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Il genitore con cui vive il figlio vuole trasferirsi: può farlo?

Avv. Vincenzo Sapone trasferimento-genitore-collocatario-bigenitorialita

Un genitore collocatario riceve un'offerta di lavoro fuori sede e valuta di trasferirsi con il figlio minore: la libertà di circolazione e di scelta lavorativa, tutelata dagli artt. 4 e 16 della Costituzione, incontra il diritto del figlio alla bigenitorialità previsto dall'art. 337-ter del codice civile per l'affidamento condiviso. Con l'ordinanza 22 luglio 2026 n. 23771, la Cassazione, Sezione I civile, ha chiarito che il giudice non applica automatismi in nessuna direzione: pesa in concreto quanto l'attività lavorativa sia legata al territorio e se esistano possibilità reali di ricollocazione nella città in cui il figlio già vive, e può cassare con rinvio per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). L'articolo spiega l'istituto del collocamento, i criteri di bilanciamento indicati dalla Corte e cosa conviene documentare prima di decidere un trasferimento.

Il genitore con cui vive il figlio vuole trasferirsi: può farlo?
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1. Un lavoro fuori sede, un figlio minore: la domanda che non ha una risposta automatica

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Un'offerta di lavoro in un'altra città, spesso in un'altra regione, arriva anche a chi è già genitore separato. Se il figlio minore vive in prevalenza con quel genitore (il cosiddetto genitore collocatario), la decisione di trasferirsi non riguarda solo la sua vita: incide sulla frequentazione con l'altro genitore e sulla quotidianità del figlio. La Cassazione è tornata di recente su questo nodo, con un'ordinanza che chiarisce come si ragiona, non quale sia la risposta valida per ogni caso.

2. Cos'è il collocamento nell'affidamento condiviso

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Nella maggior parte delle separazioni e dei divorzi, l'affidamento dei figli minori è condiviso: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale. Il collocamento è un istituto distinto: individua la casa in cui il figlio ha la residenza abituale e il genitore con cui trascorre la maggior parte del tempo, il genitore collocatario appunto. La disciplina è quella dell'art. 337-ter del codice civile (c.c.), che impone al giudice di adottare i provvedimenti relativi ai figli con l'esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.

Bigenitorialità è il principio, richiamato dall'art. 337-ter c.c., per cui il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Non è un dettaglio organizzativo: è il criterio con cui il giudice legge ogni richiesta che, come un trasferimento lontano, rischia di comprimere il tempo con l'altro genitore.

3. Due diritti che si guardano in faccia: libertà di circolazione e bigenitorialità

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Il genitore collocatario resta un cittadino libero di scegliere dove vivere e dove lavorare: sono le libertà tutelate dagli artt. 4 e 16 della Costituzione (diritto al lavoro e libertà di circolazione e soggiorno). Ma quella libertà, quando in casa c'è un figlio minore in affidamento condiviso, non si esercita nel vuoto: incontra il diritto del figlio alla bigenitorialità e a una quotidianità stabile. Nessuna delle due posizioni prevale in astratto: la legge non stabilisce una gerarchia fissa, e la valutazione tocca al giudice, caso per caso.

4. Cosa ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 23771/2026

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Con l'ordinanza del 22 luglio 2026, n. 23771 (Sezione I civile), la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice non può applicare automatismi, né in un senso né nell'altro: non basta invocare il lavoro per autorizzare qualunque trasferimento, e non basta invocare la bigenitorialità per negarlo sempre. Il bilanciamento va condotto in concreto, guardando in particolare a due elementi:

  • quanto l'attività lavorativa del genitore collocatario sia effettivamente legata a quel territorio specifico, e non replicabile altrove;
  • se esistano, in concreto, possibilità di ricollocazione professionale nella città in cui il figlio vive già, che renderebbero il trasferimento una scelta evitabile, non necessaria.
Cosa pesa il giudicePerché conta
Radicamento territoriale del lavoroSe l'attività può svolgersi solo in quel luogo, il trasferimento pesa come scelta obbligata, non come preferenza
Possibilità di ricollocazione in locoSe esistono alternative equivalenti dove il figlio vive già, il trasferimento pesa di più sul piatto della bigenitorialità
Assetto attuale delle frequentazioniUn trasloco lontano impone di ridisegnare tempi, modalità e costi delle visite dell'altro genitore
Radicamento del minore (scuola, rete familiare, amicizie)Concorre a definire cosa significhi, per quel figlio specifico, una quotidianità stabile

