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Strumenti BCS · Test

In che fascia di rischio
è il tuo sistema di IA?

L'AI Act, il regolamento (UE) 2024/1689, divide i sistemi di intelligenza artificiale per livello di rischio. Alcune pratiche sono vietate, i sistemi ad alto rischio hanno obblighi pesanti, altri devono solo dichiarare che sono IA. Gli obblighi cambiano anche con il ruolo: chi sviluppa il sistema, chi lo usa, chi lo importa o lo distribuisce.

Rispondi alle domande

Esempio

Il test è già compilato con un esempio: Tizio S.r.l. usa un software di IA che filtra e ordina i curriculum dei candidati. Cambia le risposte per il tuo caso.

Il ruoloChe cosa fai con il sistema?
La definizioneÈ un sistema di intelligenza artificiale?

Lo è un sistema automatizzato che, con un certo grado di autonomia, deduce dall'input che riceve come generare previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (art. 3, n. 1). Non lo è un software che esegue soltanto regole scritte da persone (considerando 12).

Le pratiche vietate · art. 5Il sistema fa una di queste cose?

Seleziona solo ciò che fa davvero. Se nessuna voce corrisponde, vai avanti.

L'alto rischio · art. 6Prodotti e settori sensibili

Prodotti regolati (allegato I)

Il sistema è un componente di sicurezza di un prodotto, o è esso stesso il prodotto, e il prodotto richiede la valutazione di conformità di un organismo terzo? Prodotti: giocattoli, imbarcazioni da diporto, ascensori, apparecchi per atmosfere esplosive, apparecchiature radio, attrezzature a pressione, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale, apparecchi a gas, dispositivi medici e diagnostici in vitro, macchine, veicoli, aviazione civile, sistema ferroviario ed equipaggiamento marittimo. Un sistema usato solo per assistenza, efficienza o controllo qualità non è un componente di sicurezza, salvo che un suo guasto metta a rischio salute e sicurezza (art. 6, parr. 1 bis e 1 ter).

Settori dell'allegato III: è destinato a uno di questi usi?

La deroga · art. 6, par. 3Il sistema si limita a un compito circoscritto?

Un sistema dell'allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo e non influenza in modo rilevante le decisioni. La valutazione spetta al fornitore, che deve documentarla. Serve solo se hai indicato un settore dell'allegato III.

La trasparenza · art. 50Il sistema parla con le persone o crea contenuti?

Seleziona tutto ciò che vale. Se nessuna voce corrisponde, vai avanti.

I modelli · artt. 51-55Fornisci anche un modello per finalità generali?

Un modello capace di svolgere un'ampia gamma di compiti diversi e integrabile in molti sistemi, come i grandi modelli linguistici (art. 3, n. 63). Usare il modello di un altro non ti rende fornitore del modello. Domanda per i soli fornitori.

Esempio · Fascia di rischio

Alto rischio

Ruolo
Deployer
Base
allegato III, punto 4
Quando
Dal 2 dicembre 2027
Obblighi, date e norme

Orientamento generale, non è un parere. Il test semplifica regole che dipendono dalla finalità prevista, dai contratti e dagli usi concreti. Nessun dato viene inviato o salvato.

N° 01 - Il tuo esito

Che cosa comporta la tua fascia.

L'esito cambia mentre rispondi. Ogni obbligo rimanda all'articolo nel testo consolidato su EUR-Lex. Per l'analisi dei tuoi sistemi vedi le consulenze tech e la pagina su GDPR e AI Act per le imprese.

Esempio · Esito per il ruolo: Deployer

Alto rischio

Il sistema è ad alto rischio: prima di essere immesso sul mercato o usato deve rispettare requisiti e controlli. Gli obblighi si applicano dal 2 dicembre 2027.

