gavel 1. Il fatto: un TFR che matura mentre la procedura è aperta
Il Tribunale di Como, con decreto del giudice delegato del 4 luglio 2026 (estensore Aliquò), si è occupato di una domanda che nella pratica torna spesso: che fine fa il trattamento di fine rapporto (TFR) quando il rapporto di lavoro si chiude mentre è in corso una liquidazione controllata. La scheda del provvedimento è stata pubblicata in banca dati il 1 agosto 2026.
La risposta non è quella che si aspettano né i creditori né il debitore. Il TFR non è finito per intero nella procedura, e non è rimasto neppure per intero al lavoratore: una parte è stata acquisita alla liquidazione, il resto è rimasto a chi lo aveva maturato.
Como è la sede della decisione, non il suo perimetro: la norma applicata vale allo stesso modo davanti a qualunque tribunale italiano.
account_balance 2. La regola di partenza: cosa non entra nella liquidazione controllata
La liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore sovraindebitato, cioè chi non è assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori, mette il proprio patrimonio a disposizione dei creditori sotto il controllo del tribunale. La disciplina sta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019).
"Il proprio patrimonio", però, non significa tutto. L'art. 268 CCII tiene fuori dalla liquidazione un elenco chiuso di poste, e la prima voce di quell'elenco non descrive nulla: rinvia. Rinvia ai crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile.
Art. 268 CCII · Cosa resta fuori dalla liquidazione
Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; i frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale; le cose che per disposizione di legge non possono essere pignorate.
Quel rinvio è la chiave di tutto. L'esclusione del TFR non nasce da un favore al debitore che lavora, nasce da una norma sull'esecuzione forzata, e si porta dietro la misura che quella norma prevede. Escluso non vuol dire escluso per intero: vuol dire escluso quanto la legge dice.
percent 3. Un quinto o la metà: come funziona davvero l'art. 545 c.p.c.
L'art. 545 c.p.c. è costruito a scalini, e i tre che contano qui sono vicini fra loro.
Il terzo comma riguarda i crediti alimentari, che possono essere soddisfatti su stipendi e indennità nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Il quarto comma fissa la quota ordinaria: un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e in eguale misura per ogni altro credito. Il quinto comma introduce il tetto che qui fa la differenza: quando le cause indicate concorrono simultaneamente, l'aggressione non può estendersi oltre la metà delle somme.
È il passaggio che quasi sempre si legge male. La metà non è la regola generale: è il tetto del concorso.
A far salire il limite non è il numero dei creditori, è la loro natura. Dieci creditori chirografari restano dentro il quinto, perché la causa del credito è una sola. Un creditore comune e il fisco insieme sono due cause diverse, e il tetto sale alla metà. Nel caso deciso a Como nel passivo c'erano sia debiti comuni sia debiti tributari: è da lì, non dall'importo, che discende la misura applicata.
| Situazione | Quota aggredibile | Riferimento |
|---|---|---|
| Crediti riconducibili a una sola causa (per esempio soli debiti comuni) | Un quinto | art. 545, comma 4, c.p.c. |
| Tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni | Un quinto | art. 545, comma 4, c.p.c. |
| Crediti alimentari | Nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato | art. 545, comma 3, c.p.c. |
| Concorso simultaneo di cause diverse (per esempio debiti comuni e tributari) | Non oltre la metà | art. 545, comma 5, c.p.c. |
| Somme già accreditate sul conto prima del pignoramento | Aggredibile solo l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale | art. 545, comma 8, c.p.c. |
| Pignoramento eseguito oltre questi limiti | Parzialmente inefficace, rilevabile anche d'ufficio dal giudice | art. 545, comma 9, c.p.c. |
work 4. Perché il TFR entra in questo perimetro
L'art. 545 c.p.c. non nomina mai il TFR. Parla di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
Il TFR sta dentro quella descrizione perché è retribuzione differita: matura anno dopo anno mentre il rapporto è in piedi e si liquida quando il rapporto finisce. Non è un risparmio personale custodito da un terzo, è una parte del compenso pagata alla fine.
Il passaggio sembra tecnico e invece regge l'intero ragionamento. Senza la qualificazione come indennità relativa al rapporto di lavoro, il TFR sarebbe una somma qualunque entrata nel patrimonio del debitore, e la procedura potrebbe apprenderla per intero. La protezione non discende dalla sigla, discende dalla natura del credito.
schedule 5. Il triennio: la finestra dentro cui la procedura guarda
Una liquidazione controllata non è una fotografia scattata il giorno dell'apertura. Il provvedimento di Como collega infatti la sorte del TFR al triennio, cioè al periodo in cui quel credito matura mentre la procedura è ancora aperta.
