gavel 1. Il fatto: due decreti approvati il 4 agosto
Martedì 4 agosto 2026, alle 18.04, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, l'AI Act (il regolamento europeo che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale). I due provvedimenti attuano la delega dell'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132.
Il primo riguarda l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e la responsabilità civile e penale. Il secondo riguarda i poteri delle autorità nazionali e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
Dentro il primo c'è la notizia che cambia il registro del discorso: il codice penale si allunga di un articolo.
Comunicato del Consiglio dei ministri n. 185, riunione del 4 agosto 2026
"Il provvedimento introduce inoltre nel Codice penale l'articolo 437-bis, che punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo".
balance 2. Che cosa punisce il nuovo art. 437-bis c.p.
La formula del comunicato descrive due condotte distinte. La prima è omissiva: non adottare le misure di sicurezza su un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio. La seconda è commissiva: alterare illecitamente quel sistema.
La pena non è annunciata in misura fissa, ma "graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo". Vuol dire che il metro della sanzione non è il sistema in sé, è quello che il sistema può mettere a rischio: un conto è un modello che ordina una lista, un conto è un modello che entra in una diagnosi, in una selezione, in un impianto industriale.
Qui sta il salto, e non è un salto di intensità. È un salto di natura.
Una sanzione amministrativa si misura in denaro. Una norma penale chiede un nome.
La sanzione amministrativa colpisce l'impresa, si iscrive a bilancio, si assicura e si negozia. Una fattispecie penale, invece, parte da una domanda diversa: chi doveva adottare quelle misure, e in quale ruolo. È la domanda che si legge da sempre nei fascicoli di penale d'impresa, applicata a una materia che in molte aziende non ha ancora un responsabile con nome e cognome.
Va aggiunto che "ad alto rischio" non è un aggettivo enfatico né una valutazione soggettiva dell'impresa: è una categoria del regolamento europeo, che individua per usi e settori quali sistemi vi rientrano. La prima verifica, quindi, non riguarda le misure di sicurezza. Riguarda la classificazione: se il sistema è ad alto rischio, tutto il resto segue.
menu_book 3. Dove finisce nel codice, e perché il posto conta
Un articolo contrassegnato "bis" si colloca subito dopo l'articolo di cui porta il numero. L'art. 437 c.p. sta nel libro secondo, titolo VI, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, capo I, quello dei delitti di comune pericolo mediante violenza, e punisce la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
Il vicinato non è un dettaglio da bibliotecari. Spiega la frase sulla pena "graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo": è la grammatica dei reati di pericolo, dove ciò che si punisce è l'esposizione al rischio e non soltanto il danno che si è già prodotto. Chi conosce le contestazioni in materia di sicurezza sul lavoro riconosce lo schema: non serve l'incidente perché la condotta rilevi.
C'è però un limite che va detto subito, perché è il confine tra informare e riempire i vuoti. Il testo dei decreti non è ancora pubblicato. La collocazione esatta, la struttura dei commi e i limiti edittali si leggeranno in Gazzetta Ufficiale, non prima.
manage_accounts 4. Chi risponde: l'utilizzatore professionale e la sorveglianza umana
Fra le modifiche introdotte dopo i pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, ce n'è una che vale più di molte altre per chi l'intelligenza artificiale la usa e non la costruisce.
La posizione di chi usa il sistema, non di chi lo produce
"È stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell'utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana" (comunicato CdM n. 185, 4 agosto 2026).
Due cose meritano attenzione, e vanno lette per quello che dicono.
La prima: il perimetro non si ferma ai laboratori che sviluppano i modelli. Comprende l'utilizzatore professionale, cioè l'impresa, lo studio, l'ente che quel sistema lo impiega nella propria attività. È la stessa asimmetria che molte organizzazioni avevano già sottovalutato sugli obblighi di trasparenza, con la differenza che qui la conseguenza non è amministrativa.
La seconda: il comunicato parla di chi "ometta intenzionalmente" di adottare misure di sorveglianza umana. L'avverbio pesa, perché separa la condotta consapevole dalla disattenzione organizzativa. Quanto pesi davvero, cioè come sia costruito l'elemento soggettivo e dove passi la linea tra dolo e colpa, lo dirà il testo pubblicato. Dedurlo adesso da un comunicato sarebbe un esercizio di fantasia.
Resta un fatto operativo, indipendente da come il testo sarà scritto: la sorveglianza umana non è una casella di un modulo, è una funzione che qualcuno deve esercitare. E una funzione, in azienda, o ha un titolare o non esiste.
description 5. Il lato civile: la documentazione tecnica diventa prova
Lo stesso decreto rafforza la tutela civile di chi subisce un danno da un sistema di intelligenza artificiale, e lo fa con quattro strumenti che vale la pena leggere insieme: l'accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione.
Fino a ieri chi lamentava un danno da una decisione automatizzata doveva ricostruire dall'esterno come il sistema ci fosse arrivato. Nella maggior parte dei casi si fermava lì, non per debolezza della pretesa ma per impossibilità pratica di provarla.
Attenzione a non leggere più di quanto c'è scritto: la presunzione riguarda il nesso di causalità, non la colpa. Non si presume che chi governa il sistema abbia sbagliato. Si allevia al danneggiato l'onere di dimostrare il collegamento tra il funzionamento del sistema e il danno, e con esso si sposta il baricentro della difesa: chi il sistema lo governa deve poter spiegare come funzionava, con che versione, con quali controlli, con quale intervento umano documentato.
Il foro vicino alla residenza e l'azione diretta verso l'assicuratore lavorano su un piano diverso e altrettanto concreto: abbassano il costo di accesso al giudice. È il tipo di misura che cambia il numero delle cause prima ancora del loro esito.
