description 1. Il testo, per intero
Conviene partire dalla lettera della norma, perché è più netta di come viene applicata.
Art. 337-septies, comma 1, c.c.
"Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto."
Sono due frasi, e la seconda sorprende quasi tutti quelli che se la sentono leggere per la prima volta.
swap_horiz 2. Il default è rovesciato rispetto alla prassi
Nella pratica si dà per scontato che l'assegno vada al genitore convivente, e che il versamento al figlio sia una concessione da negoziare o da chiedere al giudice come eccezione.
Il codice dice il contrario. Il versamento diretto è la regola; il pagamento a mani del genitore è ciò che richiede una determinazione diversa del giudice. Chi porta la questione in causa come se fosse aperta parte in salita, perché sta chiedendo di riconoscere qualcosa che la norma già dispone.
flight_takeoff 3. Quando il diretto si impone
Il versamento al figlio diventa quasi obbligato in due situazioni che ricorrono con regolarità.
| Situazione | Perché pesa |
|---|---|
| Vita prevalentemente fuori dalle mura domestiche | Lo studente fuori sede è il caso di scuola: le spese le sostiene lui, dove vive lui |
| Contrasti già consumati fra i genitori | La gestione del contributo è diventata essa stessa oggetto di conflitto |
Sono circostanze di fatto, e come tali vanno allegate e documentate: contratto di locazione, iscrizione, spese sostenute, corrispondenza fra i genitori.
group 4. Chi può andare in giudizio
Non è una scelta del genitore obbligato, e non è un'alternativa secca fra due soggetti.
La legittimazione ad agire è concorrente: la ha il figlio, che del mantenimento è titolare, e la ha il genitore con lui convivente. Possono farlo entrambi, e il giudice decide a chi si paga. È un punto che vale la pena chiarire subito con il ragazzo, perché cambia chi materialmente promuove il procedimento.
accessible 5. Il comma che si cita di rado e pesa moltissimo
Il secondo comma dell'articolo vale quanto il primo, e nel dibattito comune non compare quasi mai.
Art. 337-septies, comma 2, c.c.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Non un assegno da valutare con i criteri della maggiore età, ma l'intero statuto protettivo della minore età, senza scadenza.
La conseguenza pratica è che non c'è una data in cui quel contributo si esaurisce per il solo fatto che il figlio ha compiuto una certa età: il presupposto resta la condizione, non l'anagrafe.
psychology_alt 6. "Se li do a lui, se li spende"
È la resistenza più comune al versamento diretto, e non è priva di ragioni pratiche. Chi versa vuole sapere dove finiscono i soldi, e passarli a un ventiduenne sembra un rischio diverso dal versarli all'altro genitore.
La risposta della norma è di sistema, non di merito: il titolare del diritto è il figlio, e per questo il codice paga a lui. Se ci sono ragioni concrete per fare diversamente, la legge le prevede, ma prendono la forma di una diversa determinazione del giudice, non di una scelta di chi versa.
support_agent 7. La domanda che quasi nessuno porta in causa
Su questo assegno si litiga quasi sempre sull'importo, e quasi mai su chi lo incassa. Eppure è la seconda domanda a essere già risolta dal codice, e impostarla correttamente fin dall'inizio evita un contenzioso che nasce male.
Se stai affrontando una separazione o un divorzio con figli maggiorenni non ancora indipendenti, o vuoi rivedere le modalità di versamento già stabilite, lo Studio Legale BCS può valutare la posizione e impostare la domanda nel modo corretto. Puoi prenotare un primo confronto su cal.com/bcslegal/consulenza.