Studio Legale BCS
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Diritto degli Animali

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Dal 1° luglio 2025 il Titolo IX-bis del codice penale non si intitola più «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», ma «Dei delitti contro gli animali». La legge 6 giugno 2025, n. 82 ha spostato l'oggetto della tutela, alzato le pene e portato per la prima volta questi delitti dentro la responsabilità degli enti. Non è un ritocco lessicale: è la cornice con cui oggi si giudicano fatti che fino a ieri venivano trattati come questioni di contorno.

Su questo terreno convivono posizioni opposte. Chi subisce un danno da un animale e chiede di essere risarcito, chi si vede notificare un avviso di garanzia per maltrattamento, chi riceve un'ordinanza sindacale sul proprio cane, chi perde l'animale in un sinistro e chi invece si vede contestare l'investimento. Lo Studio Legale BCS assiste in tutta Italia sia la parte offesa sia la persona indagata o convenuta: sono posizioni processuali diverse che poggiano sullo stesso lavoro tecnico, cioè capire quale norma si applica davvero al fatto concreto e con quali margini.

"Il primo dato di ogni fascicolo non è il fatto, è la data del fatto: dal 1° luglio 2025 la cornice sanzionatoria è un'altra."

location_on Assistenza in tutta Italia, sede a Cantù (Como)

Lo Studio segue procedimenti penali e cause civili su tutto il territorio nazionale. La sede di Cantù, in provincia di Como, è il riferimento per gli incontri in presenza.

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Difesa penale e parte civile

Assistenza nei procedimenti per i delitti del Titolo IX-bis del codice penale e per le contravvenzioni collegate, sia in difesa della persona indagata o imputata sia per la persona offesa che si costituisce parte civile.

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Risarcimento dei danni da animali

Azioni e difese fondate sull'art. 2052 c.c.: aggressioni e morsi, sinistri con fauna selvatica, morte o lesione dell'animale, prova del nesso causale e del caso fortuito.

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Imprese, enti e modelli 231

Aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo dopo l'ingresso dei delitti contro gli animali fra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, e difesa dell'ente nel procedimento.

Reati contro gli animali, responsabilità civile del proprietario e tutela dell'animale.

Che cosa è cambiato con la legge 82/2025

La legge 6 giugno 2025, n. 82, nota come legge Brambilla, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025 ed è in vigore dal 1° luglio 2025. Si applica ai fatti commessi da quella data in poi.

Per le condotte anteriori restano le pene precedenti, più miti, in forza del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole (art. 2 c.p.). È il primo elemento da verificare in ogni fascicolo, perché la data del fatto sposta l'intera cornice sanzionatoria.

list_alt I cinque punti dell'intervento

Aumento delle pene per uccisione, maltrattamento, spettacoli con sevizie e combattimenti. Passaggio, per il maltrattamento, dalla pena alternativa alla pena congiunta. Una nuova aggravante comune all'art. 544-septies c.p. L'ingresso dei delitti contro gli animali fra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Una serie di interventi su sequestro e affidamento degli animali, divieto della catena, identificazione e registrazione, traffico illecito di animali da compagnia.

Restano invece intatti istituti che molti danno per superati. L'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale, che esclude l'applicazione del Titolo IX-bis alle attività regolate da leggi speciali, non è stato toccato: la riforma alza le pene, non allarga il perimetro.

Uccisione, maltrattamento, abbandono: le pene in vigore

Le quattro fattispecie che concentrano quasi tutto il contenzioso penale della materia hanno oggi cornici edittali diverse da quelle che si leggono nella manualistica anteriore alla riforma.

gavel Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto è commesso con sevizie o con il volontario prolungamento delle sofferenze, la pena sale alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 10.000 a 60.000 euro. Prima della riforma la pena era la reclusione da quattro mesi a due anni, senza multa.

gavel Maltrattamento (art. 544-ter c.p.)

Punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale, oppure lo sottopone a sevizie, a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La pena è oggi la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, applicate congiuntamente. La stessa norma copre la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate e i trattamenti che procurano un danno alla salute dell'animale.

gavel Spettacoli e combattimenti (artt. 544-quater e 544-quinquies c.p.)

