Studio Legale BCS
News · Tech

Reato IA 437-bis in vigore: pene, 231 e il nodo del 2027

Avv. Vincenzo Sapone Aggiornato il

Dal 30 settembre 2026 è in vigore il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre. L'art. 12 inserisce nel codice penale l'art. 437-bis: da uno a cinque anni di reclusione per chi omette le misure tecniche di sicurezza o la sorveglianza umana su un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, da due a sei per chi lo altera, se ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità. L'art. 15 aggiunge l'art. 25-vicies al D.Lgs. 231/2001: da 600 a 1.000 quote per l'ente, da 200 a 700 per i deepfake dell'art. 612-quater c.p., più le sanzioni interdittive. Il nodo: le misure che il reato punisce di omettere sono quelle dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689), che per i sistemi ad alto rischio il Digital Omnibus ha rinviato al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028. Lo stesso decreto cambia anche le cause di risarcimento: esibizione della documentazione tecnica, nesso di causalità presunto e azione diretta verso l'assicuratore.

Reato IA 437-bis in vigore: pene, 231 e il nodo del 2027
Archivio editoriale BCS

1. Il fatto: il testo è in Gazzetta, e adesso ha dei numeri

Il 4 agosto il Consiglio dei ministri aveva approvato i decreti di adeguamento all'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Reg. UE 2024/1689). Il comunicato annunciava un nuovo articolo del codice penale, ma non diceva quale pena prevedesse: le tappe da quel giorno alla Gazzetta Ufficiale sono nella sezione 2.

Adesso il testo c'è. Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 ed è in vigore dal 30 settembre. Dentro ci sono due novità che riguardano direttamente chi sviluppa, vende o usa sistemi di intelligenza artificiale in azienda:

  • l'art. 437-bis del codice penale, un reato nuovo sull'intelligenza artificiale ad alto rischio (art. 12 del decreto);
  • l'art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001, che porta quel reato, e quello sui deepfake, dentro la responsabilità degli enti (art. 15 del decreto).

D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160

"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 [...] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale". Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214 del 15 settembre 2026.

2. Dal Consiglio dei ministri alla Gazzetta: le tappe

Il decreto attua la delega dell'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, la legge italiana sull'intelligenza artificiale. Le premesse del testo pubblicato ricostruiscono il percorso:

DataPassaggio
10 giugno 2026Deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri
20 luglio 2026Parere della Conferenza unificata
4 agosto 2026Deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri (comunicato n. 185), acquisiti anche i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato
9 settembre 2026Emanazione: D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160
15 settembre 2026Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214
30 settembre 2026Entrata in vigore

Il testo conferma quello che il comunicato del 4 agosto anticipava, e ci aggiunge i numeri. Il comunicato parlava di una pena "graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo": l'art. 437-bis la traduce in due fasce, il pericolo per la vita o l'incolumità da una parte e il pericolo per la sicurezza dello Stato dall'altra. E annunciava una previsione autonoma per l'utilizzatore professionale che omette "intenzionalmente" la sorveglianza umana: è il quarto comma.

Nella stessa riunione il Consiglio dei ministri aveva approvato un secondo decreto, sui poteri delle autorità nazionali e sull'uso dell'intelligenza artificiale nella formazione. È un atto distinto, che qui non trattiamo.

3. Che cosa punisce l'art. 437-bis c.p.

La rubrica è "Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi". Le condotte sono quattro, e conviene tenerle separate perché non hanno lo stesso peso.

CondottaPena se c'è pericolo per la vita o l'incolumitàPena se c'è pericolo per la sicurezza dello Stato
Omettere le misure tecniche di sicurezza o la sorveglianza umana (comma 1)Reclusione da 1 a 5 anniReclusione da 2 a 8 anni
Alterare un sistema di IA ad alto rischio (comma 2)Reclusione da 2 a 6 anniReclusione da 3 a 10 anni
Omissione del comma 1 commessa per colpa grave (comma 3)Pena del comma 1 ridottaPena del comma 1 ridotta
Utilizzatore professionale che omette di proposito la sorveglianza umana (comma 4)Reclusione da 1 a 5 anniReclusione da 2 a 8 anni

Tre tratti del testo contano più della tabella.

Il primo: è un reato di pericolo. Non serve che qualcuno si faccia male, basta che dall'omissione o dall'alterazione derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità, pubblica o individuale. Ma quel pericolo va accertato: la sola mancanza di una misura, senza il pericolo, non basta.

Il secondo: il soggetto del primo comma è "chiunque" omette le misure previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato. Il reato segue le fasi della filiera, non una qualifica.

Il terzo: l'utilizzatore professionale, cioè l'impresa o il professionista che usa il sistema senza averlo costruito, risponde solo se omette la sorveglianza umana intenzionalmente. Per chi usa l'intelligenza artificiale, e non la produce, la norma chiede che l'omissione sia voluta.

