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Scuola pubblica o scuola religiosa: dei figli non decide la fede dei genitori

Avv. Micaela Malinverno scuola-pubblica-o-scuola-religiosa-dei-figli-non-decide-la

Il 17 agosto 2026 la testata giuridica Diritto e Giustizia ha dato conto di una pronuncia della Corte di Cassazione, Prima sezione civile, su un contrasto tra genitori coaffidatari riguardo alla scuola primaria della figlia: la madre voleva iscriverla alla scuola pubblica di quartiere, il padre alla scuola ebraica cittadina. Il giudice delegato aveva inizialmente disposto l'iscrizione alla scuola paritaria di ispirazione religiosa; la Corte d'Appello aveva poi autorizzato l'iscrizione alla scuola pubblica; la Cassazione, investita del ricorso, ha cassato con rinvio la decisione impugnata affermando un principio netto: la comunanza di fede religiosa dei genitori non implica che i figli debbano essere iscritti a una scuola privata di ispirazione religiosa, e la scuola pubblica non rappresenta una scelta deteriore o un ripiego. Gli estremi del provvedimento — numero e data dell'ordinanza — non sono leggibili nella fonte consultata, riservata agli abbonati oltre l'anteprima gratuita.

Scuola pubblica o scuola religiosa: dei figli non decide la fede dei genitori
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1. Introduzione

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Quando due genitori sono in affido condiviso ma non abitano più sotto lo stesso tetto, ogni scelta importante sui figli può diventare terreno di scontro. La scuola è una di queste: pubblica o privata, di quartiere o più lontana, laica o di ispirazione religiosa. Cosa succede se un genitore vuole una cosa e l'altro il suo esatto contrario, e nessuno dei due cede?

Il 17 agosto 2026 la testata giuridica Diritto e Giustizia ha dato conto di una pronuncia della Corte di Cassazione, Prima sezione civile, che affronta esattamente questo scenario: un contrasto tra genitori coaffidatari sulla scuola primaria della figlia, arrivato fino all'ultimo grado di giudizio.

2. Il quadro normativo: la responsabilità genitoriale condivisa

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In Italia, dopo una separazione o un divorzio, la responsabilità genitoriale resta di regola in capo a entrambi i genitori, anche quando l'affido è condiviso e la vita quotidiana del figlio si svolge prevalentemente con uno di loro. Per le scelte che contano di più — istruzione, educazione, salute, residenza abituale del minore — la legge non ammette che decida un solo genitore: serve l'accordo di entrambi.

gavel Il testo della norma
L'articolo 337-ter, terzo comma, del codice civile stabilisce che "le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" e che, "in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice".

La scelta della scuola rientra pacificamente tra le decisioni di "maggiore interesse" per il figlio: incide sulla sua istruzione e, spesso, anche sulla sua educazione. Quando i genitori non trovano un'intesa, la norma non lascia il conflitto irrisolto: sposta la decisione fuori dalla dialettica tra le parti e la affida al giudice.

3. Il caso: dal giudice delegato alla Cassazione

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Secondo quanto riportato dalla fonte, il contrasto riguardava due genitori coaffidatari in disaccordo sulla scuola primaria della figlia: la madre era orientata verso la scuola pubblica del quartiere di residenza, il padre verso la scuola ebraica della città.

Il caso ha attraversato tre gradi di valutazione. Il giudice delegato, in prima battuta, aveva disposto l'iscrizione alla scuola paritaria di ispirazione religiosa indicata dal padre. La Corte d'Appello, in seguito, aveva riformato quella decisione autorizzando l'iscrizione alla scuola pubblica indicata dalla madre. Il caso è infine arrivato in Cassazione, Prima sezione civile, che si è pronunciata cassando con rinvio la decisione impugnata: il giudizio torna quindi a un giudice di merito, chiamato a decidere nuovamente attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

Una precisazione è dovuta per onestà verso il lettore: la fonte consultata è parzialmente riservata agli abbonati, e numero e data esatti dell'ordinanza di Cassazione non sono leggibili nella parte liberamente accessibile. Questo articolo riporta quindi il principio di diritto e l'iter processuale così come descritti dalla fonte, senza attribuire al provvedimento estremi che non è stato possibile verificare.