Per gli spettacoli e le manifestazioni con sevizie: reclusione da quattro mesi a due anni e multa oggi da 15.000 a 30.000 euro. Per i combattimenti fra animali: chi promuove, organizza o dirige risponde con la reclusione da due a quattro anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro; chi allena, partecipa o effettua scommesse con la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

gavel Abbandono e detenzione incompatibile (art. 727 c.p.)

È una contravvenzione, punita con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda, il cui minimo è salito da 1.000 a 5.000 euro, fino a 10.000. La stessa pena colpisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze: è l'ipotesi con cui vengono contestati i casi di custodia inadeguata, che non richiede alcuna volontà di far soffrire l'animale.

La conseguenza meno nota della riforma riguarda l'animale altrui. L'art. 638 c.p. è stato interamente sostituito e oggi punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi, senza necessità, uccide, rende inservibili o deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, oppure commette il fatto su bovini o equini anche non raccolti in mandria. Chi uccide il cane o il gatto del vicino non risponde più di danneggiamento a querela di parte: risponde dell'art. 544-bis c.p., delitto procedibile d'ufficio.

Aggravanti, confisca e limiti: dove si gioca la difesa

La riforma ha introdotto all'art. 544-septies c.p. un'aggravante comune ai delitti degli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.: le pene sono aumentate fino a un terzo se il fatto è commesso in presenza di minori, se riguarda più animali, oppure se le immagini o i video del fatto vengono diffusi con strumenti informatici o telematici. Quest'ultima ipotesi è quella che nella pratica si contesta più spesso, ed è anche quella su cui si discute di più: la diffusione deve essere riferibile all'autore del fatto.

L'art. 544-sexies c.p. disciplina la confisca dell'animale, che però è esclusa quando l'animale appartiene a persona estranea al reato, e le pene accessorie: sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o allevamento per chi eserciti professionalmente tali attività, con divieto in caso di recidiva. La legge 82/2025 vi ha aggiunto il divieto, per l'indagato o il proprietario, di abbattere o alienare a terzi l'animale fino alla sentenza definitiva. Sul piano processuale il nuovo art. 260-bis c.p.p. regola l'affidamento degli animali sequestrati o confiscati, anche a enti e associazioni di protezione.

rule «Per crudeltà o senza necessità»

È una clausola testuale, non un contorno retorico. La giurisprudenza richiede il dolo specifico per la crudeltà e ritiene sufficiente il dolo generico, anche eventuale, per la condotta tenuta senza necessità; la necessità è stata letta come la situazione che imponga di agire per evitare un pericolo imminente o l'aggravamento di un danno non altrimenti evitabile.

fence L'art. 19-ter e le leggi speciali

Il Titolo IX-bis non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circensi e giardini zoologici, né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. È il primo argomento da esaminare in tutti i procedimenti che nascono in contesti agricoli, zootecnici o venatori.

Le due clausole vanno verificate prima di ogni altra valutazione, non dopo. Una difesa che parte dalla ricostruzione del fatto senza avere prima stabilito se quel fatto rientri o meno nel Titolo IX-bis discute della pena sbagliata.

Imprese ed enti: il nuovo art. 25-undevicies

L'art. 8 della legge 82/2025 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, il nuovo art. 25-undevicies, rubricato «Delitti contro gli animali». In relazione ai delitti previsti dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. l'ente risponde con una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, cui possono aggiungersi le sanzioni interdittive per un periodo massimo di due anni.

Il perimetro dei soggetti esposti è più ampio di quanto si pensi: allevamenti, trasportatori, macelli e filiere zootecniche, ma anche strutture ricettive per animali, pensioni, canili e gattili convenzionati, negozi di animali, laboratori, aziende agricole e associazioni anche prive di personalità giuridica. La responsabilità dell'ente scatta quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone in posizione apicale o da sottoposti.

Sul piano operativo la conseguenza è una sola: i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati prima del luglio 2025 non contemplano questa famiglia di reati. Chi ha un modello 231 deve aggiornare la mappatura dei rischi, le procedure di gestione degli animali e i flussi verso l'Organismo di Vigilanza. Chi non lo ha, oggi ha una ragione in più per valutarlo.

Danni da animali e danni all'animale: chi risponde e che cosa si prova

La regola: art. 2052 c.c.

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, risponde dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. È una responsabilità oggettiva: non si fonda su una condotta colposa, ma sulla relazione di proprietà o di uso. Dimostrare di aver custodito l'animale con diligenza, di avere il recinto a norma o il guinzaglio regolamentare non basta a liberarsi.