La conseguenza pratica, per l'impresa che usa l'intelligenza artificiale nei processi, è che i log delle decisioni, il versionamento dei modelli e la tracciatura dell'intervento umano smettono di essere materiale d'archivio e diventano materiale di difesa. Non si costruiscono dopo la citazione: o ci sono già, o non ci sono.
account_balance 6. Chi vigila, e con quali sanzioni amministrative
Il secondo decreto definisce l'assetto di governance nazionale. È la parte meno spettacolare del pacchetto e quella che risponde alla domanda più immediata di chi riceve una contestazione: chi mi controlla.
| Autorità | Ruolo assegnato dal decreto |
|---|---|
| AgID (Agenzia per l'Italia digitale) | Autorità di notifica |
| ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) | Autorità di vigilanza del mercato |
| Banca d'Italia, Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa), IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) | Vigilanza sui sistemi ad alto rischio collegati alla fornitura di servizi finanziari |
| Garante per la protezione dei dati personali | Competenze sui sistemi impiegati nelle attività di contrasto, di gestione delle frontiere, di giustizia e di democrazia |
Sul versante sanzionatorio amministrativo il comunicato descrive un quadro "graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli previsti dal regolamento europeo e la possibilità di misure non pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività". È una scelta di politica legislativa che alleggerisce il lato amministrativo mentre il lato penale si irrigidisce, e le due cose vanno lette come un movimento unico, non come due notizie separate.
Il decreto è stato inoltre aggiornato alle modifiche apportate all'AI Act dal regolamento (UE) 2026/1744, con un rinvio che condiziona l'entrata in vigore delle sanzioni all'effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti. Detto in modo più diretto: non si sanziona la violazione di un obbligo che non è ancora operativo.
Il provvedimento anticipa poi l'operatività degli spazi di sperimentazione normativa, con trattamento preferenziale per le piccole e medie imprese e per le imprese in fase di avvio.
work 7. Polizia, lavoro e formazione: le altre tre cose del pacchetto
Il nuovo articolo del codice penale non è isolato, e leggerlo da solo restituisce un'immagine parziale.
- Attività di polizia. Il decreto reca la prima disciplina organica dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in questo ambito, fondata sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano dell'operatore, ed è esclusa l'adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell'elaborazione automatizzata. L'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. È vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web. Per la videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori sono stati definiti i requisiti minimi della banca dati di riferimento, gli obblighi di cancellazione e le garanzie di non incrementabilità dei dati usati per il confronto biometrico.
- Rapporto di lavoro. Le decisioni su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. Il comunicato precisa che non rientrano tra le decisioni finali sulla costituzione del rapporto le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive.
- Formazione. Aggiornamento delle indicazioni nazionali e formazione stabile dei docenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il contrasto dei rischi connessi all'abuso delle piattaforme e delle reti sociali digitali; alfabetizzazione e riqualificazione del personale pubblico in raccordo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con Formez; formazione dei magistrati affidata alla Scuola Superiore della Magistratura; inserimento obbligatorio della formazione sull'intelligenza artificiale nel programma di Educazione Continua in Medicina.
La sanzione più immediata del pacchetto non è penale
"Le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto" (comunicato CdM n. 185, 4 agosto 2026).
Un licenziamento nullo produce effetti che nessun ufficio compliance mette a bilancio in anticipo. Ed è la disposizione che tocca il numero più alto di organizzazioni, perché gli strumenti automatici nella gestione del personale sono ormai ordinari anche dove nessuno li chiamerebbe intelligenza artificiale.
schedule 8. Cosa non si sa ancora, e cosa si può fare adesso
Sui provvedimenti approvati circolano già ricostruzioni dettagliate. Vale la pena distinguere ciò che è documentato da ciò che non lo è.
Quello che il comunicato non dice
Non indica la pena prevista dall'art. 437-bis c.p., né in misura né in tipo. Non riporta il testo dell'articolo. Non fissa una data di entrata in vigore per i due decreti, che sono approvati in esame definitivo e diventano diritto vigente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Chi in questi giorni scrive una cifra di pena, la sta ricavando da qualcosa che non è il comunicato.
Nell'attesa del testo, però, c'è un lavoro che non dipende dal testo e che si può fare subito, perché riguarda fatti dell'organizzazione e non norme.
- Censire i sistemi. Quali strumenti di intelligenza artificiale sono realmente in uso, in quali processi, forniti da chi. Il censimento è quasi sempre più lungo di quanto l'azienda si aspetti, perché molti sistemi sono entrati dentro prodotti acquistati per altro.
- Stabilire il ruolo. Per ciascuno, l'organizzazione è fornitore o utilizzatore. Cambia la ripartizione degli obblighi, e in buona parte la decide il contratto già firmato.
- Verificare la classificazione. Quali di quei sistemi ricadono nella categoria "ad alto rischio", che è il presupposto della nuova fattispecie penale.
- Attribuire la sorveglianza umana. Chi la esercita, con quale potere di fermare il sistema, e come lo documenta. Una funzione senza titolare, davanti a una norma penale, è il problema.
- Trattare la documentazione tecnica come prova. Versioni, log, tracciatura degli interventi umani, conservati in modo da poter essere esibiti. Il lato civile del decreto li rende accessibili al danneggiato: tanto vale che siano in ordine.
Non esistono risposte valide per ogni organizzazione, e su un testo non ancora pubblicato la cautela è parte del mestiere. Se stai valutando la posizione della tua impresa rispetto agli obblighi in materia di intelligenza artificiale, e in particolare chi risponde di cosa nei sistemi che già usi, lo Studio Legale BCS offre una valutazione e una strategia operativa costruita sul caso concreto. Puoi prenotare un primo confronto su cal.com/bcslegal/consulenza.
Fonte: comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 185, riunione del 4 agosto 2026, governo.it.