AI Act: in che fascia di rischio è il tuo sistema?
Un percorso a domande per collocare un sistema di intelligenza artificiale nelle fasce di rischio del regolamento (UE) 2024/1689.
La consulenza GDPR e AI Act serve a un'impresa per trattare dati personali e usare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Regolamento (UE) 2024/1689. Studio Legale BCS assiste PMI, operatori del gioco, aziende tech e sanitarie: mappatura, documenti, valutazioni d'impatto, DPO esterno, modelli integrati con la 231 e difesa davanti al Garante.
A cura dell'Avv. Vincenzo Sapone, Cassazionista
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Un percorso a domande per collocare un sistema di intelligenza artificiale nelle fasce di rischio del regolamento (UE) 2024/1689.
La serie dello studio su Claude Cowork per gli studi legali: episodi, guide, prompt e il plugin /parcella.
L'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689) si applica per tappe (art. 113). Dal 2 febbraio 2025 valgono i divieti, come le tecniche manipolative e il social scoring (art. 5), e l'obbligo di promuovere l'alfabetizzazione del personale (art. 4). Dal 2 agosto 2026 si applica la parte generale, compresi gli obblighi di trasparenza: chi interagisce con un chatbot deve sapere che parla con un sistema di IA, salvo che sia evidente (art. 50). Per i sistemi ad alto rischio il Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) ha spostato le date: 2 dicembre 2027 per quelli dell'allegato III, come selezione del personale e merito creditizio, e 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. Alcuni deployer devono svolgere una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27) e possono richiamare la DPIA già fatta per il GDPR. In Italia si aggiungono la legge 23 settembre 2025, n. 132 e il nuovo art. 437-bis del codice penale, sulle misure di sicurezza dei sistemi ad alto rischio.
La valutazione d'impatto (DPIA) va fatta prima di iniziare un trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti delle persone, in particolare quando si usano nuove tecnologie (art. 35 GDPR). Profilazione, monitoraggio sistematico e grandi volumi di dati particolari sono i casi tipici. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è obbligatorio per autorità e organismi pubblici e per chi, come attività principale, monitora in modo regolare e sistematico gli interessati su larga scala o tratta su larga scala dati particolari o relativi a reati (art. 37). Può essere un dipendente o un professionista esterno con un contratto di servizi (art. 37, par. 6). In caso di violazione dei dati il titolare la notifica al Garante entro 72 ore da quando ne viene a conoscenza, salvo che il rischio sia improbabile (art. 33). Un caso concreto di notifica tardiva è in questa decisione del Garante.
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Le cifre massime sono alte, ma dipendono dal tipo di violazione. Nel GDPR le fasce sono due: fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale per gli obblighi del titolare e del responsabile, come DPIA, sicurezza e DPO; fino a 20 milioni o al 4% per i principi, il consenso, i diritti degli interessati e i trasferimenti all'estero (art. 83 GDPR). Per le imprese vale l'importo più alto. Nell'AI Act le pratiche vietate costano fino a 35 milioni o al 7%; gli obblighi di fornitori, importatori, distributori e deployer, e quelli di trasparenza, fino a 15 milioni o al 3% (art. 99 AI Act). La disciplina NIS2 sulla cybersicurezza prevede fino a 10 milioni o il 2% per i soggetti essenziali e fino a 7 milioni o l'1,4% per quelli importanti (art. 38 D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138). Documentare le scelte prima di un controllo è la prima difesa.
| Normativa | Sanzione massima | Esempio |
|---|---|---|
| GDPR (principi e diritti) | € 20M o 4% fatturato | Violazione dei principi, del consenso o dei diritti degli interessati |
| GDPR (obblighi del titolare) | € 10M o 2% fatturato | Mancata DPIA, misure di sicurezza, DPO (artt. 25-39) |
| AI Act (divieti) | € 35M o 7% fatturato | Uso AI proibito (social scoring, manipolazione) |
| AI Act (altri obblighi) | € 15M o 3% fatturato | Obblighi di fornitori e deployer, trasparenza (art. 50) |
| NIS2 | € 10M o 2% fatturato | Soggetti essenziali; per i soggetti importanti € 7M o 1,4% |
L'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) è la prima normativa organica al mondo sull'intelligenza artificiale. Adotta un approccio basato sul rischio: sistemi AI proibiti, ad alto rischio, a rischio limitato, a rischio minimo. Obblighi di trasparenza, governance, valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA), documentazione tecnica. Si applica dal 2 agosto 2026, ma i divieti valgono dal 2 febbraio 2025; gli obblighi per i sistemi ad alto rischio sono stati rinviati dal Reg. (UE) 2026/1744 al 2 dicembre 2027 (allegato III) e al 2 agosto 2028 (allegato I).
Ai sensi dell'art. 37 GDPR, la nomina del Data Protection Officer è obbligatoria per: autorità pubbliche, titolari che effettuano monitoraggio regolare e sistematico su larga scala di interessati, titolari che trattano su larga scala categorie particolari di dati. È possibile nominare un DPO esterno (lo Studio BCS fornisce il servizio).
La DPIA (Data Protection Impact Assessment) è una valutazione preventiva d'impatto sulla protezione dei dati, obbligatoria ex art. 35 GDPR quando il trattamento presenti rischi elevati: uso sistematico di tecnologie nuove, profilazione, trattamento su larga scala di dati sensibili, monitoraggio sistematico di aree accessibili al pubblico. Deve precedere l'inizio del trattamento.
La FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) è la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali introdotta dall'AI Act (art. 27) per l'uso di sistemi AI ad alto rischio da parte di organismi di diritto pubblico, di enti privati che forniscono servizi pubblici e di chi usa sistemi per il merito creditizio o per i prezzi delle assicurazioni vita e sanitarie (allegato III, punto 5, lettere b e c). Analizza rischi concreti del deployment e misure di mitigazione.
GDPR: fino a € 20.000.000 o 4% del fatturato annuo mondiale (il maggiore) per principi, consenso e diritti degli interessati; fino a € 10.000.000 o 2% per gli obblighi del titolare, come la DPIA. AI Act: fino a € 35.000.000 o 7% del fatturato mondiale per i divieti (sistemi AI proibiti), € 15M o 3% per gli obblighi di fornitori, deployer e trasparenza.
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