Conta anche il posto. L'art. 12 del decreto inserisce il nuovo reato "dopo l'articolo 437" del codice penale, quello sulla rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro: libro secondo, titolo VI, fra i delitti contro l'incolumità pubblica, nel capo dei delitti di comune pericolo mediante violenza. Chi conosce le contestazioni in materia di sicurezza sul lavoro riconosce lo schema: si punisce l'esposizione al pericolo, senza aspettare il danno.

4. Cosa rischia l'azienda: l'art. 25-vicies della 231

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti. Il nuovo art. 25-vicies, rubricato "Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale", aggiunge due reati all'elenco.

Reato presuppostoSanzione pecuniaria all'ente
Art. 437-bis c.p., omessa sicurezza o alterazione di sistemi di IA ad alto rischioDa 600 a 1.000 quote
Art. 612-quater c.p., diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l'IA (deepfake)Da 200 a 700 quote

Il valore di una quota lo fissa il giudice, fra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro (art. 10 D.Lgs. 231/2001), in base alle condizioni economiche dell'ente. Per il 437-bis il massimo teorico supera quindi il milione e mezzo di euro.

Le sanzioni interdittive

In entrambi i casi si applicano le interdittive dell'art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e): sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta fuori la lettera a), l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Una precisazione che circola male: la 231 riguarda gli enti. Il professionista persona fisica che usa un sistema di IA non risponde ex 231: risponde, se mai, del reato, secondo le regole del codice penale.

5. Il lato civile: la documentazione tecnica diventa prova

Il decreto non si ferma al penale. Gli artt. 16-20 cambiano alcune regole delle cause di risarcimento per i danni, contrattuali o extracontrattuali, causati nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Sono già in vigore, e la regola sull'accesso alle prove non riguarda soltanto i sistemi ad alto rischio: vale per tutte quelle cause.

StrumentoCosa prevedeNorma
Accesso alle proveSu istanza del danneggiato che rende verosimile la domanda, il giudice ordina all'altra parte, o al terzo che le ha, di esibire le prove sul funzionamento del sistema: i registri, la documentazione sulla gestione dei rischi, la documentazione tecnica, le modalità di sorveglianza umana. Se la parte non adempie senza giustificato motivo e si tratta di quella documentazione, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene ammessi i fatti allegati dal danneggiato. Il terzo inadempiente rischia una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro.Art. 17 D.Lgs. 160/2026
Nesso di causalità presuntoSe il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell'AI Act, il nesso di causalità fra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria.Art. 18
Conformità non decisivaLa conformità del sistema all'AI Act, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità.Art. 19
Foro del consumatoreIl danneggiato persona fisica che agisce fuori dalla propria attività professionale può fare causa anche davanti al giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.Art. 16, comma 4
Azione diretta verso l'assicuratoreChi intende fare causa può chiedere prima al presunto responsabile se è assicurato, e la risposta va data entro trenta giorni. Il danneggiato ha azione diretta contro l'impresa di assicurazione, nei limiti delle somme assicurate.Art. 20

Cosa cambia in concreto

La presunzione riguarda il nesso di causalità, non la colpa: non si presume che chi governa il sistema abbia sbagliato. Ma registri, versioni e tracce della sorveglianza umana smettono di essere archivio e diventano materiale di causa. Non si costruiscono dopo la citazione: o ci sono già, o mancano proprio quando servono.

6. Il nodo: quali sono le misure "previste"?

L'art. 437-bis non elenca le misure di sicurezza: rinvia a quelle "previste" per progettare, addestrare, produrre e immettere sul mercato i sistemi ad alto rischio. Per quei sistemi le scrive l'AI Act: il sistema di gestione dei rischi (art. 9), la sorveglianza umana (art. 14), l'accuratezza, la robustezza e la cibersicurezza (art. 15).

Qui entra una data. Il Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno e dal Consiglio UE il 29 giugno 2026, ha rinviato gli obblighi per i sistemi ad alto rischio:

Sistemi ad alto rischioObblighi AI Act applicabili dal
Allegato III (lavoro e selezione del personale, credito, servizi essenziali, giustizia, biometria)2 dicembre 2027
Allegato I (IA integrata in prodotti già regolati: dispositivi medici, macchine, veicoli)2 agosto 2028

Il risultato è un disallineamento: il reato è in vigore dal 30 settembre 2026, gli obblighi europei che richiama non ancora.

Il decreto non lo risolve. Ha una norma transitoria, l'art. 21, che al comma 2 aggancia ai tempi dell'AI Act le disposizioni che ne dipendono: ma vale per il Titolo I, quello sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. L'art. 437-bis sta nel Titolo II, e per il reato una norma transitoria non c'è.

La nostra lettura

Il principio di legalità (art. 25 della Costituzione, art. 1 del codice penale) chiede che chi rischia la reclusione possa sapere prima che cosa deve fare. Una norma penale che rinvia a obblighi non ancora applicabili apre una questione che qualcuno dovrà decidere, e non sarà il legislatore: sarà il giudice del primo processo. Il fatto che la questione esista non la trasforma in un'esimente.

