Nei video trasmessi da Striscia la Notizia, il giornalista Enrico Mentana pronuncia frasi che non ha mai detto. La sua immagine, generata tramite sistemi di intelligenza artificiale, viene inserita virtualmente nello studio televisivo dell'emittente dove lavora davvero. Il 23 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento n. 577/2026, ammonendo R.T.I. S.p.A. e vietando l'ulteriore utilizzo dei dati personali del giornalista con queste modalità.
1. Il caso: i video con l'immagine e la voce di Mentana
I servizi in questione manipolavano immagine e voce di Enrico Mentana tramite sistemi di intelligenza artificiale, attribuendogli affermazioni mai realmente pronunciate e collocandolo virtualmente all'interno dello studio televisivo dell'emittente per cui lavora. Il contenuto era presentato come satirico.
2. Cosa ha deciso il Garante
Con il provvedimento n. 577/2026 (adottato il 23 luglio 2026, comunicato il 7 agosto 2026), l'Autorità ha ammonito R.T.I. S.p.A. e ha vietato l'ulteriore utilizzo dei dati personali di Mentana attraverso quelle modalità.
3. Perché la satira non è un lasciapassare automatico
Il Garante non ha vietato la satira realizzata con strumenti di intelligenza artificiale in quanto tale. Ha chiarito che anche i contenuti satirici, quando utilizzano immagine, voce e sembianze di una persona reale tramite IA generativa, devono comunque rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR, Regolamento UE 2016/679).
4. Il vero problema: il realismo tecnologico
Il punto centrale del provvedimento non è impedire la satira fatta con l'intelligenza artificiale, ma evitare che il realismo tecnologico e il contesto di diffusione rendano il contenuto artificiale indistinguibile da quello autentico. Quando uno spettatore non riesce a distinguere una dichiarazione vera da una generata artificialmente, le conseguenze riguardano sia la persona rappresentata sia l'affidabilità dell'informazione nel suo complesso.
5. I principi GDPR richiamati dal provvedimento
| Principio GDPR | Cosa richiede in questo contesto |
|---|---|
| Liceità | Serve una base giuridica per trattare immagine e voce di una persona reale tramite IA |
| Correttezza | Il trattamento non deve creare un'impressione falsa e dannosa per la persona rappresentata |
| Trasparenza | Il contenuto generato con IA deve essere riconoscibile come tale, non solo etichettato in modo formale |
6. Cosa significa per chi produce contenuti con l'intelligenza artificiale
Aziende, media e professionisti che utilizzano sistemi di IA generativa per creare contenuti, satirici o no, che riproducono immagine, voce o sembianze di persone reali devono verificare di avere una base giuridica adeguata e di garantire che il contenuto resti riconoscibile come artificiale, indipendentemente dall'etichetta che gli viene attribuita.
Domande frequenti
Il Garante ha vietato la satira fatta con l'intelligenza artificiale?
No. Il provvedimento non vieta la satira in quanto tale, ma chiarisce che anche i contenuti satirici realizzati con IA devono rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR.
Cosa ha deciso esattamente il provvedimento n. 577/2026?
Ha ammonito R.T.I. S.p.A. e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati personali del giornalista Enrico Mentana tramite la manipolazione di immagine e voce con sistemi di intelligenza artificiale.
Perché il Garante distingue tra "etichettato come deepfake" e "lecito"?
Perché la sola etichetta non basta a rendere lecito il trattamento: conta se il contenuto rispetta i principi di liceità, correttezza e trasparenza, e se resta riconoscibile come artificiale dal pubblico.
Questo provvedimento riguarda solo le emittenti televisive?
No. Il principio affermato riguarda chiunque utilizzi sistemi di intelligenza artificiale per riprodurre immagine, voce o sembianze di persone reali, in qualunque formato o canale di diffusione.
Chi produce o commissiona contenuti generati con intelligenza artificiale che coinvolgono persone reali, anche a scopo satirico o promozionale, dovrebbe verificare in anticipo la base giuridica del trattamento e le modalità di riconoscibilità del contenuto artificiale. Una valutazione preventiva riduce il rischio di provvedimenti come quello che ha coinvolto R.T.I. S.p.A.