Tre anni non è un numero scelto a caso. Nella liquidazione controllata è il termine, decorso il quale, il debitore persona fisica arriva all'esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui, salvo che il decreto di chiusura intervenga prima (art. 282 CCII). Dentro quella finestra ciò che matura non è indifferente alla procedura, e un TFR liquidato a rapporto cessato ne è l'esempio più concreto.
fact_check 6. Cosa guardare quando il lavoro finisce a procedura aperta
Cinque verifiche, prima di qualunque calcolo.
- La composizione del passivo. I crediti ammessi sono tutti della stessa natura, oppure accanto a quelli comuni ci sono tributi o crediti alimentari? Da questa risposta, e non dall'importo del TFR, dipende se il limite è il quinto o la metà.
- La comunicazione tempestiva. La cessazione del rapporto e la liquidazione del TFR vanno portate a conoscenza del liquidatore e dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi): è la procedura, sotto il controllo del giudice delegato, a dover applicare il criterio.
- La base di calcolo. A Como il conteggio è stato fatto sull'importo netto. Lordo e netto non sono la stessa cosa, e su una somma di quel tipo la differenza non è teorica.
- Il criterio scritto nel provvedimento. Se non risulta quale limite è stato applicato e perché, non c'è nulla da verificare, e quindi nemmeno nulla da contestare.
- La prudenza sulle somme. Disporre del TFR prima che il criterio sia definito espone al rischio di doverne restituire una parte.
Il criterio si controlla solo se è scritto. La differenza fra un quinto e la metà non è una sfumatura contabile: è la percentuale di una somma che, per chi ha appena perso il lavoro, arriva una volta sola. Chiedere che il provvedimento espliciti quale limite è stato applicato, e in base a quale composizione del passivo, è il presupposto di ogni verifica successiva.
warning 7. Quattro cose che questo decreto non dice
- Non dice che alla procedura vada sempre metà del TFR. La metà è il tetto che scatta con il concorso di cause diverse. Dove i crediti hanno una causa sola, la misura resta il quinto.
- Non è una pronuncia della Corte di cassazione. È un decreto del giudice delegato di un tribunale di merito: orienta, non vincola gli altri giudici, e su questa materia le soluzioni possono divergere.
- Non affronta il TFR già esigibile prima dell'apertura, né quello che maturasse dopo la chiusura della procedura. La domanda a cui risponde è circoscritta: il TFR che diventa esigibile mentre la liquidazione è in corso.
- Non dice nulla su una posizione individuale. Cambia la natura dei debiti ammessi e cambia il risultato, senza che si muova una virgola della norma.
summarize 8. In sintesi
Il TFR non è un salvadanaio intoccabile e non è neppure una posta che la liquidazione controllata assorbe per intero. È un credito da lavoro, e come tale entra nella procedura solo nella misura in cui la legge lo rende aggredibile: un quinto quando le cause del credito sono omogenee, fino alla metà quando concorrono cause diverse, per esempio debiti comuni e tributi.
Chi ha una liquidazione controllata aperta e un rapporto di lavoro che si chiude ha quindi una cosa concreta da fare prima di ogni altra: leggere la composizione del passivo. È lì che si decide quanto resta.
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help 9. Domande frequenti
Il TFR entra nella liquidazione controllata?
Non automaticamente e non per intero. L'art. 268 CCII esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., e il TFR rientra fra le indennità relative al rapporto di lavoro considerate da quella norma. Resta fuori dalla procedura nei limiti che l'art. 545 c.p.c. stabilisce, e la parte eccedente può essere acquisita.
Perché in alcuni casi si parla di un quinto e in altri della metà?
Perché l'art. 545 c.p.c. distingue in base alla causa del credito. Il quarto comma fissa un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e in eguale misura per ogni altro credito; il quinto comma prevede che, quando quelle cause concorrono simultaneamente, l'aggressione non possa superare la metà. È la diversità delle cause a far salire il tetto, non il numero dei creditori.
Che cos'è la liquidazione controllata?
È la procedura di sovraindebitamento con cui il debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori mette il proprio patrimonio a disposizione dei creditori sotto il controllo del tribunale, disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019). Al termine del percorso, e ricorrendone le condizioni di legge, si arriva all'esdebitazione.
Il decreto del Tribunale di Como vale per tutti?
No. È un provvedimento di merito, che orienta ma non vincola gli altri giudici. Quello che vale ovunque è la norma applicata, cioè il rinvio dell'art. 268 CCII ai limiti dell'art. 545 c.p.c.
Chi applica il limite, il debitore o la procedura?
La procedura, sotto il controllo del giudice delegato. Al debitore conviene però che il criterio adottato sia esplicitato nel provvedimento, perché è l'unico modo per verificarlo e, se non torna, per contestarlo nelle sedi previste.