1. Cosa risulta dalle fonti di stampa
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Domenica 19 luglio 2026, nel quartiere Pilastro di Bologna, un uomo di 42 anni, Abderrahim Fakir, muore mentre alcuni agenti di polizia lo tengono a terra durante un fermo. Sul posto intervengono anche volontari della Croce Rossa. La Procura di Bologna apre un fascicolo per omicidio colposo. Gli agenti coinvolti e i quattro volontari presenti, secondo quanto riportato dalla stampa, non vengono iscritti nel registro ordinario degli indagati (modello 21): la Procura li inserisce invece nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, modello 45-bis.
Una premessa doverosa. Quanto segue riferisce esclusivamente notizie di stampa su un fascicolo nella sua fase iniziale. Non esprimiamo alcuna valutazione sulla dinamica dei fatti, sulla condotta di chi era presente o sull'esito dell'inchiesta: per chiunque possa in futuro risultare formalmente indagato vale integralmente la presunzione di innocenza (art. 27 della Costituzione). Il caso ci serve unicamente come occasione, di stretta attualità, per spiegare un istituto processuale nuovo e ancora poco conosciuto: il registro delle annotazioni preliminari.
2. Perché non si parla di "indagati": il nuovo registro delle annotazioni preliminari
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L'art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p., introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54), prevede che quando "appare evidente" che un fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, tra cui la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi, lo stato di necessità o l'adempimento di un dovere (artt. 50-54 c.p.), il pubblico ministero non iscrive la persona nel registro degli indagati, ma la annota nel registro delle annotazioni preliminari, il cosiddetto modello 45-bis.
Il registro è stato istituito con decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2026 e disciplinato nel dettaglio dalla circolare ministeriale del 7 maggio 2026.
3. Le stesse garanzie dell'indagato, con una collocazione diversa
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La differenza rispetto al registro ordinario non è nelle tutele: chi è annotato nel modello 45-bis gode, secondo la norma, delle stesse garanzie difensive di chi è formalmente indagato. Cambia la collocazione: la persona non compare (ancora) come indagata, in un fascicolo in cui il pubblico ministero ha ritenuto, in una fase iniziale, che la causa di giustificazione fosse evidente.
4. I termini previsti dalla norma
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Il pubblico ministero ha tempi definiti per decidere come procedere:
| Fase | Termine | Esito |
|---|---|---|
| Valutazione iniziale | 30 giorni | Archiviazione, se la causa di giustificazione resta confermata |
| Accertamenti supplementari | 120 giorni | Ulteriori verifiche tecniche o testimoniali, se necessarie |
| Proroga eccezionale | ulteriori 30 giorni | Solo per completare accertamenti già avviati |
Se al termine degli accertamenti la causa di giustificazione non regge più, la persona annotata viene iscritta nel registro ordinario degli indagati e il procedimento prosegue secondo le regole comuni.
5. Lo stato degli accertamenti tecnici nel caso di Bologna
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Secondo quanto riportato dalla stampa, l'autopsia disposta dalla Procura, durata circa sei ore, ha rilevato la presenza di sangue nei polmoni e segni compatibili con schiacciamento. Restano in corso gli esami istologici e tossicologici, che dovranno chiarire se questi elementi siano riconducibili alla dinamica del fermo, a sostanze assunte in precedenza o alle manovre di rianimazione. Su questo punto, allo stato, non esiste alcuna conclusione definitiva riportata dalle fonti.
6. Perché la distinzione conta, per chi legge la notizia
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La domanda che la vicenda solleva, al di là del singolo fascicolo, riguarda l'equilibrio tra due esigenze: valutare rapidamente se chi ha agito nell'esercizio di un dovere (agenti, soccorritori) meriti di essere immediatamente iscritto come indagato, e allo stesso tempo garantire che l'accertamento dei fatti, specie in casi con un decesso, non si areni in una fase preliminare priva di verifiche sostanziali. Il registro 45-bis nasce per gestire questo equilibrio con regole scritte, non con prassi informali: sta agli accertamenti in corso, non alle etichette, stabilire come sono andate le cose.
7. In sintesi
summarize
Il registro delle annotazioni preliminari (modello 45-bis) non è un modo per sottrarre qualcuno alle indagini: è una fase, con termini e garanzie proprie, riservata ai casi in cui il pubblico ministero ritiene evidente, da subito, una causa di giustificazione. Se gli accertamenti la smentiscono, si passa al registro ordinario. La distinzione tra "annotato" e "indagato" incide sulla collocazione processuale, non sulle tutele, che restano le stesse.
Se ti trovi coinvolto in un procedimento in cui è stata applicata questa norma, o hai dubbi su cosa comporti per la tua posizione, una valutazione legale tempestiva chiarisce cosa aspettarti nelle fasi successive.
8. Domande frequenti
Essere annotati nel registro 45-bis è meglio o peggio di essere iscritti come indagati?
Non è né meglio né peggio in termini di garanzie: chi è annotato ha le stesse tutele difensive di un indagato. Cambia la fase processuale: l'annotazione riflette una valutazione iniziale del pubblico ministero sull'evidenza di una causa di giustificazione, non ancora un esito.
Chi decide se applicare il registro 45-bis invece dell'iscrizione ordinaria?
Il pubblico ministero, quando ritiene che "appaia evidente" una causa di giustificazione tra quelle previste dagli artt. 50-54 del codice penale (legittima difesa, stato di necessità, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, tra le altre).
Cosa succede se gli accertamenti smentiscono la causa di giustificazione iniziale?
La persona annotata viene iscritta nel registro ordinario degli indagati (modello 21) e il procedimento prosegue con le regole comuni, entro i termini di 30, 120 e ulteriori 30 giorni previsti dalla norma.
Da quando si applica questa norma?
È stata introdotta dall'art. 12 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha inserito l'art. 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale. Il registro è stato istituito con decreto ministeriale del 22 aprile 2026 e disciplinato dalla circolare del 7 maggio 2026.