Per i sistemi integrati in prodotti già regolati, poi, la domanda ha una risposta diversa: quei prodotti hanno regole di sicurezza di settore già vigenti, e il perimetro di ciò che è "previsto" può essere più ampio dell'AI Act. È un'altra ragione per non leggere il rinvio al 2027 come un periodo franco.

7. Perché aspettare il 2027 è la scelta più costosa

La 231 esonera l'ente che prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 D.Lgs. 231/2001). Il modello adottato dopo non esonera.

Un modello che copra i sistemi di intelligenza artificiale non si scrive in una settimana: richiede di sapere quali sistemi ci sono, chi li governa, che cosa documentano. Il reato-presupposto esiste già. Chi aspetta che gli obblighi europei diventino applicabili per cominciare arriva al 2027 senza la difesa che la 231 mette a disposizione.

8. Cosa fare adesso

  • Censire i sistemi di IA in uso e in sviluppo, compresi quelli entrati in azienda dentro prodotti acquistati per altro.
  • Classificarli: quali ricadono fra i sistemi ad alto rischio (art. 6 e Allegato III dell'AI Act), che sono il presupposto del reato.
  • Stabilire il ruolo per ciascun sistema: fornitore, produttore o utilizzatore professionale. Cambia la condotta rilevante e, per l'utilizzatore, la norma chiede l'intenzionalità.
  • Attribuire e documentare la sorveglianza umana: chi la esercita, con quale potere di fermare il sistema, come ne resta traccia.
  • Tenere registri e documentazione pronti da esibire: nelle cause di risarcimento il giudice può ordinarne l'esibizione (art. 17 D.Lgs. 160/2026), e la mancata esibizione può far ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato.
  • Aggiornare il Modello 231 con le nuove aree a rischio e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV).
  • Formare il personale: l'alfabetizzazione in materia di IA è già un obbligo dell'art. 4 dell'AI Act, in vigore dal 2 febbraio 2025.

9. In sintesi

Il codice penale ha un reato sull'intelligenza artificiale ad alto rischio, con pene fino a cinque anni per l'omissione e fino a sei per l'alterazione, e l'ente ne risponde con la 231. Le misure che il reato richiama diventano obbligatorie, secondo l'AI Act, fra il 2027 e il 2028: dove passi il confine nel frattempo lo dirà la giurisprudenza. Sul piano civile, intanto, la documentazione del sistema è già una prova che il giudice può ordinare di esibire.

Se la tua impresa sviluppa o usa sistemi di intelligenza artificiale e vuoi capire quali ricadono nel perimetro del nuovo reato, e come adeguare il Modello 231, lo Studio Legale BCS offre una valutazione e una strategia operativa costruita sul caso concreto. Puoi prenotare un primo confronto su cal.com/bcslegal/consulenza.

10. Domande frequenti

Da quando è in vigore l'art. 437-bis del codice penale?

Dal 30 settembre 2026. È stato introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026.

Quali pene prevede l'art. 437-bis c.p.?

La reclusione da uno a cinque anni per chi omette le misure tecniche di sicurezza o la sorveglianza umana su un sistema di IA ad alto rischio, da due a sei anni per chi lo altera, quando ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità. Se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato, le pene salgono da due a otto e da tre a dieci anni.

L'azienda risponde del nuovo reato?

Sì, se il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio. L'art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 prevede da 600 a 1.000 quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, lettere da b) a e).

Se gli obblighi AI Act sono rinviati al 2027, oggi si rischia qualcosa?

Il reato è in vigore e il decreto non prevede una norma transitoria per il 437-bis. Quali misure fossero "previste" al momento del fatto è una questione interpretativa aperta, che deciderà la giurisprudenza. L'esonero della 231, invece, richiede un modello adottato prima del fatto.

Chi usa soltanto l'IA, senza svilupparla, è coinvolto?

Sì, come utilizzatore professionale, ma solo se omette intenzionalmente la sorveglianza umana su un sistema ad alto rischio e ne deriva un pericolo. Per l'utilizzatore professionale la norma chiede che l'omissione sia intenzionale.

Chi subisce un danno da un sistema di IA può ottenerne la documentazione?

Sì. Nelle cause di risarcimento il giudice, su istanza del danneggiato che rende verosimile la domanda, ordina l'esibizione delle prove sul funzionamento del sistema, fra cui i registri, la documentazione tecnica e le modalità di sorveglianza umana (art. 17 del D.Lgs. 160/2026). Se il danno deriva dalla violazione di obblighi dell'AI Act, il nesso di causalità si presume, salvo prova contraria (art. 18).

Fonti: D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, premesse e artt. 12, 15, 16-20 e 21 (Normattiva); comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 185, riunione del 4 agosto 2026 (governo.it); legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 24; codice penale, art. 437; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6, 9 e 10; Reg. (UE) 2024/1689, artt. 4, 6, 9, 11, 12, 14 e 15; Digital Omnibus sull'IA, approvato dal Consiglio UE il 29 giugno 2026.

Approfondisci con lo Studio

Vuoi una valutazione sul tuo caso?

Il team BCS può aiutarti a trasformare il tema dell'articolo in una strategia operativa concreta.

Richiedi consulenza