smart_toy 1. Dal 2 agosto, la chat deve dichiararsi
Dal 2 agosto 2026, un chatbot che dialoga con clienti o dipendenti deve far capire, senza ambiguità, di essere una macchina e non una persona. Non è una cortesia verso l'utente né una buona prassi consigliata: è un obbligo di legge, e da quella data è accompagnato da sanzioni.
La cosa che sorprende chi la scopre solo ora è che l'obbligo non riguarda soltanto i grandi laboratori dell'intelligenza artificiale. Riguarda anche la piccola impresa che ha messo un assistente virtuale sul proprio sito, lo studio che usa uno strumento per rispondere ai messaggi, la pubblica amministrazione che smista le richieste con un sistema automatico.
gavel 2. La norma: l'articolo 50 dell'AI Act
La regola sta nell'articolo 50 del Reg. UE 2024/1689, l'AI Act (il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale). Il regolamento è entrato in vigore in modo scaglionato: il 2 agosto 2026 è la data in cui gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 diventano pienamente applicabili, insieme al regime delle sanzioni.
Art. 50 Reg. UE 2024/1689 (AI Act) · Obblighi di trasparenza
I fornitori e gli utilizzatori di determinati sistemi di IA devono garantire che le persone siano informate quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale, quando sono esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, e che i contenuti generati o manipolati artificialmente siano riconoscibili come tali.
La parola che conta è "utilizzatori": il regolamento non parla solo a chi progetta i sistemi, ma anche a chi li impiega nella propria attività.
checklist 3. Tre obblighi, tre situazioni diverse
L'articolo 50 non è una formula astratta: si traduce in tre situazioni molto ordinarie.
- Sistemi interattivi. Chi si trova davanti un chatbot o un assistente vocale deve poter capire subito di parlare con un sistema di IA, non con una persona, a meno che non sia già evidente dal contesto.
- Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica. Chi è esposto a sistemi che analizzano il volto, la voce o altri dati biometrici per dedurne emozioni o caratteristiche va informato del funzionamento del sistema.
- Contenuti artificiali. Le immagini, gli audio e i video generati o modificati dall'IA, i cosiddetti deepfake, devono essere dichiarati come tali, salve alcune eccezioni per finalità artistiche, satiriche o editoriali.
calendar_month 4. Il Digital Omnibus e le date che contano
Nelle settimane precedenti si è parlato di un possibile rinvio. Va chiarito, perché la confusione qui costa cara. Il Digital Omnibus, in vigore dal 27 luglio, ha ritoccato il calendario senza spostare il cuore di questi obblighi.
La proroga esiste ma è circoscritta: la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati, prevista dall'art. 50, paragrafo 2, slitta al 2 dicembre 2026, e solo per i sistemi già presenti sul mercato prima del 2 agosto. L'avviso alle persone, quello che rende riconoscibili chatbot e contenuti artificiali, vale invece da subito. Il 2 dicembre 2026 resta la tappa successiva del regolamento.
euro 5. Le sanzioni e chi vigila in Italia
Il regime sanzionatorio non è simbolico. Per la violazione degli obblighi, tra cui quelli di trasparenza dell'art. 50, si arriva fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di euro, se maggiore. Per le pratiche vietate dall'art. 5, la soglia sale fino al 7% del fatturato o a 35 milioni.
In Italia la vigilanza sul mercato è incardinata sull'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), mentre l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) opera come autorità di notifica, secondo l'assetto definito dalla legge 132/2025.
compare_arrows 6. La domanda che decide tutto: fornitore o utilizzatore?
Davanti a questi obblighi, la prima cosa da capire non è "cosa devo scrivere nell'informativa", ma "che ruolo ho". Il regolamento distingue il fornitore, cioè chi sviluppa o immette sul mercato il sistema, dall'utilizzatore, chi lo impiega nella propria attività. Gli obblighi e le responsabilità si ripartiscono in modo diverso tra i due, e spesso passano attraverso il contratto che li lega.
È qui che molte imprese si trovano scoperte: hanno acquistato uno strumento dando per scontato che la conformità fosse "compresa nel prodotto", senza verificare se il contratto con il fornitore attribuisca a loro, come utilizzatori, l'onere dell'informativa all'utente finale.
support_agent 7. Cosa fare adesso
Il tempo che resta non basta per riscrivere un'infrastruttura tecnologica, e non è questo che serve. Serve una mappatura ordinata: quali sistemi di IA sono già in uso in azienda, in quale ruolo, e cosa prevedono i contratti già firmati con i fornitori. Da lì si capisce quali avvisi mancano e su chi grava l'obbligo.
Non esistono soluzioni valide per ogni caso, e chi promette conformità automatica va guardato con diffidenza. Se stai valutando la posizione della tua impresa rispetto agli obblighi dell'AI Act, lo Studio Legale BCS offre una valutazione e una strategia operativa su misura. Puoi prenotare un primo confronto su cal.com/bcslegal/consulenza.