Perché

Le date

Cosa devi fare

  • Usare il sistema secondo le istruzioni del fornitore, con misure tecniche e organizzative adeguate. art. 26, par. 1
  • Affidare la sorveglianza umana a persone con competenza, formazione e autorità adeguate. art. 26, par. 2
  • Se controlli i dati di input, verificare che siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi. art. 26, par. 4
  • Monitorare il funzionamento; se emerge un rischio, sospendere l'uso e avvisare fornitore e autorità; segnalare subito gli incidenti gravi. art. 26, par. 5
  • Conservare i log sotto il tuo controllo per almeno sei mesi. art. 26, par. 6
  • Se lo usi sul luogo di lavoro, informare prima i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati. art. 26, par. 7
  • Usare le informazioni del fornitore per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, quando è dovuta. art. 26, par. 9
  • Informare le persone su cui il sistema prende o aiuta a prendere decisioni. art. 26, par. 11
  • Spiegare, a chi lo chiede, il ruolo del sistema nella decisione che lo riguarda. art. 86
  • Adottare misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale che usa il sistema. art. 4

Da sapere

  • Sanzione per la violazione degli obblighi di operatori e trasparenza: fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore; per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione vale l'importo minore. art. 99, parr. 4, 6 e 6 bis
  • Un sistema già sul mercato o in servizio prima di quelle date resta fuori dal regolamento finché non subisce modifiche significative della progettazione; i sistemi destinati alle autorità pubbliche vanno adeguati entro il 2 agosto 2030. art. 111, par. 2
  • Se metti il tuo nome o marchio su un sistema ad alto rischio, lo modifichi in modo sostanziale o ne cambi la finalità fino a renderlo ad alto rischio, diventi tu il fornitore. art. 25, par. 1

In Italia

  • Se usi l'IA nel rapporto di lavoro devi informare il lavoratore nei casi e con le modalità dell'art. 1-bis del d.lgs. 152/1997. art. 11, comma 2, legge 132/2025
  • Dal 30 settembre 2026 è reato anche per l'utilizzatore professionale omettere intenzionalmente la sorveglianza umana su un sistema ad alto rischio, se ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità. art. 437-bis c.p. (d.lgs. 160/2026)
  • Le autorità nazionali per l'IA sono l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che vigila e sanziona; per il settore finanziario restano Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. art. 20, legge 132/2025

Il test dà un orientamento generale, non un parere. Per classificare un sistema servono la finalità prevista, i contratti con fornitori e clienti e i processi in cui lo usi.

N° 02 - Le fasce

Come l'AI Act classifica i sistemi.

Le regole che il test applica, una per scheda. I link portano al testo consolidato su EUR-Lex, aggiornato al 27 luglio 2026.

Divieti

Quali pratiche sono vietate?

Dal 2 febbraio 2025 sono vietate otto pratiche: manipolazione e sfruttamento delle vulnerabilità con danno significativo, punteggio sociale, previsione dei reati basata solo sulla profilazione, scraping di volti per banche dati, deduzione delle emozioni al lavoro e a scuola, categorizzazione biometrica per dati sensibili e identificazione biometrica «in tempo reale» per attività di polizia, salvo eccezioni (art. 5). Il regolamento (UE) 2026/1744 ne ha aggiunte due, che si applicano dal 2 dicembre 2026: i sistemi che creano immagini intime o sessualmente esplicite di persone riconoscibili senza consenso e quelli che generano materiale pedopornografico.

Alto rischio

Quando un sistema è ad alto rischio?

In due casi (art. 6). Il primo: è un componente di sicurezza di un prodotto regolato dalle norme UE dell'allegato I, o è esso stesso quel prodotto, e il prodotto richiede la valutazione di conformità di un organismo terzo. Il secondo: è destinato a uno dei settori dell'allegato III, dalla biometria alla giustizia. Un sistema dell'allegato III sfugge all'alto rischio se svolge solo compiti procedurali limitati, migliorativi o preparatori e non influenza in modo rilevante le decisioni. La deroga non vale mai se il sistema profila persone (art. 6, par. 3).

Trasparenza

Quali sistemi devono dichiararsi?

Dal 2 agosto 2026 chi fornisce un chatbot deve far sapere alle persone che parlano con un'IA, e chi fornisce un sistema generativo deve marcarne gli output in modo leggibile dalle macchine. Chi usa il riconoscimento delle emozioni o la categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte. Chi crea un deep fake con l'IA, o pubblica un testo di interesse pubblico generato dall'IA senza revisione editoriale, deve dichiararlo (art. 50).

