Decorrenza
Da quando si conta la prescrizione?
Dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Alcune norme fissano un giorno preciso: per il risarcimento del danno è il giorno del fatto (art. 2947 c.c.), per le sanzioni amministrative il giorno della violazione (art. 28 legge 689/1981). Nei pagamenti periodici, come affitti e rate, ogni scadenza ha la sua prescrizione: va calcolata rata per rata.
Calcolo
Come si contano gli anni?
Con il calendario comune. Il giorno iniziale non si conta e la prescrizione si compie all'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963 c.c.). In pratica la scadenza cade nello stesso giorno e mese, dopo gli anni previsti. Se si parte dal 29 febbraio e l'anno di scadenza non è bisestile, lo strumento usa il 28 febbraio: è la regola che l'art. 2963 detta per i mesi, applicata per prudenza anche agli anni.
Festivi
Quali giorni contano come festivi?
Le domeniche e le feste nazionali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre (dal 2026), 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. L'elenco viene dalla legge 260/1949, come modificata dalla legge 54/1977, dal d.P.R. 792/1985, dalla legge 336/2000 e dalla legge 151/2025. Il calcolatore non sposta la scadenza che cade di sabato o in una festa patronale locale.
Interruzione
Che cosa interrompe la prescrizione?
La notifica dell'atto che inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio e ogni atto che costituisce in mora il debitore (art. 2943 c.c.), cioè una richiesta di pagamento fatta per iscritto (art. 1219 c.c.). La interrompe anche il riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.). Dopo l'interruzione inizia un nuovo periodo. Se si interrompe con un atto giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c.c.). La lettera produce effetto quando arriva al destinatario (art. 1334 c.c.).
Sospensione
Quando la prescrizione resta sospesa?
Tra coniugi e, dopo la sentenza n. 7 del 2026 della Corte costituzionale, tra conviventi di fatto. Tra chi esercita la responsabilità genitoriale e i figli. Tra tutore e minore. Tra enti e loro amministratori in carica, per le azioni di responsabilità. E quando il debitore ha nascosto con dolo il debito, finché il dolo non viene scoperto (art. 2941 c.c.). Resta sospesa anche contro minori e interdetti senza rappresentante legale (art. 2942 c.c.). Durante la sospensione il termine si ferma. Il calcolatore non la considera.
Eccezioni
Ci sono regole speciali?
Sì, molte. Se il fatto illecito è anche reato e il reato ha una prescrizione più lunga, vale quella anche per il risarcimento (art. 2947, comma 3, c.c.). Dopo una sentenza di condanna definitiva, anche i diritti a prescrizione breve si prescrivono in dieci anni (art. 2953 c.c.). Per le retribuzioni nei rapporti privati la Cassazione fa decorrere il termine dalla cessazione del rapporto (sezione lavoro, sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022). La Corte costituzionale aveva escluso la decorrenza in corso di rapporto già con la sentenza n. 63 del 1966. Tributi, contributi e cartelle hanno regole proprie, che lo strumento non copre.