Studio Legale BCS
News · Diritto & Tecnologia

Garante Privacy: Registrazione Telefonica Deve Essere Accessibile

Redazione accesso-registrazione-telefonata-gdpr-garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che le registrazioni telefoniche sono dati personali e devono essere accessibili, anche se ciò implica proteggere la riservatezza dell'operatore. Enel Energia avrebbe dovuto valutare misure alternative per garantire l'accesso.

Garante Privacy: Registrazione Telefonica Deve Essere Accessibile
Archivio editoriale BCS

1. La richiesta negata

phone_disabled

Un cliente Enel Energia chiede copia della registrazione di una telefonata dell'agosto 2025 con il servizio clienti, relativa al proprio contratto di fornitura gas. La società rifiuta, il 28 settembre 2025, opponendo la riservatezza dell'operatore che ha gestito la chiamata. Il cliente si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali, che con il provvedimento n. 391 del 28 maggio 2026 accerta la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2. Perché una registrazione telefonica è un dato personale a tutti gli effetti

record_voice_over

Il punto di partenza è l'art. 4, n. 1, GDPR: un dato personale è qualunque informazione riguardante una persona identificata o identificabile, e questo include le informazioni sonore e acustiche, non solo il testo o l'immagine. La voce registrata durante una chiamata al servizio clienti riguarda tanto il cliente (che l'ha effettuata) quanto l'operatore (che ha risposto): entrambi hanno un dato personale nella stessa traccia audio.

3. Il diritto di accesso incontra la riservatezza del terzo: chi vince?

balance

L'art. 15 GDPR dà a chiunque il diritto di ottenere dal titolare copia dei propri dati personali. Ma il paragrafo 4 dello stesso articolo pone un limite: il diritto di accesso non deve ledere i diritti e le libertà altrui, qui la riservatezza dell'operatore che ha risposto al telefono.

Il conflitto tra due diritti non si risolve eliminandone uno. Il Garante ribadisce, richiamando le Linee guida EDPB n. 01/2022 del 28 marzo 2023, che la riservatezza del terzo non è una causa di esclusione automatica dell'accesso: il titolare del trattamento deve valutare caso per caso se esistono misure che permettono di dare comunque accesso ai propri dati, proteggendo insieme quelli del terzo coinvolto.

4. Le tre misure indicate dal Garante

shield_lock

Nel caso specifico, il Garante individua tre alternative equivalenti che Enel avrebbe dovuto valutare prima di rifiutare in blocco:

Misura Cosa comporta
Oscuramento dei dati identificativi Si consegna la registrazione integrale, rimuovendo nome e numero di matricola dell'operatore
Morphing vocale Si altera elettronicamente la voce dell'operatore, rendendola non riconoscibile
Trascrizione anonima Si consegna il testo della conversazione, privato di ogni elemento che permetta di identificare chi ha risposto

Il Garante nota che, nel caso concreto, il contesto era professionale (una telefonata di assistenza su un contratto di fornitura) e l'oggetto circoscritto (il contratto gas): elementi che rendevano il mascheramento sufficiente a proteggere l'operatore senza sacrificare il diritto di accesso del cliente.

5. Cosa significa in pratica per chi riceve o gestisce richieste di accesso

fact_check

Per un'azienda che registra le chiamate con la clientela, il provvedimento fissa un metodo, non solo un esito:

  • una richiesta di accesso a una registrazione non si respinge invocando la riservatezza altrui in astratto;
  • va condotta una valutazione concreta dei rischi per i diritti del terzo coinvolto, considerando le misure di mitigazione disponibili;
  • se una misura tecnica (oscuramento, morphing, trascrizione anonima) rende l'accesso compatibile con la tutela del terzo, quella misura va adottata, non ignorata.
Per gli studi professionali e le PMI che registrano le chiamate: l'obbligo di trasparenza dell'art. 12 GDPR impone di essere pronti a rispondere a una richiesta di accesso su una chiamata registrata con una procedura, non con un rifiuto improvvisato. Chi non ha mai valutato queste alternative rischia di trovarsi nella stessa posizione di Enel.

6. L'esito del provvedimento

gavel

Il Garante (registro dei provvedimenti n. 391 del 28 maggio 2026) ha ingiunto a Enel Energia S.p.A. di soddisfare la richiesta di accesso entro 30 giorni dalla notifica, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per l'inottemperanza (art. 58, par. 2, lett. c, GDPR).

7. In sintesi

summarize

La riservatezza di un terzo coinvolto in una registrazione non è un motivo di rifiuto automatico all'accesso: è un interesse da bilanciare, con strumenti tecnici concreti (oscuramento, morphing vocale, trascrizione anonima). Chi tratta chiamate registrate con la clientela dovrebbe avere già una procedura per rispondere a queste richieste, prima che arrivi un reclamo al Garante.

Se la tua azienda gestisce registrazioni di chiamate con clienti e non ha una procedura scritta per le richieste di accesso, una verifica preventiva costa meno di un provvedimento sanzionatorio.

8. Domande frequenti

Un'azienda può rifiutare l'accesso a una telefonata registrata perché coinvolge un operatore terzo?

No, non automaticamente. Il Garante impone una valutazione caso per caso: se esistono misure che tutelano il terzo (oscuramento, morphing vocale, trascrizione anonima), l'accesso va comunque garantito.

Cosa si intende per "morphing vocale"?

Una tecnica che altera elettronicamente il timbro della voce registrata, rendendo la persona che parla non riconoscibile, pur lasciando intelligibile il contenuto della conversazione.

Il richiedente ha diritto alla registrazione integrale o solo a una trascrizione?

Dipende dal contesto: se una misura come l'oscuramento o il morphing rende la registrazione integrale compatibile con la tutela del terzo, quella è la soluzione preferibile; la trascrizione anonima resta un'alternativa quando le altre misure non sono praticabili.

Cosa rischia un'azienda che non risponde a una richiesta di accesso su una chiamata registrata?

Una violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, con ordine del Garante di soddisfare la richiesta entro un termine perentorio (nel caso, 30 giorni) e sanzione amministrativa in caso di inottemperanza.

Articoli correlati
Approfondisci con lo Studio

Vuoi una valutazione sul tuo caso?

Il team BCS può aiutarti a trasformare il tema dell'articolo in una strategia operativa concreta.

Richiedi consulenza arrow_outward