Calcolatore del pignoramento
Quanto si può pignorare da stipendio, pensione e conto: il quinto, il minimo vitale della pensione e le quote dell’agente della riscossione.
Il diritto bancario e assicurativo regola i rapporti con banche, intermediari e compagnie: conti correnti, mutui, fideiussioni, leasing e polizze. Lo Studio Legale BCS assiste privati, imprese, banche e intermediari in tutta Italia. Partiamo dall’analisi di contratti ed estratti conto; valutiamo reclamo, Arbitro e mediazione, e andiamo in giudizio solo se serve.
Forniamo tutela in materia di polizze vita, rami danni e responsabilità civile, gestendo ogni fase del sinistro fino all'eventuale contenzioso.
"Il nostro obiettivo è dare chiarezza giuridica e una difesa tempestiva, anche nei procedimenti d'urgenza."
Analisi econometrica di conti correnti e mutui per il recupero indebiti.
Gestione sinistri complessi e contenzioso contro compagnie assicurative.
Consulenza su contratti di leasing e strumenti finanziari complessi.
Diritto bancario: anatocismo, usura, mutui e contenzioso con gli istituti.
Calcolatori con le norme indicate, per una prima stima. Per il tuo caso conta la verifica sugli atti.
Quanto si può pignorare da stipendio, pensione e conto: il quinto, il minimo vitale della pensione e le quote dell’agente della riscossione.
Gli interessi legali maturati tra due date, con i tassi annuali dell’art. 1284 c.c., anche dopo la domanda giudiziale.
Gli interessi di mora su una fattura pagata in ritardo, tra imprese o verso la pubblica amministrazione, dal giorno dopo la scadenza fino al saldo.
Le domande
essenziali.
L’anatocismo è la produzione di interessi sugli interessi. Il codice civile lo ammette solo dalla domanda giudiziale o per un accordo successivo alla scadenza, per interessi dovuti almeno per sei mesi, salvo usi contrari (art. 1283 c.c.). Per i rapporti bancari vale la regola speciale dell’art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, nella versione in vigore dal 2016: nei conti correnti gli interessi debitori e creditori si conteggiano con la stessa periodicità, non inferiore a un anno, al 31 dicembre; gli interessi debitori maturati non producono altri interessi, salvo quelli di mora, e si calcolano solo sul capitale.
Verificare un rapporto significa ricostruire i movimenti con gli estratti conto, applicare a ogni periodo le regole allora in vigore e calcolare le somme eventualmente non dovute. Il ricalcolo richiede una perizia contabile e una lettura attenta dei contratti.
Ogni trimestre viene rilevato il tasso effettivo globale medio per ciascuna categoria di operazioni, comprensivo di commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse (art. 2, comma 1, della legge 108/1996). Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è quel tasso medio aumentato di un quarto, più quattro punti percentuali; la differenza fra limite e tasso medio non può superare otto punti (art. 2, comma 4).
Per calcolare il tasso dell’operazione si considerano commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art. 644 c.p.). Nel mutuo, se sono pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.). La verifica va fatta sulla categoria corretta e sul trimestre di riferimento: serve una perizia tecnica.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d’Italia ha ritenuto contrarie alla concorrenza tre clausole dello schema ABI di fideiussione omnibus: reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno chiarito che le fideiussioni che riproducono quelle clausole sono nulle solo in parte, cioè limitatamente alle clausole, salvo una diversa volontà delle parti.
Con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 le Sezioni Unite hanno precisato che quel provvedimento è prova privilegiata solo per il periodo esaminato, dal 2002 al 2005, e per le fideiussioni omnibus. Per una fideiussione specifica, o firmata in un altro periodo, il giudice accerta se il modello derivi da un’intesa anticoncorrenziale e il provvedimento è un elemento di prova da solo non sufficiente. La clausola «a prima richiesta» consente alla banca di evitare la decadenza anche con una richiesta stragiudiziale inviata nei termini dell’art. 1957.
Banche e intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-bis del Testo unico bancario): il principale è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Prima si presenta un reclamo scritto all’intermediario, che ha 60 giorni per rispondere, 15 per i servizi di pagamento.
Se la risposta manca o non soddisfa, entro 12 mesi dal reclamo si può ricorrere all’ABF per somme fino a 200.000 euro, con un contributo di 20 euro rimborsato se il ricorso è accolto; l’assistenza di un avvocato non è obbligatoria. Se l’intermediario non rispetta la decisione, l’inadempimento viene reso pubblico. Il ricorso all’ABF vale anche come condizione di procedibilità al posto della mediazione per i contratti bancari e finanziari (art. 5, comma 3, del D.Lgs. 28/2010). Per questo conviene preparare il reclamo con la stessa cura di un atto.
Prima di tutto si controllano i termini. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del fatto su cui si fondano; per l’assicurazione sulla vita il termine è di dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta di risarcimento del terzo o dalla sua azione contro l’assicurato (art. 2952 c.c.).
Poi si presenta un reclamo scritto alla compagnia. Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo, istituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215: il ricorso si presenta online dopo il reclamo, se l’impresa non risponde entro 45 giorni o risponde in modo insoddisfacente, e costa 20 euro, restituiti se è accolto. Per le cause su contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità, e anche questo ricorso la soddisfa (art. 5 del D.Lgs. 28/2010).
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