Codice Crisi · Lombardia

Crisi d'impresa in Lombardia: prevenire, risanare, uscire.

La crisi d'impresa si affronta con gli strumenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): composizione negoziata, piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e, per i debitori minori, le procedure di sovraindebitamento. Studio Legale BCS assiste imprenditori, PMI e holding lombarde nella scelta dello strumento, nelle trattative e nei profili penali.

A cura dell'Avv. Vincenzo Sapone, Cassazionista

Punti chiave

  • ▸Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII)
  • ▸Concordato preventivo continuità / liquidatorio
  • ▸Accordi di ristrutturazione (60% / agevolati)
  • ▸Piano attestato di risanamento
  • ▸Sovraindebitamento consumatore + minore
  • ▸Adeguati assetti ex art. 2086 c.c.

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Come funziona la composizione negoziata della crisi?

È un percorso volontario e riservato per l'imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando la crisi o l'insolvenza è probabile e il risanamento appare ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). La domanda si presenta al segretario generale della camera di commercio, tramite la piattaforma telematica nazionale. L'esperto indipendente è nominato da una commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione: per la Lombardia, Milano (art. 13). Durante le trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (art. 21). L'incarico dell'esperto dura 180 giorni e può proseguire per altri 180 al massimo (art. 17). Su richiesta, il tribunale può confermare misure protettive contro le azioni dei creditori per 30-120 giorni, fino a un massimo complessivo di 240 (art. 19). Le novità sui debiti fiscali durante le trattative sono in questo approfondimento.

Quale strumento scegliere per uscire dalla crisi?

La scelta dipende da quanto è grave la crisi e da quanti creditori sono disposti a collaborare. Il piano attestato di risanamento resta fuori dal tribunale: l'imprenditore in crisi o insolvente lo rivolge ai creditori per risanare l'esposizione debitoria e riequilibrare la situazione dell'impresa (art. 56). L'accordo di ristrutturazione richiede l'adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e l'omologazione del tribunale (art. 57). La percentuale si dimezza, cioè scende al 30%, se il debitore non chiede la moratoria dei creditori estranei e rinuncia alle misure protettive (art. 60). Il concordato preventivo è lo strumento più strutturato: si fonda su un piano e può puntare alla continuità aziendale o alla liquidazione del patrimonio (art. 84). Nessuno strumento va bene per tutti. Servono i numeri dell'impresa prima di scegliere, possibilmente quando ci sono ancora margini di manovra.

StrumentoQuando usarloDurataPubblicità
Composizione negoziataCrisi reversibile, continuità180 gg + prorogheRiservata
Piano attestatoRisanamento stragiudizialeFlessibileFacoltativa
Accordo ristrutturazioneAdesione 60% creditori (o agevolato)Medio terminePubblica
Concordato continuitàSalvaguardia azienda / posti lavoro12-24 mesiPubblica
Concordato liquidatorioSoddisfacimento creditori superiore18-36 mesiPubblica
SovraindebitamentoConsumatori + PMI sotto sogliaVariabilePubblica

Perché conviene intervenire presto?

L'imprenditore che opera in forma societaria deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare in tempo la crisi. Deve poi attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dalla legge (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII). Attivarsi in ritardo ha conseguenze concrete. Dopo una causa di scioglimento gli amministratori possono gestire la società solo per conservarne il patrimonio, e rispondono personalmente dei danni causati da atti diversi (art. 2486 c.c.). Se l'impresa arriva alla liquidazione giudiziale, alcune condotte possono integrare la bancarotta (artt. 322 e seguenti CCII). Arrivare tardi significa anche perdere gli strumenti protettivi: la composizione negoziata, per esempio, richiede che il risanamento sia ancora perseguibile. Sui tempi dell'azione contro gli amministratori si veda questo approfondimento.

180 gg
durata dell'incarico dell'esperto, prorogabile (art. 17 CCII)
240 gg
durata massima delle misure protettive (art. 19 CCII)
Cass.
difesa penale fino alla Corte Suprema

Quali sono i segnali di allarme della crisi?

La legge indica alcuni segnali precisi, che gli assetti dell'impresa devono intercettare prima che la crisi emerga (art. 3, comma 4, CCII). Il primo sono le retribuzioni: debiti verso i dipendenti scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà del monte stipendi mensile. Il secondo sono i fornitori: debiti scaduti da almeno novanta giorni che superano quelli non ancora scaduti. Il terzo sono le banche: esposizioni scadute da più di sessanta giorni, o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, pari ad almeno il 5% del totale. Il quarto sono i debiti con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione che fanno scattare le loro segnalazioni (art. 25-novies). Gli assetti devono anche verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi. Quando compare uno di questi segnali, è il momento di valutare uno strumento.

Chi può accedere al sovraindebitamento?

Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai debitori che non possono accedere alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri debitori non assoggettabili alle procedure maggiori (art. 2, comma 1, lettera c), CCII). Il consumatore può proporre, con l'aiuto dell'Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67). Gli altri debitori sovraindebitati possono proporre un concordato minore, di regola per proseguire l'attività (art. 74). Se non c'è un piano sostenibile, resta la liquidazione controllata dei beni (art. 268). La persona fisica meritevole che non può offrire nulla ai creditori può ottenere l'esdebitazione del debitore incapiente, una sola volta (art. 283). Alcuni casi recenti dei tribunali lombardi sono raccolti in sovraindebitamento, tre casi tra Lecco e Monza.

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Domande frequenti

Cos'è il Codice della Crisi d'Impresa?

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII, D.lgs 14/2019) è la disciplina organica italiana che regola le procedure per prevenire e gestire la crisi d'impresa. Sostituisce la Legge Fallimentare del 1942. Istituti chiave: composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento del consumatore.

Cos'è la composizione negoziata della crisi?

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso volontario, stragiudiziale e riservato, seguito da un esperto indipendente nominato da una commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione. L'imprenditore mantiene la gestione. Obiettivo: risanamento dell'impresa tramite trattative con i creditori. Durata: l'incarico dell'esperto dura 180 giorni e può proseguire per non oltre altri 180 (art. 17).

Gli amministratori hanno obblighi di vigilanza sulla crisi?

Sì. L'art. 3 CCII e l'art. 2086 c.c. impongono all'imprenditore di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. Gli amministratori hanno l'obbligo di attivarsi tempestivamente pena responsabilità civile (art. 2486 c.c.), penale (bancarotta semplice, aggravata) e verso il Fisco.

Sovraindebitamento: chi può accedervi?

Le procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83 e 268-283 CCII) sono riservate ai debitori indicati dall'art. 2, comma 1, lettera c): consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale. Strumenti: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente.

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