Rischio minimo

E tutti gli altri sistemi?

Non hanno obblighi specifici. Fornitori e deployer devono però adottare misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale (art. 4) e possono aderire a codici di condotta volontari (art. 95). Le norme su protezione dei dati, consumatori e sicurezza dei prodotti restano applicabili (art. 2).

Modelli

E i modelli per finalità generali?

Chi fornisce un modello per finalità generali, come un grande modello linguistico, ha obblighi propri dal 2 agosto 2025: documentazione tecnica, informazioni a chi integra il modello, politica sul diritto d'autore e sintesi dei contenuti usati per l'addestramento (art. 53). Se il modello ha un rischio sistemico, per esempio perché è stato addestrato con più di 1025 operazioni in virgola mobile, si aggiungono valutazione e attenuazione dei rischi, segnalazione degli incidenti e cibersicurezza (artt. 51 e 55).

Ruolo

Perché conta il ruolo?

Fornitore, deployer, importatore e distributore hanno obblighi diversi (art. 3). Chi mette il proprio nome su un sistema ad alto rischio, lo modifica in modo sostanziale o ne cambia la finalità fino a renderlo ad alto rischio diventa fornitore (art. 25). La persona che usa l'IA per scopi puramente personali non ha gli obblighi del deployer (art. 2, par. 10).

N° 03 - Le date

Il calendario in vigore al 6 ottobre 2026.

Il regolamento si applica a scaglioni (art. 113). Il regolamento (UE) 2026/1744 ha spostato in avanti l'alto rischio e aggiunto due divieti.

Date di applicazione verificate il 6 ottobre 2026 su EUR-Lex
Data Che cosa si applica Norma
1° agosto 2024Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1689Art. 113, primo comma
2 febbraio 2025Disposizioni generali, alfabetizzazione in materia di IA, pratiche vietate (capi I e II)Art. 113, lett. a)
2 agosto 2025Modelli per finalità generali (capo V), organismi notificati, governance, sanzioni (capo XII, salvo l'art. 101)Art. 113, lett. b)
27 luglio 2026Entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1744 e degli artt. 102-110Art. 4 reg. 2026/1744; art. 113, lett. d)
2 agosto 2026Applicazione generale: obblighi di trasparenza (art. 50) e sanzioni della Commissione ai fornitori di modelli (art. 101)Art. 113, secondo comma
2 dicembre 2026Nuovi divieti dell'art. 5, par. 1, lettere b bis) e b ter); marcatura dei contenuti per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026Art. 113, lett. a); art. 111, par. 4
2 agosto 2027Adeguamento dei modelli per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025Art. 111, par. 3
2 dicembre 2027Sistemi ad alto rischio dell'allegato III: classificazione, requisiti, obblighi di fornitori, deployer e altre partiArt. 113, lett. c), punto i)
2 agosto 2028Sistemi ad alto rischio dell'allegato I (componenti di sicurezza di prodotti regolati)Art. 113, lett. c), punto ii)
2 agosto 2030Adeguamento dei sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche e già sul mercatoArt. 111, par. 2

Il «Digital Omnibus» sull'IA è legge

La proposta della Commissione del 19 novembre 2025 (COM(2025) 836) è diventata il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026. Ha riscritto l'art. 113: gli obblighi per i sistemi ad alto rischio non partono più il 2 agosto 2026 (allegato III) e il 2 agosto 2027 (allegato I), ma il 2 dicembre 2027 e il 2 agosto 2028.

Un sistema ad alto rischio già sul mercato prima di quelle date resta fuori dal regolamento finché non subisce modifiche significative della progettazione; quelli destinati alle autorità pubbliche vanno adeguati entro il 2 agosto 2030 (art. 111, par. 2).

Controllo del 6 ottobre 2026 su EUR-Lex: la scheda del regolamento (UE) 2024/1689 non elenca altre modifiche; il testo consolidato è aggiornato al 27 luglio 2026.

N° 04 - Quattro esempi

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio.

