Chi gestisce apparecchi da gioco, una sala scommesse o una sala bingo aspetta da anni un riordino che cambi le regole della rete fisica. Questa guida mette in fila i fatti, verificati sugli atti ufficiali: che cosa chiede la delega fiscale, che cosa è stato fatto per il gioco a distanza, dove si è fermato il gioco fisico e che cosa conviene fare oggi. È aggiornata al 6 ottobre 2026.
In breve
- La delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 15) chiede il riordino di tutto il gioco pubblico, con distanze dai luoghi sensibili uguali in tutta Italia.
- Il gioco a distanza è stato riordinato con il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41: il 17 settembre 2025 l'ADM ha aggiudicato 52 nuove concessioni a 46 operatori.
- Per il gioco fisico il decreto non è arrivato: il termine della delega è scaduto il 29 agosto 2026.
- Le concessioni di bingo, scommesse e reti degli apparecchi sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 96). Alla data di aggiornamento nessuna norma ha spostato quel termine.
- Non c'è una distanza minima nazionale: valgono le leggi regionali e i regolamenti comunali, che cambiano da un territorio all'altro.
1. Cosa prevede la delega fiscale sul gioco
La legge 9 agosto 2023, n. 111 è la delega al Governo per la riforma fiscale. L'art. 15 riguarda i giochi pubblici: chiede di riordinarne le regole mantenendo il sistema delle concessioni e delle autorizzazioni. Per la rete fisica contano soprattutto quattro criteri direttivi del comma 2:
- lettera a): tutela dei giocatori più vulnerabili, con la revisione dei limiti di giocata e di vincita, la formazione continua di gestori ed esercenti, un registro nazionale di autoesclusione e caratteristiche minime per le sale;
- lettera b): concertazione tra Stato, Regioni ed enti locali sulla dislocazione dei luoghi di gioco, per assicurare agli investitori prevedibilità e una «predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati»;
- lettera c): riordino delle reti di raccolta, con la razionalizzazione, anche numerica, dei luoghi di gioco secondo criteri di specializzazione e la progressiva concentrazione della raccolta «in ambienti sicuri e controllati»;
- lettera i): regole uniformi su titoli abilitativi, autorizzazioni e controlli, con la partecipazione dei Comuni e parametri di distanza validi per l'intero territorio nazionale, facendo salve le discipline locali compatibili.
La legge 8 agosto 2025, n. 120 ha portato il termine per esercitare la delega a trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge 111, avvenuta il 29 agosto 2023. La scadenza è quindi caduta il 29 agosto 2026.
La legge fissa anche il percorso (art. 1, comma 2): gli schemi di decreto che toccano Regioni ed enti locali vanno alla Conferenza unificata per l'intesa, da raggiungere entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere; solo dopo questo passaggio vanno alle Camere per i pareri.
2. Cosa è stato fatto: il gioco a distanza
Il primo decreto attuativo dell'art. 15 è il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, in vigore dal 4 aprile 2024. Il titolo indica il metodo: riordino dei giochi «a partire da quelli a distanza». Il decreto raccoglie le regole generali valide per tutti i giochi pubblici e disciplina nel dettaglio quelli online. Per le concessioni, le novità principali sono all'art. 6:
- concessioni affidate con gara pubblica, per una durata massima di nove anni e senza rinnovo;
- un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione, con un massimo di cinque concessioni per gruppo societario;
- un sito con dominio nazionale di primo livello collegato alla concessione, gestito direttamente dal concessionario, che non può metterlo a disposizione di terzi.
L'ADM ha indetto la gara con la determinazione del 17 dicembre 2024, n. 777860/RU, e l'ha chiusa con la determinazione del 17 settembre 2025: 52 concessioni aggiudicate a 46 operatori.
Lo stesso decreto, all'art. 1, comma 2, indica il pezzo mancante: le disposizioni sui giochi raccolti attraverso rete fisica «sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni e enti locali».
