gavel 1. Il fatto: una norma di cento giorni e la prima decisione che la incontra
Il 15 giugno 2026 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, ha deciso una causa di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori di una società fallita. Il collegio era composto dal presidente Giuseppe Rana, dalla relatrice Assunta Napoliello e dal giudice Michele De Palma.
Fin qui, una controversia ordinaria. Quello che la rende utile è che è una delle prime decisioni pubblicate a doversi misurare con una norma entrata in vigore da poche settimane: la decadenza biennale introdotta nell'art. 2394-bis del codice civile dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47.
La norma cambia i tempi di una delle azioni più frequenti nelle procedure concorsuali. Prima esisteva un solo orologio, la prescrizione. Adesso ce ne sono due.
E la decisione di Bari serve soprattutto a smontare una lettura che sta circolando in forma troppo semplificata: che da oggi il curatore abbia due anni, e poi non possa più. Nel caso deciso a Bari il nuovo termine non ha chiuso proprio niente.
balance 2. Che cosa dice il nuovo art. 2394-bis c.c.
L'art. 2394-bis del codice civile è la disposizione che, in caso di procedura concorsuale, concentra sull'organo della procedura le azioni di responsabilità verso gli amministratori. L'art. 9 del d.lgs. 47/2026 lo ha riscritto aggiungendo un termine che prima non c'era.
Art. 2394-bis c.c., testo risultante dalla modifica
"In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza".
Tre cose vanno lette con attenzione, perché decidono chi è dentro e chi è fuori.
La prima: le procedure elencate sono quattro, e sono nominate una per una. Liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Il fallimento, che è la procedura della vecchia legge fallimentare, nel testo non compare.
La seconda: il termine non decorre dalla condotta contestata all'amministratore, né dal momento in cui il danno si manifesta. Decorre da un evento processuale con una data certa e pubblica, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale oppure la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
La terza: le parole "a pena di decadenza" non sono una formula di stile. Sono la scelta di un istituto diverso dalla prescrizione, con regole diverse.
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9 | Riscrive l'art. 2394-bis c.c. e introduce la decadenza biennale |
| Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 | Pubblicazione del decreto |
| 29 aprile 2026 | Entrata in vigore |
| Trib. Bari, sez. spec. impresa, 15 giugno 2026 | Prima applicazione nota della nuova disposizione |
I primi commenti riconducono il decreto alla delega contenuta nella legge n. 21 del 2024, la cosiddetta legge capitali. Sul punto la decisione di Bari non si pronuncia.
hourglass_top 3. Decadenza e prescrizione: due orologi diversi sullo stesso fascicolo
Chi non fa questo mestiere tende a considerare prescrizione e decadenza sinonimi. Non lo sono, e la differenza è esattamente ciò che rende la novità del 2026 pesante nella pratica.
La prescrizione estingue il diritto perché non è stato esercitato per un certo tempo, e convive con una serie di eventi che la sospendono o la interrompono. La decadenza, invece, non guarda all'inerzia: guarda al fatto che un atto sia stato compiuto entro il termine, oppure no.
| Profilo | Prescrizione (art. 2394 c.c.) | Decadenza (art. 2394-bis c.c.) |
|---|---|---|
| Durata | Cinque anni | Due anni |
| Da quando decorre | Dalla oggettiva percepibilità, per i creditori, dell'insufficienza dell'attivo | Dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza |
| Sospensione e interruzione | Ammesse secondo le regole ordinarie | Non si applicano le norme sull'interruzione; quelle sulla sospensione solo se disposto altrimenti (art. 2964 c.c.) |
| Come si evita | Anche con atti stragiudiziali interruttivi | Solo con il compimento dell'atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.), cioè la proposizione dell'azione |
L'art. 2964 c.c. lo dice in modo secco: "Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti".
E l'art. 2966 c.c. aggiunge che "la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", con l'eccezione, per i termini relativi a diritti disponibili, del riconoscimento del diritto proveniente dalla controparte.
