Sul divieto di gioco ai minori l'obbligo del gestore non è informare: è identificare. Il cartello in vetrina è dovuto, e non sostituisce la verifica: nel contenzioso conta che cosa è stato chiesto a quella persona, non che cosa era esposto al muro.
In breve
- È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di diciotto anni (art. 24, comma 20, D.L. 98/2011).
- Il titolare dell'esercizio, del locale o del punto di offerta è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro (comma 21).
- Indipendentemente dalla sanzione, e anche se la si paga in misura ridotta, scatta la chiusura da dieci a trenta giorni (comma 21).
- Il titolare identifica i giocatori chiedendo l'esibizione di un idoneo documento di riconoscimento (comma 21).
- Tre violazioni, anche non continuative, nel corso di un triennio comportano la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa (comma 21).
Che cosa vieta la legge, e per quali giochi?
Il divieto è secco: è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto (art. 24, comma 20, D.L. 6 luglio 2011, n. 98). La formula non gradua per tipo di gioco né per importo: copre l'intera offerta di giochi pubblici con vincita in denaro. E il verbo è «consentire», non «promuovere»: ciò che rileva è che il minore possa giocare.
Chi risponde della violazione?
Il comma 21 individua come soggetto punito il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione a minori di diciotto anni. La responsabilità è di chi gestisce il punto, ed è per questo che la formazione del personale è parte dell'adempimento, non un accessorio.
Se il titolare è una società, un'associazione o comunque un ente collettivo, le disposizioni sanzionatorie si applicano all'ente, e il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (comma 22).
Quali sanzioni si applicano?
Le conseguenze sono più d'una, e si sommano.
| Conseguenza | Misura | Norma |
|---|---|---|
| Sanzione amministrativa pecuniaria | Da 5.000 a 20.000 euro | Art. 24, comma 21 |
| Chiusura dell'esercizio, del locale o del punto di offerta | Da dieci a trenta giorni, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria e anche in caso di pagamento in misura ridotta | Art. 24, comma 21 |
| Sospensione dall'elenco di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005 (apparecchi AWP e VLT) | Da uno a tre mesi, se la violazione riguarda gli apparecchi dell'art. 110, comma 6, TULPS | Art. 24, comma 22 |
| Revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa | Alla terza violazione, anche non continuativa, nel corso di un triennio | Art. 24, comma 21 |
Nel caso degli apparecchi, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore, e l'esecuzione dei rapporti in corso è sospesa per il periodo della sospensione (comma 22). AWP e VLT sono gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro: amusement with prizes e video lottery terminal.
Gli importi sono quelli del testo vigente su Normattiva.
Che cosa deve fare il titolare per identificare i giocatori?
La norma lo dice nello stesso comma 21: il titolare, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Il testo parla di identificare i giocatori, non solo quelli che sembrano minorenni.
È questo il punto che cambia la gestione quotidiana: la verifica è attiva, e la sua omissione è essa stessa la condotta che si contesta.
«Ho messo il cartello»
«C'è scritto vietato ai minori di diciotto anni in vetrina e sull'apparecchio: abbiamo fatto quello che si deve.» Il cartello è dovuto, e non è ciò che la norma chiede al gestore. Informare è un adempimento diverso e non sostituisce la verifica: nel contenzioso conta che cosa è stato chiesto a quella persona.
Chi applica la sanzione e come ci si oppone?
Le sanzioni sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM, già AAMS) competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti dell'ufficio territoriale è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che li ha emessi (comma 21).
Quando si arriva alla terza violazione nel triennio, l'ufficio territoriale che ha accertato la violazione comunica il fatto alle autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni o le concessioni, ai fini della revoca. I termini e le forme dell'opposizione sono quelli generali delle sanzioni amministrative e vanno verificati sul provvedimento notificato.
Che cosa significa la regola delle tre violazioni in tre anni?
Che la sanzione più grave non dipende dall'importo di una singola violazione. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del divieto è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. Non è una sospensione: è la revoca, e non riguarda solo il titolo di gioco. È la sanzione che può mettere fine all'attività.
Il punto pratico è che ciascun episodio, preso da solo, può sembrare gestibile. Il conto si fa sul triennio, e nessuno dei tre, per conto suo, sembrava un problema.
Come si dimostra di aver rispettato l'obbligo?
La legge indica l'obbligo, non il modo di documentarlo. Per questo conta ciò che il personale fa ogni giorno: una procedura chiara su quando e come si chiede il documento, applicata sempre e non solo nei casi dubbi, e un personale che sappia perché. In questo settore la conformità si misura sulle abitudini, non sui documenti in ufficio.
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Domande frequenti
Il cartello «vietato ai minori» basta a essere in regola?
No. Il comma 21 impone al titolare di identificare i giocatori chiedendo l'esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Il cartello informa, ma non sostituisce la verifica.
Pagare la sanzione in misura ridotta evita la chiusura?
No. La chiusura da dieci a trenta giorni si applica indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta (art. 24, comma 21, D.L. 98/2011).
Chi paga se il titolare è una società?
Le disposizioni sanzionatorie si applicano alla società, all'associazione o all'ente collettivo, e il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (comma 22).
Che cosa succede alla terza violazione?
Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. L'ufficio territoriale ADM comunica il fatto alle autorità che le hanno rilasciate.
Fonti
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 24, commi 20, 21 e 22. Normattiva.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), art. 110, comma 6.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 533, elenco richiamato dall'art. 24, comma 22, D.L. 98/2011. Normattiva.