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Sovraindebitamento, tre casi reali tra Lecco e Monza in tre settimane

Avv. Vincenzo Sapone

Tra il 19 agosto e il 4 settembre 2026 i Tribunali di Lecco e Monza hanno emesso tre provvedimenti in materia di sovraindebitamento: un decreto di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), l'apertura di una liquidazione controllata per un pensionato con oltre 125.000 euro di debiti e l'apertura di una liquidazione controllata per un ex socio illimitatamente responsabile con un'esposizione di 7,2 milioni di euro. Tre situazioni diverse, un unico principio comune: conta la buona fede, non la capacità di pagare.

Sovraindebitamento, tre casi reali tra Lecco e Monza in tre settimane
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Un libero professionista rimasto senza lavoro a causa delle restrizioni legate al COVID, con le spese familiari ormai superiori al reddito. Il 19 agosto 2026 il Tribunale di Lecco gli concede l'esdebitazione come debitore incapiente: nessun bene da offrire ai creditori, tutti i debiti dichiarati inesigibili, i pignoramenti sullo stipendio bloccati. Non è un caso isolato: nelle tre settimane successive altri due Tribunali lombardi hanno affrontato situazioni di sovraindebitamento altrettanto concrete.

1. Il primo caso: l'esdebitazione del debitore incapiente

L'art. 283 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) permette l'esdebitazione anche a chi non ha alcun bene da mettere a disposizione dei creditori, il cosiddetto debitore incapiente. Il comma 2 definisce la soglia di incapienza sulla base del reddito annuo del debitore, confrontato con l'assegno sociale e la scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare. Il comma 7 impone poi al giudice di verificare, prima di concedere l'esdebitazione, l'assenza di atti in frode ai creditori e di dolo o colpa grave nella formazione dei debiti. Non serve offrire qualcosa ai creditori: serve rientrare nella soglia di reddito e dimostrare di meritare la liberazione.

Nel caso deciso dal Tribunale di Lecco il 19 agosto 2026, il debitore era un libero professionista che aveva perso la capacità di generare reddito a causa delle restrizioni COVID, con le spese familiari ormai superiori alle entrate. Il Tribunale ha dichiarato tutti i debiti inesigibili e ha bloccato i pignoramenti sullo stipendio in corso.

**Il principio chiave:** anche chi non ha nulla da offrire può liberarsi dai debiti, se ha agito in buona fede. La capacità patrimoniale non è la condizione, la meritevolezza lo è.

2. Il secondo caso: la liquidazione controllata di un pensionato

Il 28 agosto 2026 il Tribunale di Monza ha aperto una procedura di liquidazione controllata per un pensionato con un'esposizione debitoria superiore a 125.000 euro, accumulata tra debiti verso il fisco, fideiussioni prestate per attività imprenditoriali poi fallite e prestiti personali. Il Tribunale ha autorizzato il debitore a continuare a usare il veicolo del coniuge per le necessità familiari e ha bloccato le azioni esecutive in corso.

La liquidazione controllata, a differenza dell'esdebitazione del debitore incapiente, presuppone la presenza di un patrimonio, anche minimo, da liquidare a beneficio dei creditori, ma consente comunque al debitore di conservare gli strumenti indispensabili alla vita quotidiana della famiglia.

3. Il terzo caso: l'ex socio illimitatamente responsabile

Il 4 settembre 2026, sempre il Tribunale di Lecco ha aperto una liquidazione controllata per un ex socio illimitatamente responsabile di una società fallita, con un'esposizione debitoria complessiva di 7,2 milioni di euro: 1,1 milioni di debiti diretti e 6,1 milioni derivanti dalla procedura fallimentare della società. Il Tribunale ha aperto la liquidazione entro un mese dal deposito della domanda e ha congelato i pignoramenti in corso.

**Perché importa:** la responsabilità illimitata di un socio non chiude la porta al sovraindebitamento. Anche un'esposizione di milioni di euro può accedere alla liquidazione controllata, se ricorrono i presupposti di legge.

4. Il filo comune tra i tre casi

Situazioni patrimoniali molto diverse, dall'assenza totale di beni a un'esposizione di milioni di euro, hanno trovato risposta negli stessi istituti del Codice della Crisi. Il criterio che ricorre in tutti e tre i provvedimenti non è l'entità del debito, ma la meritevolezza del debitore: correttezza nella gestione della propria situazione economica e assenza di dolo o colpa grave nel determinare il sovraindebitamento.

5. Cosa significa in pratica per chi si trova in una situazione simile

Chi affronta un sovraindebitamento, sia come libero professionista senza più reddito, sia come pensionato con garanzie prestate per un'attivita altrui, sia come ex socio di una società fallita, ha a disposizione strumenti concreti previsti dal CCII. La scelta tra esdebitazione del debitore incapiente e liquidazione controllata dipende dalla presenza o assenza di un patrimonio da liquidare, non dalla gravità apparente della situazione.

6. I tre provvedimenti a confronto

Tribunale e dataProceduraElemento distintivo
Lecco, 19/08/2026Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)Nessun patrimonio, pignoramenti sullo stipendio bloccati
Monza, 28/08/2026Liquidazione controllataDebiti oltre 125.000 euro, uso del veicolo familiare autorizzato
Lecco, 04/09/2026Liquidazione controllataEx socio illimitatamente responsabile, esposizione di 7,2 milioni di euro

Domande frequenti

Serve avere un patrimonio per accedere al sovraindebitamento?

No. L'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) è pensata proprio per chi non ha alcun bene da offrire ai creditori, purché rientri nella soglia di reddito del comma 2 e non ricorrano le esclusioni del comma 7 (frode, dolo o colpa grave).

Qual è la differenza tra esdebitazione del debitore incapiente e liquidazione controllata?

La liquidazione controllata presuppone un patrimonio, anche minimo, da liquidare a beneficio dei creditori. L'esdebitazione del debitore incapiente si applica invece quando non c'e nulla da liquidare.

Un socio illimitatamente responsabile di una società fallita può accedere alla liquidazione controllata?

Sì, come mostra il caso deciso dal Tribunale di Lecco il 4 settembre 2026, anche con un'esposizione debitoria di milioni di euro, se ricorrono i presupposti di legge.

Cosa succede ai pignoramenti in corso quando si apre una procedura di sovraindebitamento?

Nei casi esaminati, i Tribunali hanno bloccato o congelato le azioni esecutive e i pignoramenti in corso al momento dell'apertura della procedura.

Ogni situazione di sovraindebitamento ha caratteristiche proprie, è la procedura più adatta dipende dal patrimonio disponibile, dalla natura dei debiti e dalla condotta tenuta nel tempo dal debitore. Una valutazione della propria posizione, prima di scegliere la strada da seguire, permette di capire quale istituto tra quelli previsti dal Codice della Crisi risponde davvero alla situazione concreta.

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