Avete scattato una foto bellissima a vostro figlio durante la recita di fine anno, e l'istinto e condividerla subito con parenti e amici. Un gesto affettuoso, niente di piu. Eppure quel gesto, se l'altro genitore non e d'accordo, puo diventare un trattamento illecito di dati personali. E un pensiero che mette ansia, soprattutto a chi posta in buona fede: chiariamo subito che la regola non punisce l'amore di un genitore, ma protegge un diritto del minore. Conoscerla in anticipo evita litigi, diffide e, nei casi peggiori, il giudice.
Il Garante per la protezione dei dati personali (l'autorita italiana che vigila sul rispetto della normativa privacy) e tornato sul tema con un provvedimento del 29 aprile 2026 [doc web 10251841], rilanciato nella newsletter n. 548 del 17 giugno 2026. Il fenomeno ha persino un nome: sharenting, dalla crasi inglese tra share (condividere) e parenting (essere genitori), cioe l'abitudine di pubblicare online foto e video dei propri figli.
family_restroom 1. Il caso da cui nasce il provvedimento
La vicenda parte da un fatto concreto e comune. Un padre presenta reclamo al Garante contro la madre dei figli, che aveva pubblicato su Facebook fotografie dei due bambini infraquattordicenni senza il suo consenso. L'Autorita ha dichiarato illecito il trattamento e ha imposto alla madre il divieto di pubblicare immagini dei figli sui social senza il consenso di entrambi i genitori, disponendo nei suoi confronti un ammonimento.
Il punto giuridico decisivo e nelle parole del Garante: non rilevano "la finalita affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l'eventuale impostazione privata del profilo". La ragione e tecnica oltre che giuridica: un contenuto online puo essere salvato, condiviso e reso visibile a terzi, sfuggendo al controllo di chi lo ha pubblicato.
balance 2. Il quadro normativo: dal GDPR al codice civile
La decisione del Garante non nasce dal nulla. Poggia su due pilastri che vale la pena tenere distinti.
Il primo e il GDPR (General Data Protection Regulation, il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali). L'immagine di una persona, anche di un bambino, e un dato personale: per diffonderla serve una base giuridica valida, che qui coincide con il consenso. Quando il consenso manca, il trattamento e privo di fondamento.
Il secondo pilastro e la responsabilita genitoriale, disciplinata dagli articoli 316 e 320 del codice civile. La responsabilita genitoriale e esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316 c.c.), e le scelte di maggiore interesse per il figlio vanno prese insieme. Decidere se e dove esporre l'immagine di un minore online e, a tutti gli effetti, una di queste scelte. Sopra ogni cosa si colloca il principio dell'interesse superiore del minore, criterio guida di ogni decisione che lo riguardi.
privacy_tip 3. La soglia dei 14 anni
L'eta del minore cambia chi tiene il timone. Il discrimine fissato dal Garante e netto.
| Eta del minore | Chi decide sulla pubblicazione |
|---|---|
| Fino a 13 anni (infraquattordicenne) | Serve il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilita genitoriale |
| Dai 14 anni in su | Decide autonomamente il minore sulla diffusione delle proprie immagini |
La soglia dei 14 anni non e casuale: e l'eta in cui l'ordinamento riconosce al ragazzo una capacita di autodeterminazione in materia di dati personali. Prima di quel momento, la tutela passa per l'accordo dei genitori.
shield 4. Perche il profilo "privato" non basta
E l'obiezione piu frequente: "ma il mio profilo e privato, vedono solo gli amici". Il Garante la disinnesca in modo esplicito. L'impostazione privata non rende lecita la pubblicazione fatta senza il consenso dell'altro genitore, e per due ordini di ragioni.
Sul piano giuridico, il problema non e chi vede la foto, ma il fatto che il trattamento avvenga senza base valida quando manca il consenso richiesto. Sul piano pratico, "privato" non significa "sigillato": un contatto puo salvare lo screenshot, l'account puo essere violato, le impostazioni della piattaforma possono cambiare. Lo stesso vale per il numero di foto: una sola immagine pubblicata senza consenso e gia sufficiente a configurare l'illecito.
- "Sono il padre/la madre, decido io." No: serve l'accordo di entrambi per i figli under 14.