3. Il gioco fisico: il decreto non è arrivato
Il 29 agosto 2026 la delega è scaduta senza il decreto sulla rete fisica. Dopo il D.Lgs. 41/2024 la Gazzetta Ufficiale non riporta altri decreti legislativi di riordino dei giochi, e tra le procedure pubblicate dall'ADM non risultano nuove gare per scommesse su rete fisica, bingo o apparecchi.
Il nodo è lo stesso da anni: l'accordo tra Stato, Regioni e Comuni su dove, e a quale distanza dai luoghi sensibili, si può offrire gioco. Già la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 936) affidava alla Conferenza unificata la definizione delle caratteristiche dei punti di gioco e dei criteri per la loro distribuzione sul territorio, da recepire con decreto del Ministro dell'economia. L'intesa sul documento del Governo è stata raggiunta il 7 settembre 2017. E la legge di bilancio 2025, nel prorogare le concessioni, motiva la scelta anche con la «persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali».
Alla data di aggiornamento non risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale né una nuova delega né un'altra norma che riordini il gioco fisico. Le soglie di distanza discusse in questi anni non sono diventate norma: oggi non sono un parametro su cui decidere.
4. Le concessioni: in proroga fino al 31 dicembre 2026
Senza nuove gare, le concessioni di bingo, scommesse e apparecchi vanno avanti in proroga, a titolo oneroso. Lo dispone l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) per le concessioni che scadevano il 31 dicembre 2024.
| Concessioni | Proroga | Oneri di proroga |
|---|---|---|
| Bingo | Fino al 31 dicembre 2026 | 108.000 euro per concessione e per anno, in due rate: 31 gennaio e 30 giugno |
| Scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati | Fino al 31 dicembre 2026 | 9.500 euro annui per diritto nei punti con attività principale di gioco, 5.700 euro in quelli con attività accessoria; rate al 30 aprile e al 31 ottobre |
| Reti telematiche degli apparecchi (art. 110, comma 6, TULPS) | Fino al 31 dicembre 2026 | 120 euro per apparecchio AWP (lettera a) e 4.000 euro per diritto VLT (lettera b); rate al 15 marzo, 15 luglio e 1° ottobre |
Al 6 ottobre 2026 nessuna norma pubblicata ha spostato questo termine: per concessionari, gestori ed esercenti è la data da seguire nei prossimi provvedimenti, a cominciare dalla manovra di bilancio per il 2027.
5. Distanziometro e regole locali: cosa vale oggi
Il «distanziometro» è la distanza minima tra i punti di gioco e i luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto, impianti sportivi e centri frequentati dai giovani. La delega chiedeva parametri validi in tutta Italia, ma i criteri di una legge delega non si applicano da soli: senza il decreto, una distanza nazionale non c'è.
Valgono quindi le leggi regionali e i regolamenti dei Comuni, con distanze, elenchi di luoghi sensibili e orari che cambiano da un territorio all'altro. La Corte costituzionale (sentenze n. 108 del 2017 e n. 27 del 2019) ha ricondotto la fissazione di distanze minime alla prevenzione della ludopatia, un ambito in cui le Regioni possono legiferare. Nel caso deciso nel 2017, la legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 vietava di autorizzare sale e apparecchi a meno di cinquecento metri pedonali dai luoghi sensibili.
Va ricordato che la stessa delega prevedeva di salvaguardare le discipline locali, se compatibili con le nuove regole nazionali (art. 15, comma 2, lettera i). Per chi ha punti in più Regioni, oggi la verifica va fatta luogo per luogo.
6. Cosa conviene fare oggi a gestori ed esercenti
In un quadro fermo, le scelte vanno fatte sulle regole in vigore, non su quelle annunciate. Alcuni passi concreti:
- Rileggere il contratto con il concessionario: durata, collegamento con la scadenza della concessione, cosa accade in caso di proroga o di cessazione, garanzie e penali.