4. Il principio di diritto: la fede condivisa non impone la scuola religiosa

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Il cuore della pronuncia sta nel modo in cui la Cassazione ha inquadrato il conflitto. Non si è limitata a stabilire chi, tra i due genitori, avesse "ragione" nel caso concreto: ha fissato un criterio generale, destinato a valere oltre la singola vicenda.

balance Il principio della Cassazione
Secondo la Corte, "la comunanza di fede dei genitori non implica che i figli debbano essere iscritti a una scuola privata di ispirazione religiosa": la scuola pubblica resta un'opzione pienamente legittima e "non rappresenta una scelta deteriore o un ripiego".

Il punto è rilevante anche al di là del caso specifico. Il fatto che entrambi i genitori condividano una fede religiosa non trasforma automaticamente la scuola confessionale nella scelta "dovuta" per i figli: resta una possibilità tra le altre, non un obbligo che discende dall'identità religiosa della famiglia. A decidere, quando i genitori non sono d'accordo, deve essere l'interesse del minore, non la fede — per quanto sinceramente condivisa — dei genitori.

5. Come funziona quando i genitori in affido condiviso non trovano un accordo

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La vicenda della scuola primaria è un caso specifico, ma il meccanismo che la governa è generale e vale per qualunque decisione di maggiore interesse: istruzione, educazione, salute, residenza abituale del figlio.

Finché i genitori raggiungono un'intesa, anche informale, la legge non interviene: sono loro, insieme, a decidere. Quando l'intesa manca ed emerge un contrasto persistente, l'articolo 337-ter c.c. prevede che la parola passi al giudice. Il giudice non sceglie in base a chi tra i due genitori gli sembra più convincente, né in base a criteri estranei al minore: valuta esclusivamente l'interesse morale e materiale del figlio, tenendo conto — per le scelte scolastiche — anche delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, quando l'età del minore lo consente.

6. Cosa cambia, in pratica, per chi è in affido condiviso

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Per i genitori separati o divorciati, la pronuncia offre un criterio utile ben oltre il tema della scuola confessionale. Un argomento come "siamo entrambi credenti, quindi la scuola religiosa è la scelta naturale" non è, da solo, sufficiente a orientare la decisione: se il contrasto arriva davanti a un giudice, ciò che conta sono elementi concreti riferiti al figlio — continuità didattica, distanza da casa, legami sociali già costruiti, eventuali esigenze specifiche — non la fede o la preferenza personale del genitore che propone quella scuola.

È una linea che vale la pena avere chiara prima che il conflitto si incancrenisca: un genitore che intende sostenere la propria proposta davanti al giudice fa bene a costruirla attorno all'interesse concreto del figlio, non attorno alle proprie convinzioni, per quanto legittime.

7. Un confronto con lo studio

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I contrasti tra genitori coaffidatari sulle decisioni di maggiore interesse per i figli — scuola, salute, residenza — sono tra le situazioni più delicate del diritto di famiglia, perché intrecciano profili giuridici e dinamiche personali che non sempre è facile tenere separate. Chi si trova in una situazione di disaccordo persistente con l'altro genitore, o intende comprendere quali margini abbia per far valere la propria posizione, può richiedere allo Studio Legale BCS una valutazione della propria situazione specifica.

8. Domande frequenti

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Cosa succede se i genitori in affido condiviso non sono d'accordo sulla scuola dei figli?

Se il disaccordo persiste, l'articolo 337-ter del codice civile prevede che la decisione sia rimessa al giudice, che valuta esclusivamente l'interesse morale e materiale del minore.

La fede religiosa condivisa dai genitori obbliga a scegliere una scuola religiosa?

No. Secondo la Cassazione, la comunanza di fede dei genitori non implica che i figli debbano essere iscritti a una scuola privata di ispirazione religiosa: la scuola pubblica resta un'opzione pienamente legittima.

Quali decisioni sui figli richiedono l'accordo di entrambi i genitori?

Le decisioni di "maggiore interesse": istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore. Per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può invece consentire a ciascun genitore di decidere separatamente.

Cosa ha deciso in concreto la Cassazione nel caso riportato dalla fonte?

La Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata, affermando il principio secondo cui la fede condivisa dai genitori non impone la scuola religiosa e che la scuola pubblica non è una scelta deteriore. Il caso torna quindi a un giudice di merito, che dovrà decidere attenendosi a questo principio.

È possibile conoscere gli estremi esatti dell'ordinanza di Cassazione citata?

La fonte consultata è parzialmente riservata agli abbonati: numero e data del provvedimento non sono leggibili nella parte liberamente accessibile. Questo articolo riporta quindi il principio di diritto e l'iter processuale, senza attribuire al provvedimento estremi non verificabili.

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