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Esdebitazione e garanti: chi ha firmato per te resta esposto?

Avv. Federico Davide Sapone

Sì: l'esdebitazione libera il debitore dai debiti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata, ma restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso (art. 278, commi 1 e 6, CCII). Il debito non si estingue: diventa inesigibile solo da chi si esdebita.

Esdebitazione e garanti: chi ha firmato per te resta esposto?
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In breve

  • L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e rende inesigibili dal debitore i crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata (art. 278, comma 1, CCII).
  • Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6).
  • Restano comunque esclusi dall'esdebitazione, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari e i danni da fatto illecito extracontrattuale (comma 7).
  • Chi ha garantito il debitore non è liberato dalla sua esdebitazione: la conversazione va fatta prima di avviare la procedura.

Che cosa libera davvero l'esdebitazione?

Libera il debitore, non l'obbligazione in sé. L'art. 278, comma 1, del codice della crisi (CCII, D.Lgs. 14/2019) dice che l'esdebitazione "consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata".

Il testo parla di inesigibilità "dal debitore": il creditore non può più pretendere da lui quanto è rimasto insoddisfatto. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (comma 2).

Che cosa succede a chi ha firmato per te?

Il comma che quasi nessuno spiega prima

L'art. 278, comma 6, CCII dice: "Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso". L'esdebitazione del debitore non estingue quei diritti.

La garanzia personale serve esattamente a questo: spostare su qualcun altro il rischio dell'insolvenza del debitore. Il codice civile definisce fideiussore chi, "obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui" (art. 1936 c.c.) e dice che è obbligato "in solido col debitore principale al pagamento del debito", salvo che le parti abbiano convenuto che non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.). Se l'esdebitazione liberasse anche chi ha garantito, la garanzia perderebbe la sua funzione proprio nel momento in cui dovrebbe operare.

In concreto sono i genitori che hanno firmato come garanti, il socio che ha prestato la fideiussione, il coniuge cointestatario del finanziamento: persone che si sono esposte perché ci si fidava del debitore. Quanto esattamente il creditore possa ancora pretendere da loro, tenuto conto di ciò che ha già incassato nella procedura, dipende dal contratto di garanzia e dal caso concreto.

Quali debiti restano fuori dall'esdebitazione?

Oltre ai diritti verso i garanti, l'art. 278 elenca ciò che l'esdebitazione non tocca.

Che cosaEffetto dell'esdebitazioneRiferimento
Debiti insoddisfatti del debitoreDiventano inesigibili da luiComma 1
Creditori anteriori che non hanno partecipato al concorsoInesigibilità solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari gradoComma 2
Coobbligati, fideiussori, obbligati in via di regressoI diritti dei creditori nei loro confronti restano salviComma 6
Obblighi di mantenimento e alimentariEsclusi dall'esdebitazioneComma 7, lettera a)
Danni da fatto illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estintiEsclusi dall'esdebitazioneComma 7, lettera b)

Perché va fatta la conversazione prima?

Perché il momento in cui chi ha garantito scopre la situazione è, di solito, quello sbagliato. Se la procedura si chiude e l'esdebitazione arriva, il debitore è libero; il creditore può però rivolgersi ai garanti, che possono non aver saputo nemmeno che la procedura fosse in corso.

Parlarne prima non serve a chiedere il permesso: serve perché chi si è esposto possa organizzarsi. In alcuni casi la soluzione può essere una procedura che riguardi più soggetti insieme, e allora va impostata dall'inizio. È una valutazione da fare con un professionista, su contratti e posizioni concrete.

Che cosa questo articolo non copre?

L'art. 278 apre il capo sull'esdebitazione a seguito di liquidazione giudiziale o controllata. Gli altri strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento hanno regole proprie, che qui non trattiamo. Non trattiamo nemmeno il regresso del garante che paga dopo l'esdebitazione del debitore: è una questione a parte, da valutare sul caso concreto.

Lo studio assiste privati e imprese nelle procedure di sovraindebitamento e di crisi: la pagina sull'assistenza legale in crisi d'impresa e sovraindebitamento raccoglie servizi e approfondimenti, e chi vuole una valutazione della propria situazione, garanti compresi, può fissare una consulenza con lo studio. Sullo stesso filone, due approfondimenti: l'esdebitazione a zero e la mappa del sovraindebitamento e i casi di esdebitazione dell'incapiente nella liquidazione controllata.

Le fonti

Domande frequenti

Se mi esdebito, il fideiussore è liberato?

No: l'art. 278, comma 6, CCII dice che sono salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Il debito sparisce con l'esdebitazione?

Diventa inesigibile dal debitore: l'art. 278, comma 1, parla di "inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti". Non è un'estinzione dell'obbligazione nei confronti degli altri obbligati.

Quali debiti non si cancellano mai con l'esdebitazione?

Tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7).

Devo avvisare chi ha garantito prima di avviare la procedura?

L'art. 278 non prevede un avviso ai garanti; le altre norme della procedura non sono trattate qui. È comunque consigliabile farlo: chi ha garantito resta esposto e può organizzarsi solo se lo sa. Va valutato con un professionista sul caso concreto.

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