In breve
- L'art. 317-bis c.c. attribuisce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
- Se l'esercizio del diritto è impedito, l'ascendente può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore.
- Il giudice adotta i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore: è questo il criterio che decide.
- La competenza segue il bambino, non il nonno: conta dove il minore ha la residenza abituale.
Che cosa dice l'art. 317-bis del codice civile?
Dice due cose. La prima è che gli ascendenti, cioè i nonni e gli ascendenti più lontani, "hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni". La seconda è che l'ascendente al quale "è impedito l'esercizio di tale diritto" può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, "affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore".
La norma è breve e va letta per quello che scrive. Il diritto è riconosciuto direttamente agli ascendenti e non dipende da una crisi della coppia genitoriale: la legge non distingue tra genitori uniti, separati o in conflitto.
Il principio ha un riscontro in altre due norme, dalla parte del bambino. L'art. 315-bis, secondo comma, dice che il figlio "ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti". L'art. 337-ter, primo comma, aggiunge che il figlio minore ha il diritto di "conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", accanto al rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Che cosa significa "rapporti significativi"?
La legge usa un'espressione aperta. Non fissa un calendario di incontri né una frequenza minima: parla di rapporti che abbiano un reale significato nella vita del minore. Cosa questo voglia dire lo stabilisce il giudice caso per caso, tenendo conto di chi sono il bambino, la sua età, la storia dei rapporti con i nonni.
| Aspetto | Cosa prevede l'art. 317-bis c.c. |
|---|---|
| Chi ha il diritto | Gli ascendenti |
| Verso chi | I nipoti minorenni |
| Contenuto | Mantenere rapporti significativi |
| Se è impedito | Ricorso al giudice |
| Quale giudice | Quello del luogo di residenza abituale del minore |
| Criterio di decisione | Provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore |
Quando si può andare dal giudice?
Quando l'esercizio del diritto è "impedito". Il testo presuppone un ostacolo, non una semplice divergenza sulla frequenza degli incontri; se quel confine sia stato superato lo valuta il giudice sul caso concreto. La norma non dice da chi debba venire l'impedimento e non limita il ricorso ai casi in cui i genitori sono separati.
Il limite che la norma si dà da sola
Il diritto dei nonni esiste, ma l'art. 317-bis lo subordina al provvedimento del giudice "nell'esclusivo interesse del minore". Se la frequentazione diventa il terreno o lo strumento di un conflitto fra adulti, a prevalere non è il diritto dell'ascendente: si protegge il bene concreto di quel bambino, non il legame in astratto.
Quale giudice è competente?
Il giudice del luogo di residenza abituale del minore. Il criterio è quello che la norma scrive: conta dove il bambino vive stabilmente, non dove abitano i nonni. Se i nonni stanno in una città e il nipote in un'altra, il ricorso va presentato nel luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
Come ci si prepara a un ricorso?
La legge non elenca documenti. In pratica, poiché il giudice decide nell'interesse del minore, conviene ricostruire per iscritto prima di agire:
- come erano i rapporti con il nipote prima dell'impedimento: frequenza, luoghi, occasioni;
- quando e come i contatti sono stati interrotti o resi impossibili, con messaggi, comunicazioni e date;
- i tentativi fatti per riprendere il rapporto senza ricorrere al giudice;
- come potrebbe svolgersi la frequentazione in modo compatibile con la vita del bambino: scuola, orari, abitudini.
È un elenco di buon senso, non un requisito di legge: ogni caso ha i suoi elementi, e va valutato da un avvocato prima di agire.
Lo studio assiste le famiglie nelle questioni che riguardano i minori: la pagina sull'assistenza legale in materia di famiglia e civile raccoglie servizi e approfondimenti, e chi vuole una valutazione della propria situazione può fissare una consulenza con lo studio. Sullo stesso filone, due approfondimenti: il trasferimento del genitore collocatario e la bigenitorialità e il caso in cui la scelta della scuola dei figli diventa oggetto di contrasto.
Le fonti
- Codice civile, art. 317-bis (rapporti con gli ascendenti).
- Codice civile, art. 315-bis (diritti e doveri del figlio).
- Codice civile, art. 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli).
Domande frequenti
I nonni hanno davvero un diritto di vedere i nipoti?
Sì: l'art. 317-bis c.c. riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Il diritto non è però assoluto: se viene impedito, decide il giudice nell'esclusivo interesse del minore.
A quale giudice ci si rivolge?
Al giudice del luogo di residenza abituale del minore, come dice il secondo periodo dell'art. 317-bis c.c.
Il giudice può decidere che i nonni non vedano i nipoti?
Il giudice adotta i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Se la frequentazione non risponde a quell'interesse, il diritto degli ascendenti non prevale: la norma non lo mette al di sopra del bene del bambino.
Il diritto vale anche se i genitori non sono separati?
La norma non lo limita ai casi di separazione: riconosce il diritto agli ascendenti verso i nipoti minorenni e consente il ricorso quando l'esercizio è impedito.