«Ho continuato a lavorare per non licenziare nessuno e per pagare i fornitori.» È la difesa più sincera che si sente, e non è quella che regge. La legge non punisce il tentativo di salvare l'impresa: punisce il tentativo fatto fuori dagli strumenti previsti per farlo.
In breve
- I doveri sono due: un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche per rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086, comma 2, c.c.), e dopo una causa di scioglimento una gestione solo conservativa (art. 2486, comma 1).
- L'art. 2086 chiede anche di attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per superare la crisi.
- La violazione dell'art. 2486 comporta la responsabilità personale e solidale degli amministratori verso società, soci, creditori sociali e terzi (comma 2).
- Il danno si presume pari alla differenza tra i patrimoni netti, salva la prova di un diverso ammontare (comma 3).
- Gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento (art. 2485): la data si ricava da bilanci, scritture e flussi.
Quali sono i due doveri dell'amministratore davanti alla crisi?
Il primo è organizzativo e precede la crisi. Il secondo scatta dopo una causa di scioglimento. La responsabilità nasce dal modo in cui si adempie a entrambi.
| Dovere | Norma | Quando opera | Che cosa chiede |
|---|---|---|---|
| Assetti adeguati | Art. 2086, comma 2, c.c.; art. 3 CCII | Sempre, per chi opera in forma societaria o collettiva | Un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e per attivarsi senza indugio per uno strumento di superamento. |
| Accertare la causa di scioglimento | Art. 2485 c.c. | Al verificarsi di una causa di scioglimento | Accertarla senza indugio e procedere agli adempimenti pubblicitari. Il ritardo o l'omissione comportano responsabilità personale e solidale. |
| Gestione conservativa | Art. 2486, commi 1 e 2, c.c. | Dalla causa di scioglimento fino alla consegna di cui all'art. 2487-bis | Gestire ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli atti o le omissioni in violazione generano responsabilità per i danni. |
Che cosa chiede l'art. 2086 sugli assetti?
L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Lo scopo è doppio: rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, e attivarsi senza indugio per adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per superarla (art. 2086, comma 2, c.c.).
Non è un adempimento formale: sposta il piano del giudizio. La domanda non è se l'impresa abbia perso denaro, ma se gli amministratori fossero in condizione di accorgersene in tempo. Un'impresa senza strumenti di rilevazione non offre a chi la guida nemmeno la difesa dell'imprevedibilità.
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) precisa che gli assetti devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno dodici mesi, e cogliere i segnali elencati dall'art. 3, comma 4. Tra questi, i debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte mensile, e i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di importo superiore ai debiti non scaduti (art. 3 CCII). Ne abbiamo parlato anche negli obblighi di vigilanza nella crisi d'impresa.
Che cosa cambia dopo una causa di scioglimento?
Cambia ciò che si può fare. Le cause di scioglimento sono elencate dall'art. 2484 c.c.: tra le altre, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter. Gli amministratori devono accertarla senza indugio (art. 2485 c.c.).
Da quel momento l'art. 2486, comma 1, c.c. lascia agli amministratori il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. La gestione ordinaria non è più consentita: è la soglia che divide.
Chi prosegue l'attività come se nulla fosse risponde personalmente e in solido dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di quel limite (comma 2).
Con quale criterio si calcola il danno?
La legge lo indica, proprio perché in giudizio la misura del danno era il punto più incerto e più contestato. Il comma 3 dell'art. 2486 stabilisce che, accertata la responsabilità, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra:
- il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, se è stata aperta una procedura concorsuale, alla data di apertura;
- il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento,
detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo la causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, o i netti patrimoniali non si possono determinare per irregolarità o altre ragioni, il danno è liquidato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
La Corte di cassazione ha chiarito la natura di questa regola. Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 378 CCII e, secondo la sezione prima, non cambia la fattispecie di responsabilità né il contenuto del diritto al risarcimento: codifica un criterio di liquidazione equitativa che la giurisprudenza già riteneva legittimo. Il giudice, accertata la responsabilità, deve usare i netti patrimoniali a meno che in causa non siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio diverso più aderente al caso, e la regola si applica anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore (Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5252).