La ripartizione dell'onere della prova è netta e va conosciuta da entrambe le parti. Chi chiede il risarcimento deve provare il nesso causale fra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso; chi è convenuto deve provare il caso fortuito, cioè un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, idoneo da solo a produrre l'evento. Vi rientra anche il comportamento del danneggiato o di un terzo, quando abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità: la provocazione dell'animale, l'ingresso non autorizzato in un fondo recintato e segnalato, l'iniziativa avventata di chi si avvicina a un animale che sta mangiando o accudendo i cuccioli. Quando il comportamento del danneggiato non interrompe il nesso causale ma vi ha contribuito, resta la strada dell'art. 1227 c.c. e della riduzione proporzionale del risarcimento.

Fauna selvatica e sinistri stradali

L'urto con un cinghiale, un capriolo o un cervo è uno dei contenziosi più frequenti della materia. Il quadro si è assestato con Corte di cassazione, Sezione III civile, 20 aprile 2020, n. 7969: i danni cagionati dalla fauna selvatica ricadono nell'art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta alla Regione, titolare delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo sul patrimonio faunistico, anche quando l'attività sia stata delegata ad altri enti.

directions_car La sentenza è meno favorevole di quanto sembri

Applicare l'art. 2052 c.c. significa che il danneggiato deve provare il nesso causale: che l'animale appartenesse a specie selvatica protetta, che l'urto sia avvenuto con quella dinamica, che il danno al veicolo sia compatibile. Sul fronte opposto la difesa dell'ente lavora sul caso fortuito e sul concorso di colpa del conducente ex art. 1227 c.c. e art. 141 del Codice della strada: velocità non adeguata al tratto, segnaletica di attraversamento di animali selvatici, orario e visibilità.

Discorso diverso, e da non confondere, riguarda i cani randagi: il soggetto tenuto a rispondere non è automaticamente la Regione, ma l'ente individuato dalla legge regionale come titolare del servizio di cattura e custodia, con soluzioni che variano da territorio a territorio.

Quando è l'animale a subire il danno

Il danno patrimoniale è pacificamente risarcibile e va documentato: spese veterinarie sostenute e future, valore di mercato dell'animale, costi conseguenti e, per gli animali destinati a un'attività, il mancato guadagno. Il danno non patrimoniale è invece controverso. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze di San Martino dell'11 novembre 2008 (nn. 26972-26975), hanno escluso che la perdita del rapporto affettivo con l'animale integri la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto, e la Corte ha confermato quella impostazione anche in seguito, fra l'altro con la pronuncia n. 26770 del 2018. Una parte della giurisprudenza di merito riconosce il danno morale con motivazioni costituzionalmente orientate, ma si tratta di orientamenti non consolidati.

La conseguenza pratica va detta prima di iniziare una causa, non dopo: una domanda impostata solo sul dolore affettivo ha buone probabilità di non reggere in sede di legittimità, mentre una domanda costruita sul danno patrimoniale documentato e, dove ne ricorrano i presupposti, sul danno alla salute del proprietario medicalmente accertato, si muove su un terreno più solido.

Separazione, condominio, incolumità pubblica

A chi resta l'animale quando la coppia si separa

Nel codice civile non esiste, ad oggi, una norma che disciplini l'assegnazione dell'animale domestico in caso di separazione o divorzio, e la legge 82/2025 non è intervenuta sul punto. L'animale resta formalmente un bene mobile e, in mancanza di accordo, il criterio di partenza è quello della proprietà, ricostruita attraverso l'iscrizione in anagrafe, l'atto di acquisto o di adozione, la documentazione veterinaria.

Il terreno di gioco, quindi, è quello negoziale. Una clausola ben scritta non si limita a indicare presso chi resta l'animale: regola la ripartizione delle spese veterinarie ordinarie e straordinarie, i periodi di permanenza presso l'altro coniuge, le vacanze, la titolarità dell'iscrizione in anagrafe e cosa accade in caso di trasferimento o di malattia grave. Sono esattamente le clausole che, mancando, generano il contenzioso successivo. Alcuni tribunali di merito, in assenza di accordo, hanno deciso valorizzando il benessere dell'animale e il rapporto di cura effettivo, talvolta con forme di permanenza alternata: resta però giurisprudenza di merito, non uniforme e non vincolante. Prevederlo in accordo è più efficiente che chiederlo al giudice.