Tradotto in operativo: una diffida non ferma una decadenza. Una trattativa non la ferma. La ferma la domanda giudiziale, secondo le forme del rito applicabile. Se in una procedura convivono i due termini, non si sceglie il più comodo: valgono entrambi, e basta che scada quello più breve.
alt_route 4. Il buco della riforma: nessuna norma transitoria
Qui sta il vero problema interpretativo, ed è un problema di tecnica legislativa prima che di teoria: il decreto introduce un termine di decadenza e non dice che cosa ne sia delle procedure già aperte il 29 aprile 2026.
Le procedure pendenti in Italia non sono poche, e molte sono aperte da più di due anni. Applicare la norma nuova contando il biennio dalla sentenza di apertura significherebbe, per quelle procedure, far nascere l'azione già decaduta. Un termine che scade prima di iniziare non è un termine, è un'abrogazione mascherata.
Nei primi commenti circolano tre letture:
- Solo per il futuro. La decadenza si applica alle sole procedure aperte dopo il 29 aprile 2026. È la lettura presentata come più coerente con il principio di irretroattività.
- Anche alle pendenti, ma con decorrenza spostata. Il termine vale anche per le procedure già aperte, con *dies a quo* al 29 aprile 2026 e non alla sentenza di apertura originaria. È la lettura che evita l'effetto ablativo e tutela l'affidamento.
- Anche alle pendenti, con decorrenza dalla sentenza di apertura. È la lettura più rigida sul testo, e quella che produce l'effetto retroattivo appena descritto.
La questione non è accademica. Da quale delle tre si adotta dipende se un'azione già instaurata regge o cade in limine, e la scelta non è ancora consolidata: siamo davanti a orientamenti di merito e a dottrina, non a un principio di legittimità.
menu_book 5. Che cosa ha deciso il Tribunale di Bari, e che cosa non ha deciso
La decisione barese si colloca sulla seconda lettura, e poi fa una cosa che va tenuta separata: non la applica al caso.
Trib. Bari, sez. spec. impresa, 15 giugno 2026
La decisione dà atto che "l'art. 9, comma 1, lett. t), del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026" ha introdotto "con l'art. 2394 bis, c.c. un termine biennale di decadenza per l'azione di responsabilità prima non previsto", termine "applicabile anche in caso di situazioni precedenti l'entrata in vigore della legge, in quanto la decorrenza doveva considerarsi ciò nonostante fissata in quel caso con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa".
Nel caso concreto, però, il collegio ha ritenuto che il nuovo termine non avesse alcuna rilevanza, perché l'incapienza del patrimonio non era rilevabile prima della dichiarazione di fallimento. L'eccezione fondata sulla nuova decadenza non ha chiuso la strada al curatore.
Le tre cose vanno tenute distinte, e confonderle è il modo più rapido per sbagliare una difesa.
- La norma. Due anni a pena di decadenza, dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Vale per il futuro, senza discussioni.
- La regola di decorrenza per le situazioni anteriori. Per il Tribunale di Bari il biennio, nelle situazioni precedenti, si conta dall'entrata in vigore della modifica. È una lettura, autorevole ma di merito, e altre sono in campo.
- L'esito di quel caso. La decadenza non ha operato. Chi legge la decisione come la conferma che "adesso il curatore ha due anni e poi non può più" sta ricavando dalla pronuncia il contrario di ciò che la pronuncia ha stabilito.
Vale la pena aggiungere un elemento di coordinamento che il testo della norma rende evidente. La causa barese riguardava un fallimento e l'azione era esercitata ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare, mentre il nuovo art. 2394-bis c.c. nomina la liquidazione giudiziale e la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Come la decadenza si innesti sulle procedure ancora regolate dalla legge fallimentare è, allo stato, materia di interpretazione. Nel CCII (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) la disposizione corrispondente sulla legittimazione del curatore è l'art. 255.
schedule 6. Da quando corre la prescrizione dell'azione dei creditori sociali
La parte della decisione destinata a durare più a lungo della novità normativa è quella sulla prescrizione, perché è il punto su cui queste cause si vincono e si perdono prima ancora di discutere della gestione.
