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Finanziamenti prededucibili: come ottenerli nella crisi d'impresa

Avv. Federico Davide Sapone

Il debitore che prevede di continuare l'attività può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, anche con garanzie, funzionali alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, con la relazione di un professionista indipendente salvo urgenza (art. 99 CCII). Il tribunale decide con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito.

Finanziamenti prededucibili: come ottenerli nella crisi d'impresa
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In breve

  • L'art. 99 CCII consente al debitore che prevede di continuare l'attività di chiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche con garanzie.
  • Il ricorso deve indicare la destinazione dei fondi, che il debitore non può reperirli altrimenti e il grave pregiudizio che deriverebbe dall'assenza.
  • Serve la relazione di un professionista indipendente che attesti i requisiti e la funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori; non serve se il tribunale ravvisa l'urgenza di evitare un danno grave e irreparabile.
  • Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza.

Perché un finanziamento prededucibile cambia le cose?

Perché nessuno presta a un'impresa in crisi se il credito rischia di restare tra quelli pagati per ultimi. La prededuzione serve a ribaltare quel calcolo, riconoscendo a questi crediti una posizione di favore nella distribuzione. Il codice della crisi (CCII, D.Lgs. 14/2019) ne elenca i casi all'art. 6, precisando che "la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure", e ne disciplina la soddisfazione all'art. 222: i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione, tenuto conto delle cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dai beni dati in pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

L'art. 99 è lo strumento che permette di ottenerla in anticipo, con l'autorizzazione del tribunale, per i finanziamenti necessari a tenere in vita l'azienda mentre la procedura è in corso.

Chi può chiederlo e per quali finanziamenti?

Può chiederlo il debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, "anche se unicamente in funzione della liquidazione". Con la domanda di accesso o successivamente, con ricorso al tribunale, può essere autorizzato "anche prima del deposito della documentazione" che deve accompagnare la domanda.

L'autorizzazione riguarda finanziamenti "in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie", prededucibili, che siano:

  • funzionali all'esercizio dell'attività aziendale fino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure;
  • in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori: è il metro con cui il tribunale decide.

Che cosa deve contenere il ricorso?

Il ricorso deve dire tre cose, e va accompagnato dall'attestazione di un professionista indipendente.

ElementoChe cosa si deve indicare
Destinazione dei finanziamentiA che cosa serviranno i fondi
Impossibilità di reperirli altrimentiChe il debitore non è in grado di ottenerli in altro modo
Grave pregiudizioLe ragioni per cui la loro assenza determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura
Relazione del professionista indipendenteAttesta i requisiti e che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori

La relazione non è necessaria "quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale". Tutti gli elementi sono dell'art. 99, comma 2.

Tempi e garanzie

Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza (art. 99, comma 3). Può anche autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati (comma 4).

Quando la prededuzione si perde?

La prededuzione non è definitiva. In caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non ne beneficiano quando risultano congiuntamente due circostanze (art. 99, comma 6):

  • il ricorso o l'attestazione contengono dati falsi o omettono informazioni rilevanti, oppure il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
  • il curatore dimostra che i finanziatori, alla data dell'erogazione, conoscevano queste circostanze.

Per chi presta, quindi, conta anche ciò che sapeva al momento dell'erogazione.

Che cosa questo articolo non copre?

L'art. 99 prevede ulteriori ipotesi, come i finanziamenti erogati in funzione della domanda di ammissione al concordato (comma 5). Non trattiamo il regime dei finanziamenti dei soci né quello della composizione negoziata: sono istituti con regole proprie, da valutare sul caso concreto.

Lo studio assiste imprese e creditori nei percorsi di crisi: la pagina sull'assistenza legale in crisi d'impresa e sovraindebitamento raccoglie servizi e approfondimenti, e chi vuole una valutazione della propria situazione può fissare una consulenza con lo studio. Sullo stesso filone, due approfondimenti: le misure premiali fiscali nella composizione negoziata e gli obblighi di vigilanza nella crisi d'impresa.

Le fonti

Domande frequenti

Chi può chiedere l'autorizzazione al tribunale?

Il debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione (art. 99 CCII).

Serve sempre la relazione di un professionista indipendente?

Sì, con una sola eccezione: non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave e irreparabile all'attività aziendale (art. 99, comma 2).

In quanto tempo decide il tribunale?

Con decreto motivato in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione (art. 99, comma 3).

La prededuzione resta se poi si apre la liquidazione giudiziale?

Di regola sì, tranne quando risultano congiuntamente dati falsi o omissioni nel ricorso o nell'attestazione (o altri atti in frode ai creditori) e la conoscenza di tali circostanze da parte di chi ha erogato i finanziamenti, dimostrata dal curatore (art. 99, comma 6).

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