Animali in condominio e in locazione

L'art. 1138, ultimo comma, c.c., nel testo introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dispone che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici: la clausola di divieto contenuta in un regolamento assembleare è nulla. Per i regolamenti contrattuali la questione è discussa, con un orientamento recente, seguito fra l'altro dalla Corte d'appello di Bologna con la sentenza n. 766 del 5 marzo 2024, che ne afferma l'applicabilità a qualunque previsione contraria.

Il divieto legale riguarda però il possesso dell'animale, non le sue conseguenze. Restano gli strumenti ordinari: l'art. 844 c.c. contro le immissioni che superano la normale tollerabilità, l'azione risarcitoria per i danni alle parti comuni e, sul piano penale, l'art. 659 c.p., che punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone anche suscitando o non impedendo strepiti di animali. È lì che si concentra il contenzioso reale, non sul divieto di tenere il cane. Diverso è il caso della locazione: l'art. 1138 c.c. si rivolge al regolamento condominiale e non al contratto fra locatore e conduttore, e la validità delle clausole di divieto inserite nei contratti di locazione è tuttora discussa. Conviene disciplinare il punto in trattativa, insieme alla responsabilità per i danni all'immobile, invece di scoprirlo alla riconsegna.

Cani, ordinanze e sanzioni amministrative

Il riferimento principale è l'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, oggetto di proroghe successive: l'ultima, con ordinanza del 10 luglio 2025, ne ha prorogato l'efficacia per dodici mesi a decorrere dal 4 settembre 2025. Trattandosi di uno strumento rinnovato periodicamente, la versione vigente va verificata alla data del fatto contestato.

pets Non esiste una lista di razze pericolose

È stata abbandonata già con le ordinanze precedenti. Gli obblighi valgono per tutti i cani a prescindere da razza e taglia: guinzaglio non superiore a un metro e mezzo nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, museruola al seguito da applicare in caso di rischio o su richiesta dell'autorità, obbligo di custodia. La pericolosità non è una qualità della razza ma una valutazione sul singolo animale, che può portare a prescrizioni del sindaco e a un percorso formativo per il proprietario.

Sul piano sanzionatorio va tenuta distinta la responsabilità amministrativa da quella penale. L'omessa custodia e il mal governo di animali pericolosi, previsti dall'art. 672 c.p., sono stati depenalizzati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e costituiscono oggi illecito amministrativo. Se però l'animale non custodito cagiona lesioni a una persona, il proprietario risponde di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., procedibili a querela, e nei casi più gravi di omicidio colposo ex art. 589 c.p.: qui l'omessa custodia torna a rilevare come elemento della colpa. A questo si aggiungono i regolamenti comunali di polizia urbana, con sanzioni proprie.

Quanto all'identificazione, il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 ha istituito il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli animali da compagnia, con applicazione del microchip e iscrizione in banca dati; la violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro per ciascun animale non identificato. L'art. 11 della legge 82/2025 ha introdotto una forma di ravvedimento: chi provvede spontaneamente all'identificazione prima che la violazione sia stata constatata non è soggetto alla sanzione. Le modalità operative e i termini restano in parte declinati dalle normative regionali, non uniformi su tutto il territorio nazionale, in particolare per i gatti.

Come lavora lo Studio su questa materia

Lo Studio Legale BCS assiste privati, imprese ed enti in tutta Italia sulle controversie che coinvolgono gli animali, senza schierarsi preventivamente su un lato del tavolo. La difesa della persona indagata per maltrattamento, l'assistenza alla parte offesa che si costituisce parte civile, l'impugnazione di un'ordinanza sindacale, la richiesta di risarcimento per un sinistro con fauna selvatica e la difesa dell'ente convenuto sono attività diverse che poggiano sullo stesso lavoro preliminare: qualificare esattamente il fatto, ricostruire la data rilevante ai fini della legge applicabile, verificare quali prove esistono davvero.

Sul versante penale l'attività è seguita dall'avv. Vincenzo Sapone; sul versante civile e familiare dall'avv. Micaela Malinverno. Le aree presidiate comprendono i procedimenti per i delitti del Titolo IX-bis e per le contravvenzioni collegate, l'adeguamento e la difesa dei modelli 231 dopo l'introduzione dell'art. 25-undevicies, il contenzioso civile risarcitorio ex art. 2052 c.c. in entrambe le direzioni, i profili familiari legati all'assegnazione dell'animale, il contenzioso amministrativo su ordinanze, anagrafe e sanzioni comunali.

