family_restroom 1. Introduzione: perché questa notizia riguarda famiglie e scuole
Quando un adolescente commette un reato, la prima domanda dei genitori non è tecnica: è "cosa gli succederà adesso?". Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 23 e 24 luglio 2026 tocca proprio la risposta a quella domanda, perché interviene sul modo in cui il giudice decide se un ragazzo tra i quattordici e i diciotto anni può essere chiamato a rispondere penalmente.
Il punto va spiegato con precisione, perché sui titoli di giornale si è creata molta confusione. Il ddl non abbassa l'età minima e non aumenta le pene. Cambia una cosa sola, ma pesante: chi deve dimostrare che quel ragazzo era, o non era, capace di intendere e di volere.
description 2. Cosa prevede davvero il disegno di legge
Secondo quanto riferito dalla stampa, il testo modifica l'articolo 98 del codice penale introducendo una regola nuova: la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato "si presume fino a prova contraria".
Si tratta di una presunzione relativa, non assoluta: resta cioè "soggetta a prova contraria" e potrà essere superata dimostrando l'incapacità del minore. Il provvedimento non è immediatamente operativo: è un disegno di legge del Governo e dovrà ottenere l'approvazione del Parlamento prima di produrre effetti.
gavel 3. Il quadro normativo oggi: articoli 97 e 98 del codice penale
Per capire la portata della modifica serve la fotografia attuale. Il codice penale distingue due fasce d'età sotto i diciotto anni.
L'articolo 97 c.p. stabilisce che non è imputabile chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto i quattordici anni: sotto quella soglia l'imputabilità è esclusa in modo assoluto, senza alcun accertamento. Questa regola il ddl non la modifica.
L'articolo 98 c.p. riguarda la fascia tra i quattordici e i diciotto anni e nella formulazione vigente dispone che è imputabile chi, al momento del fatto, "aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita". Oggi, quindi, l'imputabilità del minore infradiciottenne non è automatica: va accertata caso per caso.
psychology 4. Capacità di intendere e di volere: cosa significa per un minore
La capacità di intendere e di volere non è un dato anagrafico ma una condizione da verificare in concreto. Per un adulto la legge la presume; per il minore tra i quattordici e i diciotto anni, invece, il giudice deve valutare il grado di maturità raggiunto, la capacità di comprendere il disvalore del fatto e di autodeterminarsi.
È una valutazione individualizzata, che tiene conto dello sviluppo psicologico, del contesto familiare e sociale e delle circostanze del caso. Proprio perché l'adolescenza è una fase di maturazione non ancora compiuta, il diritto penale minorile ha storicamente trattato questo accertamento come il cuore del giudizio, non come un dettaglio.
swap_horiz 5. L'inversione dell'onere della prova: cosa cambia per la difesa
Qui sta il vero effetto del ddl. Oggi è l'accusa a dover provare che il minore era capace di intendere e di volere: in mancanza di quella prova, l'imputabilità non si afferma. Con la nuova regola la capacità si presume, e sarà la difesa a dover dimostrare il contrario per ottenere la non imputabilità.
La differenza è tecnica ma decisiva. Chi ha l'onere della prova, di norma, sopporta il rischio della sua mancanza: se un punto resta incerto, va a sfavore di chi doveva provarlo. Spostare quell'onere significa spostare anche quel rischio.
| Aspetto | Disciplina vigente (art. 98 c.p.) | Con il ddl |
|---|---|---|
| Soglia minima | 14 anni | 14 anni (invariata) |
| Capacità di intendere e volere (14-18) | Va accertata caso per caso | Si presume fino a prova contraria |
| Chi deve provare | L'accusa prova la capacità | La difesa prova l'incapacità |
| Entità delle pene | Diminuita per il minore | Invariata |
| Natura della presunzione | Nessuna presunzione | Relativa (superabile con prova) |
Per la difesa di un minore, in concreto, questo anticipa e appesantisce il lavoro tecnico: perizie sulla maturità, relazioni dei servizi minorili, documentazione del percorso di sviluppo diventano lo strumento con cui la difesa deve costruire attivamente la prova dell'incapacità, non più solo contestare quella dell'accusa.
balance 6. I dubbi di legittimità costituzionale
Il ddl ha aperto un dibattito acceso tra gli operatori del diritto. L'Unione delle Camere Penali ha segnalato "forti dubbi di compatibilità costituzionale" e ha parlato di "preoccupante regressione culturale". Sul piano dei principi, la tensione riguarda il rapporto tra una presunzione di imputabilità e la presunzione di non colpevolezza dell'articolo 27 della Costituzione, insieme alla regola secondo cui l'incertezza probatoria non dovrebbe ricadere sull'imputato.
Sul versante della tutela dei minori, Save the Children ha avvertito che il provvedimento rischia di "trasmettere un messaggio rischioso: che la risposta penale agli errori degli adolescenti debba essere uguale a quella degli adulti". Dall'opposizione, il Partito Democratico ha criticato una misura che a suo dire "criminalizza un'intera generazione".
school 7. Cosa possono fare, da subito, famiglie e scuole
Finché il ddl non completa l'iter parlamentare, la disciplina in vigore resta quella dell'articolo 98 c.p. Ma la direzione è chiara e conviene farsi trovare preparati. Alcuni punti pratici.
Non confondere indagine e condanna: anche per un minore, l'apertura di un procedimento non equivale a un accertamento di responsabilità, e il processo penale minorile prevede strumenti specifici come la messa alla prova. Documentare il percorso di crescita del ragazzo, i rapporti con la scuola e con i servizi, può diventare rilevante proprio sul terreno della maturità. E davanti a qualsiasi atto rivolto a un minore, la prima mossa è rivolgersi a un difensore prima di rendere dichiarazioni.
summarize 8. In sintesi
Il disegno di legge non abbassa l'età dell'imputabilità e non inasprisce le pene: sposta l'onere della prova sulla capacità di intendere e di volere dei minori tra i quattordici e i diciotto anni. È una modifica di tecnica processuale dagli effetti sostanziali, che dovrà superare il vaglio del Parlamento e, presumibilmente, quello di costituzionalità.
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quiz 9. Domande frequenti
Il ddl abbassa l'età per finire sotto processo?
No. La soglia minima resta ai quattordici anni. Sotto quell'età l'articolo 97 c.p. esclude l'imputabilità in modo assoluto e il ddl non lo modifica.
Aumentano le pene per i minori?
No. Secondo il testo il provvedimento non aumenta le pene: interviene solo sull'onere della prova relativo alla capacità di intendere e di volere.
Cosa significa "presunzione relativa"?
Significa che la capacità di intendere e di volere si dà per esistente ma può essere superata dimostrando il contrario. Non è quindi automatica e definitiva, ma sposta sulla difesa il compito di provare l'incapacità.
Da quando si applicherebbero le nuove regole?
Non subito. È un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri: diventerà applicabile solo dopo l'approvazione del Parlamento. Fino ad allora vale l'articolo 98 c.p. nella formulazione attuale.
Perché si parla di dubbi di costituzionalità?
Perché una presunzione di imputabilità entra in tensione con la presunzione di non colpevolezza dell'articolo 27 della Costituzione e con il principio per cui l'incertezza probatoria non dovrebbe gravare sull'imputato. L'Unione Camere Penali ha già segnalato la questione.