Quattro casi inventati. Sono gli stessi esiti che restituisce il test.

Quattro esempi di classificazione
Caso Ruolo Fascia Da quando
Tizio S.r.l. usa un software di IA che filtra e ordina i curriculum dei candidati. Deployer Alto rischio: allegato III, punto 4. Il sistema profila i candidati, quindi la deroga non vale. 2 dicembre 2027
Caio pubblica uno spot con il volto e la voce di un testimonial ricreati con l'IA. Deployer Obblighi di trasparenza: deve dichiarare che il contenuto è generato artificialmente (art. 50, par. 4). 2 agosto 2026, già in vigore
Sempronio sviluppa e vende alle finanziarie un sistema che valuta il merito di credito dei clienti. Fornitore Alto rischio: allegato III, punto 5, lettera b). Il sistema profila i clienti, quindi la deroga non vale. 2 dicembre 2027
Mevio, commercialista, usa un assistente di IA per riassumere i documenti dei clienti. Deployer Rischio minimo: alfabetizzazione del personale (art. 4) e informazione ai clienti sull'uso dell'IA (art. 13 legge 132/2025). Art. 4: 2 febbraio 2025. Legge 132/2025: 10 ottobre 2025
N° 05 - Domande frequenti

Le domande più comuni sull'AI Act.

Da quando si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio?

Dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. Le date sono state fissate dal regolamento (UE) 2026/1744, che ha modificato l'art. 113 dell'AI Act: prima erano il 2 agosto 2026 e il 2 agosto 2027.

Se in azienda usiamo un assistente di IA generativa, che obblighi abbiamo?

L'azienda è un deployer, cioè chi usa un sistema di IA sotto la propria autorità (art. 3, n. 4). Di regola l'uso rientra nel rischio minimo e resta l'alfabetizzazione del personale (art. 4). Se create deep fake, o pubblicate testi di interesse pubblico generati dall'IA senza revisione editoriale, dovete dichiararlo (art. 50, par. 4). Se usate l'assistente per selezionare candidati o valutare il credito, potete diventare voi il fornitore di un sistema ad alto rischio (art. 25, par. 1, lett. c).

L'alfabe­tizzazione in materia di IA è ancora obbligatoria?

Sì. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha riscritto l'art. 4 ma ha lasciato l'obbligo a fornitori e deployer: devono adottare misure per sostenere l'alfabetizzazione del personale che usa i sistemi, senza un livello specifico da garantire. L'obbligo si applica dal 2 febbraio 2025.

Che cosa cambia per chi genera contenuti con l'IA?

Dal 2 agosto 2026 il fornitore di un sistema generativo deve marcare gli output in modo leggibile dalle macchine (art. 50, par. 2). Per i sistemi immessi sul mercato prima di quella data il termine è il 2 dicembre 2026 (art. 111, par. 4). Chi usa l'IA per creare un deep fake deve dichiarare che il contenuto è generato o manipolato artificialmente (art. 50, par. 4).

Quali sanzioni prevede l'AI Act?

Fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate; fino a 15 milioni o al 3% per gli obblighi di operatori e di trasparenza; fino a 7,5 milioni o all'1% per informazioni inesatte alle autorità. Vale l'importo più alto, ma per PMI e start-up vale il più basso; per le piccole imprese a media capitalizzazione il più basso vale solo nelle ultime due fasce (art. 99).

Chi controlla l'applicazione dell'AI Act in Italia?

La legge 132/2025 designa come autorità nazionali per l'IA l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che ha la vigilanza, comprese ispezioni e sanzioni. Banca d'Italia, CONSOB e IVASS restano autorità di vigilanza del mercato per il settore finanziario (art. 20).

N° 06 - Fonti e letture

Le norme e gli approfon­dimenti.

Valutazioni sui sistemi di IA, privacy e contratti con i fornitori sono nella pagina dello studio sulle consulenze tech.

N° 07 - Il tuo caso

Un test non classifica un sistema che decide su persone.

Ruolo, finalità prevista e deroghe si leggono sui contratti e sui processi reali. Se vuoi verificare con noi i sistemi che sviluppi o usi, richiedi una consulenza.