originario dell'art. 5 prevedeva una maggiorazione di sette punti, salvo diverso accordo (versione originaria; art. 11). Lo strumento non calcola questo regime e parte dal 1° gennaio 2013.

N° 02 - Un esempio

Caio paga la fattura di Tizio con 533 giorni di ritardo.

L'impresa di Caio deve all'impresa di Tizio 10.000 euro, IVA compresa. La fattura scadeva il 31 marzo 2025; Caio paga il 15 settembre 2026. Il periodo attraversa quattro semestri, ognuno con il suo tasso.

Interessi di mora su 10.000 euro dal 01/04/2025 al 15/09/2026
Semestre Giorni Tasso Calcolo Interessi
1° semestre 2025: 01/04/2025 – 30/06/2025 91 11,15% 10.000 × 11,15% × 91 / 365 277,99 €
2° semestre 2025: 01/07/2025 – 31/12/2025 184 10,15% 10.000 × 10,15% × 184 / 365 511,67 €
1° semestre 2026: 01/01/2026 – 30/06/2026 181 10,15% 10.000 × 10,15% × 181 / 365 503,33 €
2° semestre 2026: 01/07/2026 – 15/09/2026 77 10,40% 10.000 × 10,40% × 77 / 365 219,40 €
Totale interessi 533 – Somma dei semestri 1.512,39 €
Importo forfettario – – Art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 40,00 €
Totale dovuto – – 10.000 + 1.512,39 + 40 11.552,39 €
N° 03 - I tassi

Tutti i tassi usati dal calcolo.

Un semestre per riga, dal 2013 al 2026. Ogni valore viene dal comunicato del Ministero dell'economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per quel semestre: il link porta al testo.

Saggio degli interessi di mora (d.lgs. 231/2002), verificato il 6 ottobre 2026 sui comunicati in Gazzetta Ufficiale
Semestre Saggio di mora Fonte
1° semestre 20138,75%Riferimento 0,75% · G.U. n. 14 del 17/01/2013
2° semestre 20138,50%Riferimento 0,50% · G.U. n. 166 del 17/07/2013
1° semestre 20148,25%Riferimento 0,25% · G.U. n. 51 del 03/03/2014
2° semestre 20148,15%Riferimento 0,15% · G.U. n. 167 del 21/07/2014
1° semestre 20158,05%Riferimento 0,05% · G.U. n. 12 del 16/01/2015
2° semestre 20158,05%Riferimento 0,05% · G.U. n. 168 del 22/07/2015
1° semestre 20168,05%Riferimento 0,05% · G.U. n. 19 del 25/01/2016
2° semestre 20168,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 178 del 01/08/2016
1° semestre 20178,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 18 del 23/01/2017
2° semestre 20178,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 171 del 24/07/2017
1° semestre 20188,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 17 del 22/01/2018
2° semestre 20188,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 158 del 10/07/2018
1° semestre 20198,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 18 del 22/01/2019
2° semestre 20198,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 183 del 06/08/2019
1° semestre 20208,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 36 del 13/02/2020
2° semestre 20208,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 191 del 31/07/2020
1° semestre 20218,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 29 del 04/02/2021
2° semestre 20218,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 166 del 13/07/2021
1° semestre 20228,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 20 del 26/01/2022
2° semestre 20228,00%Riferimento 0,00% · G.U. n. 197 del 24/08/2022
1° semestre 202310,50%Riferimento 2,50% · G.U. n. 14 del 18/01/2023
2° semestre 202312,00%Riferimento 4,00% · G.U. n. 165 del 17/07/2023
1° semestre 202412,50%Riferimento 4,50% · G.U. n. 12 del 16/01/2024
2° semestre 202412,25%Riferimento 4,25% · G.U. n. 176 del 29/07/2024
1° semestre 202511,15%Riferimento 3,15% · G.U. n. 63 del 17/03/2025
2° semestre 202510,15%Riferimento 2,15% · G.U. n. 161 del 14/07/2025
1° semestre 202610,15%Riferimento 2,15% · G.U. n. 15 del 20/01/2026
2° semestre 202610,40%Riferimento 2,40% · G.U. n. 163 del 16/07/2026

Saggio di mora = tasso di riferimento comunicato più 8 punti (art. 2, lett. e, d.lgs. 231/2002). Il comunicato per il 2° semestre 2020 indica il periodo «1° giugno - 31 dicembre 2020»: il semestre di legge inizia il 1° luglio (art. 5, comma 2), e il tasso è 0 anche nel 1° semestre. Il tasso del primo semestre 2027 sarà quello in vigore il 1° gennaio 2027: fino al comunicato il calcolo si ferma al 31 dicembre 2026. Per un riscontro, la serie ufficiale della BCE riporta le date di ogni variazione del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali.

N° 04 - Domande frequenti

Le domande più comuni sugli interessi di mora.

Qual è il tasso degli interessi di mora commerciali nel 2026?

Il 10,15% nel primo semestre 2026 e il 10,40% nel secondo. È il tasso di riferimento della Banca centrale europea, comunicato dal Ministero dell'economia nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 (2,15%) e n. 163 del 16 luglio 2026 (2,40%), più 8 punti.

Da quando decorrono gli interessi di mora su una fattura?

Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di una diffida (art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002). Il termine non può superare, di regola, trenta giorni dal ricevimento della fattura; tra imprese se ne può pattuire uno più lungo, ma oltre sessanta giorni serve un patto espresso.

Che cosa sono i 40 euro dell'art. 6?

Un importo forfettario che spetta al creditore, senza bisogno di una diffida, a titolo di risarcimento del danno quando sono dovuti gli interessi di mora. Resta salva la prova di un danno maggiore, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 d.lgs. 231/2002).

Le imprese possono pattuire un tasso diverso?

Sì, nelle transazioni tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, nei limiti dell'art. 7: è nulla la clausola gravemente iniqua per il creditore, e la clausola che esclude gli interessi di mora si considera sempre gravemente iniqua (artt. 5 e 7 d.lgs. 231/2002).

Il calcolo vale anche per i contratti conclusi prima del 2013?

No. Le regole attuali si applicano alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 (art. 3 d.lgs. 192/2012). Per i contratti conclusi dall'8 agosto 2002 al 31 dicembre 2012 la maggiorazione era di sette punti, e lo strumento non la calcola.

Il calcolatore conserva i dati che inserisco?

No. Il calcolo avviene solo nel tuo browser. I dati non vengono inviati né salvati.

N° 05 - Fonti e letture

Le norme e gli approfon­dimenti.

Contratti e recupero dei crediti sono nella pagina dello studio su diritto civile e famiglia. Se il debitore è un'impresa in difficoltà, la pagina sulla crisi d'impresa spiega procedure e strumenti di composizione.

N° 06 - Il tuo caso

Il numero giusto dipende dal contratto e dalle fatture.

Termini pattuiti, tasso concordato, pagamenti a rate, debitore pubblico: ognuno può cambiare il conto. Se vuoi valutare il tuo caso con noi, prenota un colloquio.