Nei procedimenti penali il tempo è la variabile che incide di più: il sequestro dell'animale, la scelta sul rito, la nomina di un consulente veterinario di parte e le dichiarazioni rese nelle prime ore condizionano tutto il seguito. Anche sul versante civile la documentazione raccolta nell'immediatezza del fatto pesa più di qualsiasi argomento successivo. Per questo la valutazione tecnica viene prima delle iniziative, non dopo.

help Domande Frequenti

Che cosa rischia oggi chi è accusato di maltrattamento di animali? expand_more
Dal 1° luglio 2025 l'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) punisce il fatto con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, applicate congiuntamente: non è più possibile la sola pena pecuniaria. Se dal fatto deriva la morte dell'animale la pena è aumentata. Per le condotte commesse prima del 1° luglio 2025 continua ad applicarsi la disciplina precedente, più mite, perché la legge penale sfavorevole non è retroattiva (art. 2 c.p.): la data del fatto è il primo elemento da verificare.
Il mio cane ha morso una persona: di che cosa rispondo? expand_more
Sul piano civile risponde il proprietario o chi si serve dell'animale ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali), con una responsabilità oggettiva: dimostrare di aver custodito l'animale con diligenza non basta, occorre provare il caso fortuito, che può comprendere anche il comportamento imprevedibile del danneggiato o di un terzo. Sul piano penale l'art. 672 c.p. (omessa custodia e mal governo di animali) è stato depenalizzato ed è oggi illecito amministrativo, ma se dal morso derivano lesioni il proprietario può rispondere di lesioni personali colpose ai sensi dell'art. 590 c.p., procedibili a querela della persona offesa.
Ho investito un cinghiale: chi risarcisce i danni all'auto? expand_more
Secondo la Corte di cassazione, Sezione III civile, sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, i danni causati dalla fauna selvatica rientrano nell'art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta alla Regione, anche quando le funzioni di gestione siano state delegate ad altri enti. Il danneggiato deve però provare il nesso causale fra la condotta dell'animale e il sinistro, mentre la Regione può eccepire il caso fortuito e il concorso di colpa del conducente per velocità non adeguata alle condizioni del tratto. Verbale delle forze dell'ordine, rilievi fotografici e testimonianze raccolti subito sono decisivi.
In caso di separazione o divorzio, a chi resta l'animale domestico? expand_more
Non esiste una norma del codice civile che disciplini l'affidamento dell'animale domestico, e la legge 82/2025 non è intervenuta sul punto: in mancanza di accordo il criterio di partenza resta la proprietà, ricostruita tramite iscrizione in anagrafe, atto di acquisto o adozione e documentazione veterinaria. La strada più efficace è inserire una clausola specifica nell'accordo di separazione consensuale, di divorzio congiunto o nella negoziazione assistita, che regoli permanenza, spese veterinarie e periodi presso l'altro coniuge. Alcuni tribunali di merito, in assenza di accordo, hanno deciso valorizzando il benessere dell'animale e il rapporto di cura effettivo, ma si tratta di orientamenti non uniformi.
Un'azienda può essere sanzionata per reati contro gli animali? expand_more
Sì, dal 1° luglio 2025. L'art. 8 della legge 82/2025 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) il nuovo art. 25-undevicies, che rende l'ente responsabile per i delitti previsti dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p., con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e possibili sanzioni interdittive fino a due anni. Riguarda allevamenti, trasportatori, filiere zootecniche, strutture di custodia e commercio di animali, comprese le associazioni prive di personalità giuridica. I modelli organizzativi adottati prima di luglio 2025 non contemplano questa famiglia di reati e vanno aggiornati.
N° 05 - News

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N° 06 - Consulenza

Se il tema è il diritto degli animali, conviene inquadrarlo prima che diventi un problema.

La materia si decide sulla qualificazione del fatto e sulla data in cui è avvenuto: un inquadramento tecnico preliminare vale più di qualsiasi iniziativa presa d'istinto. La richiesta arriva allo Studio con il contesto già impostato, così la valutazione parte completa.