La data la scrivono i conti
Il giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento non lo decide l'amministratore: si accerta dai bilanci, dalle scritture, dai flussi. È la ragione per cui gli assetti del primo dovere tornano decisivi proprio quando ci si deve difendere. Se mancano scritture affidabili, in una procedura concorsuale il danno si liquida sulla differenza tra attivo e passivo accertati.
Continuare per salvare l'impresa è una colpa?
No, se lo si fa attraverso gli strumenti che la legge indica. Sceglierli è lecito. Ignorarli e andare avanti a rischio dei creditori no. L'art. 2086, comma 2, è esplicito: tra i doveri c'è quello di attivarsi senza indugio per uno degli strumenti di superamento della crisi.
Uno di questi è la composizione negoziata, percorso volontario in cui l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (art. 21 CCII). L'art. 20 CCII prevede inoltre che l'imprenditore possa dichiarare, con l'istanza di nomina dell'esperto o con una dichiarazione successiva pubblicata nel registro delle imprese, che sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza non si applicano le norme sulla perdita del capitale (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.) e non si verifica la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale (art. 2484, comma 1, n. 4). Gli effetti decorrono dalla pubblicazione e cessano se il tribunale dichiara inefficaci o revoca le misure protettive richieste (art. 20 CCII).
Due precisazioni evitano letture troppo ottimistiche. La sospensione riguarda la causa di scioglimento per perdita del capitale, non ogni altra causa. E l'art. 21 aggiunge che restano ferme le responsabilità dell'imprenditore; se risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.
Che cosa si guarda in giudizio?
La ricostruzione si fa sui documenti dell'impresa, perché la data e la misura del danno dipendono da quelli. Di solito entrano in gioco:
- bilanci e situazioni patrimoniali intermedie, per individuare il momento in cui il capitale è sceso sotto il minimo legale;
- scritture contabili e libri sociali, la cui assenza o irregolarità incide sul criterio di liquidazione;
- verbali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, per capire che cosa gli amministratori sapevano e quando;
- le segnalazioni previste dagli assetti, come i ritardi nei pagamenti ai fornitori o ai dipendenti;
- le scelte compiute dopo la causa di scioglimento: nuove operazioni, nuovi debiti, pagamenti, e se erano conservative.
Sui termini per agire contro gli amministratori nelle società per azioni, si veda l'articolo sulla decadenza biennale dell'azione di responsabilità.
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Domande frequenti
La perdita del capitale fa sciogliere sempre la società?
No. La causa di scioglimento si verifica quando il capitale scende al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., cioè salvo che si intervenga nei modi e nei tempi previsti (art. 2484, comma 1, n. 4). Gli amministratori devono accertare senza indugio se la causa si è verificata (art. 2485).
Chi può chiedere il risarcimento agli amministratori?
L'art. 2486, comma 2, indica la società, i soci, i creditori sociali e i terzi. Nelle procedure concorsuali agisce di regola l'organo della procedura: nel caso deciso da Cass. n. 5252/2024 ad agire era il curatore del fallimento.
Il criterio dei netti patrimoniali si applica sempre?
È il criterio che la legge indica (art. 2486, comma 3), salva la prova di un diverso ammontare. Secondo la Cassazione il giudice lo usa a meno che in causa siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio diverso più aderente al caso concreto.
La composizione negoziata esclude la responsabilità degli amministratori?
No. L'art. 21 CCII dice che restano ferme le responsabilità dell'imprenditore. L'art. 20 può sospendere gli effetti della perdita del capitale e la relativa causa di scioglimento solo nei limiti e per la durata previsti.
Fonti
- Codice civile, artt. 2086, 2484, 2485, 2486. Normattiva.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, artt. 3, 20, 21, 378. Normattiva.
- Cass. civ., sez. I, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5252 (Italgiure, archivio civile).