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Imputabilità Minori: Novità per Genitori e Famiglie

Avv. Micaela Malinverno imputabilita-minori-responsabilita-civile-genitori

Il disegno di legge approvato il 24 luglio 2026 modifica l'articolo 98 del codice penale, introducendo la presunzione di capacità di intendere e volere per minori tra 14 e 18 anni. La responsabilità civile dei genitori resta separata e non influenzata da questa modifica.

Imputabilità Minori: Novità per Genitori e Famiglie
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Quando un ragazzo di sedici anni combina un guaio serio, la prima domanda di un genitore riguarda quasi sempre il figlio: cosa rischia. La seconda domanda arriva dopo, spesso insieme a una lettera di un avvocato, e riguarda la famiglia: e noi, cosa rischiamo noi. Sono due domande distinte, che seguono due strade giuridiche diverse, e il disegno di legge approvato il 24 luglio 2026 interviene solo sulla prima.

gavel 1. Cosa ha approvato il Consiglio dei Ministri

Il 24 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica l'articolo 98 del codice penale, la norma che regola la responsabilità penale di chi ha compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto.

Il punto tecnico è uno solo, e va isolato con precisione perché il dibattito pubblico tende a confonderlo con altro: cambia il regime della prova sulla capacità di intendere e di volere.

Oggi: per il minore tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al fatto commesso deve essere accertata dal giudice, caso per caso. Per il maggiorenne, invece, si presume.

Con il disegno di legge: la capacità del minore che commette un reato si presume fino a prova contraria. Resta possibile dimostrare davanti al giudice che il ragazzo non era in grado di comprendere il significato della propria condotta o di determinarsi liberamente, ma cambia il punto di partenza.

error 2. Due equivoci da sciogliere subito

L'età non si abbassa. La soglia minima per la responsabilità penale resta fissata a quattordici anni. Sotto quella soglia non si risponde penalmente, esattamente come prima. Il titolo che circola in questi giorni, "minori imputabili dai 14 anni", descrive una regola che è già in vigore.

Non è ancora legge. Si tratta di un disegno di legge, non di un decreto legge: per diventare operativo deve essere approvato da entrambe le Camere. Fino ad allora l'articolo 98 del codice penale resta quello attuale, con l'accertamento caso per caso. Chi oggi si trova in un procedimento minorile è regolato dalla norma vigente, non da quella annunciata.

balance 3. Il versante civile: una partita separata

Qui si arriva alla parte che riguarda direttamente le famiglie, e che il disegno di legge non tocca.

La responsabilità penale è personale: risponde chi ha commesso il fatto. Il risarcimento del danno segue invece un percorso proprio, e l'articolo 2048 del codice civile prevede che il padre e la madre siano responsabili del danno causato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro.

Non è una responsabilità che si eredita passivamente dal comportamento del figlio. La giurisprudenza di legittimità la qualifica come responsabilità diretta, per un fatto proprio dei genitori: non aver impedito il danno attraverso una condotta educativa e di vigilanza adeguata alle caratteristiche del minore. Il riferimento sono i doveri di educazione, istruzione e mantenimento che l'articolo 147 del codice civile pone in capo ai genitori.

shield 4. La prova liberatoria, e perché è più stretta di quanto sembra

La norma consente ai genitori di liberarsi provando "di non aver potuto impedire il fatto". Letta da sola, questa formula sembra generosa. Nell'applicazione concreta lo è molto meno.

Due sono i profili che vengono in rilievo, e la giurisprudenza li tratta come cumulativi:

ProfiloCosa si deve dimostrare
Culpa in vigilandoDi aver esercitato una sorveglianza adeguata all'età, al carattere e all'indole del minore. Non una sorveglianza continua e impossibile, ma proporzionata.
Culpa in educandoDi aver impartito un'educazione idonea a consentire al ragazzo una corretta vita di relazione, in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità.

Il passaggio più insidioso è questo: secondo un orientamento consolidato, l'inadeguatezza dell'educazione può essere desunta dalle modalità stesse del fatto illecito, quando queste rivelano il grado di maturità e di educazione del minore. In altri termini, la gravità e il modo in cui il fatto è stato commesso possono diventare, essi stessi, l'indizio della carenza educativa.