5. L'esito del caso: un rinvio, non un verdetto sul trasferimento

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Nel caso deciso dall'ordinanza n. 23771/2026, la Cassazione non si è pronunciata nel merito, confermando o escludendo in via definitiva il trasferimento: ha annullato il provvedimento con rinvio, perché il giudice di merito non si era pronunciato su una domanda di aumento dell'assegno di mantenimento collegata alla vicenda, in violazione del principio per cui il giudice deve decidere su tutto ciò che gli viene chiesto e solo su quello (art. 112 del codice di procedura civile, c.p.c.). Il caso torna quindi a un nuovo esame. È un esito che dice molto sul metodo: anche quando la questione di fondo è delicata come un trasferimento con un figlio minore, la Cassazione non impone soluzioni valide in automatico, chiede che il giudizio venga condotto per intero, su ogni domanda proposta dalle parti.

Nessun automatismo, in nessuna direzione. Questa ordinanza non dice che "ci si può sempre trasferire" né che "non ci si può mai trasferire". Dice che la decisione richiede un'istruttoria vera, sui fattori indicati sopra, e che il giudizio va condotto su tutte le domande delle parti. Ogni caso resta un caso a sé.

6. Cosa conviene fare, in pratica, prima di decidere un trasferimento

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Chi riceve un'offerta di lavoro fuori sede, ed è genitore collocatario di un figlio minore, ha interesse a istruire la decisione prima del trasloco, non a trasferimento già avvenuto:

  • documentare perché quella posizione lavorativa non è replicabile nella città attuale, o perché le alternative locali non sono realmente equivalenti;
  • verificare, con l'altro genitore o con il proprio legale, se esistano davvero possibilità di ricollocazione in loco, prima di escluderle;
  • costruire una proposta concreta per mantenere la frequentazione con l'altro genitore (calendario delle visite, strumenti di comunicazione a distanza, viaggi), da presentare prima del trasferimento, non a fatto compiuto;
  • tentare un accordo, anche solo parziale, prima di rivolgersi al giudice: un trasferimento unilaterale, deciso e comunicato a trasloco già avvenuto, parte in una posizione più debole rispetto a una richiesta istruita per tempo.

7. In sintesi

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Il genitore collocatario non perde la libertà di scegliere dove vivere e lavorare, ma quella libertà si misura, in caso di conflitto, con il diritto del figlio alla bigenitorialità. La Cassazione, con l'ordinanza n. 23771/2026, chiede al giudice di merito un bilanciamento concreto, non un automatismo, guardando al radicamento territoriale del lavoro e alle alternative disponibili in loco. Se stai valutando un trasferimento con un figlio minore, o ti trovi a doverti opporre a quello dell'altro genitore, una valutazione legale della tua situazione specifica aiuta a capire quali elementi documentare e con quale tempistica muoversi.

8. Domande frequenti

Il genitore collocatario può trasferirsi con il figlio senza il consenso dell'altro genitore?

Non esiste una regola unica: dipende dagli accordi di separazione o divorzio e, in mancanza di accordo, dalla valutazione del giudice, chiamato a bilanciare la libertà di scelta del genitore collocatario con il diritto del figlio alla bigenitorialità.

Cosa guarda in concreto il giudice quando decide su un trasferimento?

Secondo la Cassazione, soprattutto quanto l'attività lavorativa del genitore collocatario sia legata in modo specifico a quel territorio e se esistano possibilità reali di ricollocazione professionale nella città in cui il figlio già vive.

La Cassazione ha stabilito che il trasferimento in quel caso era legittimo o no?

No: l'ordinanza n. 23771/2026 ha annullato il provvedimento con rinvio per un vizio procedurale, l'omessa pronuncia su una domanda relativa all'assegno di mantenimento, e non ha deciso nel merito la questione del trasferimento, che tornerà a un nuovo esame del giudice di merito.

Conviene trasferirsi prima o dopo aver istruito la questione con l'altro genitore o con il giudice?

Istruire la decisione prima aiuta la propria posizione: documentare il legame fra lavoro e territorio, verificare le alternative locali e proporre un piano concreto per mantenere la frequentazione con l'altro genitore, prima di un trasferimento già avvenuto.

Cosa si intende per "genitore collocatario"?

È il genitore, nell'ambito di un affidamento condiviso, presso cui il figlio minore ha la residenza abituale e con cui trascorre la maggior parte del tempo, ai sensi dell'art. 337-ter del codice civile.

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