1. Cosa ha deciso la Corte costituzionale
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Con la sentenza n. 134 del 2026, depositata il 21 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata su un punto preciso dell'adozione di persone maggiori di età: l'art. 297, secondo comma, del codice civile. Il dubbio, sollevato in via incidentale nel corso di un giudizio, era se questa norma violasse il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) nella parte in cui non consente al giudice di superare il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante, quando invece un meccanismo di superamento esiste per altri soggetti che partecipano allo stesso procedimento. La Consulta ha risposto che questa differenza di trattamento non è irragionevole.
2. L'adozione di maggiorenne: un istituto pensato per legami già formati
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Il codice civile dedica agli artt. 291 e seguenti l'adozione delle persone maggiori di età, un istituto diverso da quello, ben più noto, dell'adozione dei minori. Non serve a costituire un rapporto genitoriale dal nulla, ma a dare veste giuridica, con effetti sul cognome e sulla successione, a un legame affettivo già consolidato tra due adulti: l'adottante e l'adottando. Capita spesso in famiglie ricomposte, quando un adulto vuole formalizzare il rapporto con il figlio (ormai maggiorenne) del proprio partner. Ma, come si vedrà, la norma sub iudice non riguarda solo questo tipo di situazione: si applica a qualunque adozione di maggiorenne.
Perché il procedimento vada a buon fine, la legge non si accontenta del consenso di adottante e adottando: prevede che vengano sentiti anche altri familiari, il cui dissenso, in certi casi, può bloccare l'adozione o essere superato dal giudice.
3. Il dissenso che il giudice può superare: genitori dell'adottando e coniuge dell'adottante
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L'art. 297 c.c. individua due situazioni in cui, se il dissenso è ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, il tribunale può comunque autorizzare l'adozione:
- il dissenso dei genitori dell'adottando, quando questi sono ancora in vita;
- il dissenso del coniuge dell'adottante, ma solo se quest'ultimo non è legalmente separato né convive di fatto con l'adottante.
In entrambi i casi, il no di chi si oppone non chiude automaticamente la porta: il giudice valuta se quel dissenso ha un fondamento reale nell'interesse della famiglia, o se è privo di ragioni condivisibili.
4. Il dissenso che il giudice non può superare: il figlio maggiorenne dell'adottante
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Per una terza figura, il figlio maggiorenne dell'adottante, la legge non prevede alcun meccanismo equivalente. Se questo figlio dissente dall'adozione che il proprio genitore vuole compiere, l'adozione non può procedere, indipendentemente dalle ragioni del rifiuto e da qualunque valutazione del giudice sul merito di quel dissenso. È proprio questa assenza di un potere di superamento, per questa sola categoria di soggetti, ad essere stata portata davanti alla Consulta come possibile disparità di trattamento.
Il punto in una riga. Stessa procedura, stesso tipo di dissenso, ma un peso diverso: quello dei genitori dell'adottando e del coniuge non convivente si può superare se ingiustificato; quello del figlio maggiorenne dell'adottante resta insuperabile, qualunque sia la motivazione.
5. Perché la Consulta ritiene le due situazioni diverse
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La Corte costituzionale ha respinto il confronto tra le due categorie perché, a suo giudizio, non sono situazioni omogenee. La non convivenza (o la separazione) tra coniugi è di per sé un indice possibile di allentamento o disgregazione del vincolo coniugale: proprio per questo la legge consente al giudice di sindacare se il dissenso di quel coniuge sia ancora espressione di un interesse familiare genuino, o se sia ormai svincolato da un rapporto che si è già incrinato.
Il rapporto tra un genitore e il proprio figlio ormai adulto segue una logica diversa. L'autonomia progressiva del figlio maggiorenne dalla famiglia d'origine è una fase fisiologica della vita familiare, non il sintomo di una crisi. Per questo, secondo la Corte, il dissenso del figlio maggiorenne merita un peso pieno, non sindacabile dal giudice quanto alle ragioni che lo motivano: trattare allo stesso modo situazioni diverse avrebbe potuto, semmai, generare la disparità che si voleva denunciare.