L'azione esercitata dal curatore, ricorda il Tribunale, "cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 cod. civ. e dall'art. 2394 cod. civ.": l'azione sociale e quella dei creditori sociali. Sono due azioni con presupposti propri, e il curatore può articolare domande distinte.
L'art. 2394 c.c. stabilisce che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" e che "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti".
Il termine è quinquennale, e il collegio ne fissa la decorrenza "dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, di oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti".
Non è il giorno dell'atto contestato. È il giorno in cui l'insufficienza diventa leggibile dall'esterno, da chi il bilancio lo subisce e non lo redige.
Siccome quel giorno quasi mai è scritto da qualche parte, opera una presunzione iuris tantum: si presume che coincida con la dichiarazione di fallimento, e chi vuole spostarlo indietro deve provarlo. L'onere grava sull'amministratore convenuto. È esattamente ciò che a Bari non ha retto.
Nella stessa cornice restano due regole che allungano i tempi in favore di chi agisce: l'art. 2941 n. 7 c.c., per cui la prescrizione rimane sospesa per l'intero periodo in cui gli amministratori hanno ricoperto la carica sociale, e l'art. 2393, comma 4, c.c., per cui l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica.
folder_open 7. Che cosa cambia per chi agisce e per chi si difende
Il punto pratico è che l'esito di queste cause dipende da documenti che esistono prima della citazione, non da argomenti costruiti dopo.
Per l'organo della procedura la novità è di calendario. Il biennio non è tempo abbondante per acquisire le scritture, ricostruire gli esercizi, quantificare il danno e istruire una citazione che regga. E la decadenza non si tampona con una lettera: si tampona depositando o notificando l'atto.
Per l'amministratore convenuto la questione temporale resta doppia, e va impostata su due binari.
- Sulla decadenza, le date rilevanti sono due e sono entrambe pubbliche: quella della sentenza di apertura e quella della proposizione della domanda. Su una procedura anteriore al 29 aprile 2026, la difesa deve prendere posizione su quale delle letture transitorie invoca, sapendo che non c'è ancora un approdo consolidato.
- Sulla prescrizione, la presunzione gioca contro l'amministratore, e superarla è un lavoro documentale: bilanci e note integrative, verbali degli organi sociali, relazioni del collegio sindacale, comunicazioni ai creditori, segnalazioni e revoche degli affidamenti bancari. Serve dimostrare quando l'insufficienza patrimoniale era oggettivamente percepibile dall'esterno, non quando l'amministratore ne era consapevole.
Chi raccoglie queste carte dopo aver ricevuto la citazione, quasi sempre le raccoglie tardi: molte sono in mano alla procedura, alcune sono in mano a terzi, e il tempo per acquisirle è quello di un procedimento già iniziato.
warning 8. Quello che da questa decisione non si può dedurre
Una pronuncia di merito su una norma di poche settimane va usata per quello che è: un primo orientamento, non una regola stabilizzata.
Tre conclusioni che il caso di Bari non autorizza
Non autorizza a dire che ogni azione del curatore proposta oltre due anni sia decaduta: nel caso deciso la decadenza non ha operato. Non autorizza a considerare risolta la questione transitoria: il decreto non contiene una disciplina espressa, la lettura barese è una delle tre in campo e proviene da un giudice di merito. Non autorizza a calcolare a tavolino la data di decorrenza della prescrizione, che dipende da quando l'insufficienza dell'attivo era percepibile dai creditori, cioè da un accertamento di fatto sui documenti di quella specifica società.
Resta invece solido il metodo. Prima di ogni valutazione di merito su una responsabilità gestoria, in una procedura concorsuale si guardano le date e i documenti che le reggono: la sentenza di apertura, la proposizione della domanda, e il momento in cui il dissesto era leggibile da fuori.
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Fonte: Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, decisione del 15 giugno 2026, massima pubblicata su unijuris.it. Testo dell'art. 2394-bis c.c. come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (G.U. n. 86 del 14 aprile 2026, in vigore dal 29 aprile 2026).