- "E solo una foto, e un gesto d'affetto." La finalita affettiva e il numero ridotto non escludono l'illecito.
- "Il profilo e privato, nessun problema." L'impostazione privata non sana la mancanza di consenso.
gavel 5. Cosa succede in caso di disaccordo tra genitori
Qui sta il cuore pratico della questione, perche lo sharenting diventa conflitto soprattutto dopo una separazione. Se un genitore vuole pubblicare e l'altro si oppone, nessuno dei due puo imporsi da solo: la pubblicazione unilaterale, di fronte a un dissenso espresso, viola la regola del comune accordo.
La via per uscire dallo stallo e il giudice. In caso di contrasto su una scelta di particolare importanza per il figlio, ciascun genitore puo ricorrere al tribunale ai sensi dell'art. 316 c.c. (oggi le controversie tra genitori sull'esercizio della responsabilita genitoriale seguono il rito unico in materia di famiglia, art. 473-bis.39 del codice di procedura civile). Quando la foto e gia online e si vuole una rimozione immediata, secondo la dottrina specializzata si puo agire anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo l'ordine di rimuovere i contenuti e di astenersi da ulteriori pubblicazioni.
description 6. Cosa fare in concreto
Tradurre il principio in abitudini quotidiane e semplice. Ecco i passi che consigliamo ai genitori.
| Situazione | Comportamento corretto |
|---|---|
| Voglio postare una foto di mio figlio under 14 | Chiedo prima il consenso dell'altro genitore (meglio se per iscritto) |
| L'altro genitore e contrario | Non pubblico; in caso di stallo, valuto il ricorso al giudice ex art. 316 c.c. |
| Mio figlio ha 14 anni o piu | Decide lui sulla diffusione delle proprie immagini |
| Una foto e gia online senza consenso | Ne chiedo la rimozione; valuto l'azione d'urgenza ex art. 700 c.p.c. |
Un accordo scritto tra genitori, anche informale, su cosa si puo pubblicare e dove, previene gran parte dei conflitti. E una clausola che, in sede di separazione, conviene mettere nero su bianco.
account_balance 7. Quando rivolgersi a un legale
La regola del Garante e chiara nel principio, ma la sua applicazione tocca rapporti delicati: separazioni, affidamento, conflitti tra ex partner. Se vi trovate di fronte a foto dei vostri figli pubblicate senza il vostro consenso, oppure dovete gestire un disaccordo prima che degeneri, un confronto con un avvocato vi aiuta a scegliere lo strumento giusto, dalla diffida bonaria al ricorso giudiziale, evitando passi falsi che irrigidiscono il conflitto.
Lo Studio Legale BCS assiste i genitori nelle controversie in materia di responsabilita genitoriale e protezione dei dati dei minori. Se desiderate inquadrare la vostra situazione, potete richiedere una consulenza: esamineremo il vostro caso e individueremo, insieme, la strada piu adatta a tutelare l'interesse di vostro figlio.
quiz Domande frequenti
Posso pubblicare foto di mio figlio se l'altro genitore non risponde?
No. Il provvedimento del Garante del 29 aprile 2026 richiede il consenso di entrambi i genitori per i minori di 14 anni. Il silenzio non equivale a consenso: in mancanza di accordo non si procede unilateralmente.
Il fatto che il mio profilo sia privato mi mette al riparo?
No. Il Garante ha chiarito che l'impostazione privata del profilo non rende lecita la pubblicazione fatta senza il consenso dell'altro genitore. Conta la mancanza della base giuridica, non chi vede materialmente la foto.
Da che eta puo decidere mio figlio sulle proprie foto?
Dai 14 anni. Secondo la regola richiamata dal Garante, a partire da quell'eta il minore decide autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.
Cosa posso fare se foto dei miei figli sono gia online senza il mio consenso?
Potete chiederne la rimozione e, secondo la dottrina specializzata, agire in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'ordine di rimozione e il divieto di ulteriori pubblicazioni. In caso di disaccordo strutturale, e percorribile il ricorso al giudice ex art. 316 c.c.
Una sola foto puo davvero costituire un illecito?
Si. Il Garante ha precisato che non rilevano il numero limitato delle fotografie ne la finalita affettiva: anche una singola immagine pubblicata senza il consenso richiesto integra un trattamento illecito.