6. Non solo famiglie ricomposte: il perimetro reale della norma
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Lo scenario più intuitivo, un genitore che vuole adottare il figlio maggiorenne del proprio compagno o della propria compagna, e un altro figlio che si oppone, aiuta a capire la portata pratica della regola. Ma la sentenza n. 134/2026 non riguarda specificamente le famiglie ricomposte: l'art. 297, secondo comma, c.c. si applica a qualunque adozione di persona maggiore di età, quale che sia il legame pregresso tra adottante e adottando.
Attenzione al perimetro. La regola sull'insuperabilità del dissenso non è una norma "per le famiglie ricomposte": riguarda il figlio maggiorenne di chi adotta, in qualunque contesto avvenga l'adozione di un maggiorenne. Cambia il caso concreto, non cambia la regola.
7. Cosa cambia per chi valuta un'adozione di maggiorenne
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Per chi sta pensando di percorrere questa strada, la conseguenza pratica è chiara: il consenso dei propri figli maggiorenni non è un passaggio formale da dare per scontato. A differenza del coniuge non convivente o dei genitori dell'adottando, qui non esiste una seconda possibilità davanti al giudice. Alcuni punti da tenere presenti prima di avviare il procedimento:
| Chi dissente | Il giudice può superare il dissenso se ingiustificato? | Riferimento |
|---|---|---|
| Genitori dell'adottando (se viventi) | Sì | Art. 297, comma 1, c.c. |
| Coniuge dell'adottante, non separato né convivente | Sì | Art. 297, comma 1, c.c. |
| Figlio maggiorenne dell'adottante | No | Art. 297, comma 2, c.c. (Corte cost. n. 134/2026) |
Una conversazione preventiva con i propri figli, e non solo con l'adottando, resta il modo più concreto per evitare che il procedimento si areni su un dissenso che nessun giudice potrà rimuovere.
8. In sintesi
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La sentenza n. 134/2026 non introduce una regola nuova: conferma che il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante, a differenza di quello dei genitori dell'adottando o del coniuge non convivente, non può essere superato dal giudice. La Consulta lo ritiene coerente con l'art. 3 della Costituzione perché le due situazioni, il legame coniugale in crisi e l'autonomia fisiologica di un figlio adulto, non sono paragonabili.
Se stai valutando un'adozione di maggiorenne, magari in un contesto di famiglia ricomposta, e vuoi capire in anticipo come si posizionano gli assensi e i dissensi nel tuo caso specifico, una valutazione legale preliminare aiuta a individuare per tempo eventuali ostacoli, prima di avviare il procedimento.
9. Domande frequenti
Cos'è l'adozione di maggiorenne e come si differenzia da quella dei minori?
È l'adozione di una persona che ha già compiuto la maggiore età, disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile. Non crea un rapporto genitoriale "dal nulla", ma formalizza un legame già esistente tra due adulti, con effetti sul cognome e sulla successione.
Chi deve essere sentito prima che un'adozione di maggiorenne venga autorizzata?
Oltre all'adottante e all'adottando, la legge dà rilievo al dissenso dei genitori dell'adottando (se viventi), del coniuge dell'adottante e dei figli maggiorenni dell'adottante. Il peso di ciascun dissenso, però, non è lo stesso.
Il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante può essere superato in qualche modo?
No. Secondo l'art. 297, secondo comma, c.c., come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 134/2026, il giudice non ha il potere di superare questo dissenso, a differenza di quanto previsto per i genitori dell'adottando e per il coniuge non convivente dell'adottante.
Perché la Consulta ha ritenuto legittima questa differenza di trattamento?
Perché ha giudicato le due situazioni non comparabili: la non convivenza tra coniugi può segnalare un allentamento del vincolo coniugale, che giustifica un controllo giudiziale sul dissenso; l'autonomia di un figlio adulto dalla famiglia d'origine, invece, è una fase fisiologica e non un segnale di rottura, per cui il suo dissenso merita pieno rilievo.
Questa regola vale solo per le famiglie ricomposte?
No. La norma e la sentenza riguardano qualunque adozione di persona maggiorenne: il caso della famiglia ricomposta (adottare il figlio maggiorenne del proprio compagno) è solo lo scenario più frequente in cui la regola si manifesta, non il suo campo di applicazione esclusivo.