- Verificare ogni ubicazione sulla legge regionale e sul regolamento comunale in vigore: distanze, luoghi sensibili, eventuali limiti di orario per gli apparecchi.
- Valutare trasferimenti, nuove aperture e ampliamenti sulle regole di oggi, non sulle soglie discusse per il riordino.
- Tenere in ordine gli adempimenti di gioco responsabile e la formazione del personale richiesti dalla normativa regionale e dal concessionario.
- Per le società, aggiornare il modello 231: l'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 comprende tra i reati presupposto l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i giochi d'azzardo esercitati con apparecchi vietati.
- Per i concessionari, segnare le scadenze degli oneri di proroga: per le scommesse l'ultima rata del 2026 scade il 31 ottobre.
- Seguire gli atti ufficiali: Gazzetta Ufficiale, provvedimenti dell'ADM, manovra di bilancio per il 2027.
Se gestisci apparecchi, una sala o un punto scommesse e vuoi verificare contratto, ubicazioni e adempimenti, lo Studio Legale BCS segue il diritto del gioco in tutta Italia: trovi l'area dedicata anche nella pagina Gaming Law. Sulla scadenza della delega e sulla proroga delle concessioni leggi anche la notizia del 25 settembre 2026.
7. Domande frequenti
La delega per il riordino del gioco fisico è scaduta?
Sì. Il termine, portato a trentasei mesi dalla legge n. 120 del 2025, è scaduto il 29 agosto 2026 senza che il decreto sul gioco fisico fosse adottato. Alla data di aggiornamento non risulta pubblicata una nuova delega.
Fino a quando valgono le concessioni attuali?
Le concessioni di bingo, scommesse e reti degli apparecchi sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 dall'art. 1, comma 96, della legge n. 207 del 2024. Al 6 ottobre 2026 nessuna norma ha spostato questo termine.
Esiste una distanza minima nazionale dai luoghi sensibili?
No. La delega prevedeva parametri validi in tutta Italia, ma il decreto non è stato adottato. Oggi si applicano le leggi regionali e i regolamenti comunali, che cambiano da territorio a territorio.
Che cosa ha cambiato il decreto legislativo n. 41 del 2024?
Ha riordinato il gioco a distanza: concessioni affidate con gara, per una durata massima di nove anni senza rinnovo e con un corrispettivo di 7 milioni di euro ciascuna. Il 17 settembre 2025 l'ADM ha aggiudicato 52 concessioni a 46 operatori.
Che cosa conviene fare oggi a un gestore di apparecchi o di una sala?
Rileggere il contratto con il concessionario, verificare ogni ubicazione sulle regole regionali e comunali in vigore e valutare trasferimenti e nuove aperture su quelle, non sulle soglie discusse per il riordino, che non sono norma.
8. Fonti
- Legge 9 agosto 2023, n. 111, delega al Governo per la riforma fiscale, GU n. 189 del 14 agosto 2023: art. 1 (termine e procedura) e art. 15 (giochi pubblici), testo vigente su Normattiva.
- Legge 8 agosto 2025, n. 120, GU n. 184 del 9 agosto 2025, art. 1, comma 1 (termine della delega portato a trentasei mesi).
- Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, GU n. 78 del 3 aprile 2024: artt. 1 e 6.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 96 (proroga delle concessioni al 31 dicembre 2026).
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 936 (punti di gioco e Conferenza unificata).
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-quaterdecies.
- Agenzia delle dogane e dei monopoli, determinazione di aggiudicazione del 17 settembre 2025, prot. 594211, e pagina Concessioni giochi.
- Camera dei deputati, Servizio Studi, dossier «La disciplina dei giochi», 27 aprile 2021: sentenze della Corte costituzionale n. 108 del 2017 e n. 27 del 2019, intesa in Conferenza unificata del 7 settembre 2017.