Per questo la prova liberatoria non si esaurisce in un'affermazione generica di buona condotta familiare: richiede fatti specifici, che dimostrino l'adozione preventiva di misure adeguate.

link 5. Il ponte tra i due piani

Se penale e civile viaggiano su binari propri, perché parlarne insieme.

Perché la capacità del minore è un presupposto che ritorna su entrambi i fronti, ma con regole diverse. Sul piano civile, l'articolo 2046 del codice civile stabilisce che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso. Su questo si innesta la distinzione classica: se il minore era incapace opera l'articolo 2047, che chiama in causa chi era tenuto alla sorveglianza; se era capace opera l'articolo 2048, che affianca la responsabilità dei genitori a quella del ragazzo.

La valutazione della capacità in sede civile resta autonoma da quella penale. Ma è ragionevole attendersi che uno spostamento culturale e normativo sul versante penale renda il tema più presente anche nelle aule civili, e che le famiglie si trovino a discutere di educazione e vigilanza con maggiore frequenza.

checklist 6. Cosa fare, in concreto

Alcuni punti fermi, utili prima che il problema si presenti:

  • Le due posizioni vanno seguite insieme. Il procedimento penale minorile e la richiesta risarcitoria civile hanno tempi, regole e strategie diverse: trattarle come un'unica pratica è l'errore più frequente.
  • La documentazione conta. Percorsi scolastici, segnalazioni raccolte e affrontate, interventi educativi, supporto specialistico attivato: sono elementi che nel giudizio civile hanno un peso concreto, molto più di una dichiarazione generica.
  • La convivenza è un presupposto della norma. L'articolo 2048 parla di figli minori non emancipati che abitano con i genitori: nelle situazioni di separazione o di affidamento la posizione dei due genitori va esaminata singolarmente.
  • Verificare la copertura assicurativa. Molte polizze di responsabilità civile della famiglia coprono i fatti illeciti dei figli minori, entro limiti ed esclusioni che vanno letti prima e non dopo.

support 7. In sintesi

Il disegno di legge del 24 luglio 2026 modifica il regime probatorio della capacità di intendere e di volere nel processo penale minorile, non abbassa l'età di imputabilità e non è ancora legge. La responsabilità civile dei genitori prevista dall'articolo 2048 del codice civile esiste già oggi, opera con una prova liberatoria esigente e non viene modificata da questo intervento.

Se la vostra famiglia si trova coinvolta in una vicenda di questo tipo, una valutazione tempestiva della posizione civile, accanto a quella penale del minore, permette di impostare la difesa con i tempi giusti. Lo Studio Legale BCS affianca le famiglie in entrambi i profili, con un'analisi della documentazione e una strategia operativa costruita sul caso concreto.

quiz Domande frequenti

Il disegno di legge abbassa l'età per essere imputabili?

No. La soglia minima resta quattordici anni, come già previsto dall'ordinamento vigente. Il testo interviene sul modo in cui si accerta la capacità di intendere e di volere per la fascia tra i 14 e i 18 anni.

Da quando si applicano le nuove regole?

Non si applicano ancora. È un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 luglio 2026 e deve essere approvato da Camera e Senato per entrare in vigore. Fino ad allora vale l'articolo 98 del codice penale nella formulazione attuale.

Se mio figlio non è imputabile penalmente, io come genitore sono comunque tenuto a risarcire?

Sono due valutazioni distinte. In sede civile, se il minore era incapace di intendere e di volere si applica l'articolo 2047 del codice civile, che chiama in causa chi era tenuto alla sorveglianza; se era capace si applica l'articolo 2048, che affianca la responsabilità dei genitori a quella del figlio. In entrambi i casi la posizione dei genitori va esaminata nel merito.

Cosa devo dimostrare per non rispondere del danno causato da mio figlio?

L'articolo 2048 del codice civile consente di provare di non aver potuto impedire il fatto. Nella lettura consolidata della giurisprudenza questo significa dimostrare, con fatti specifici, sia una vigilanza adeguata all'età e all'indole del minore sia un'educazione idonea a una corretta vita di relazione. Una affermazione generica non è sufficiente.

La responsabilità dei genitori vale anche se il fatto è avvenuto a scuola?

Quando il minore è affidato a un istituto scolastico entra in gioco anche la posizione dei precettori, contemplata dallo stesso articolo 2048 del codice civile. Le due responsabilità possono concorrere e vanno esaminate in base a dove e come si è verificato il fatto.

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