Delocalizzare significa spostare all’estero una società, un’attività o la propria
residenza fiscale. Lo Studio Legale BCS assiste imprese, professionisti e lavoratori da remoto
in tutta Italia. Prima verifichiamo residenza fiscale, sede effettiva e convenzioni contro le
doppie imposizioni; poi costruiamo la struttura e i documenti che la sostengono davanti al Fisco.
Assistiamo l'imprenditore nella scelta della
giurisdizione
più adatta, curando la costituzione societaria e la governance e
verificando la
conformità alle normative locali e internazionali.
Pianificazione fiscale sicura e
ottimizzazione
Strutturiamo percorsi di ottimizzazione
fiscale nel pieno
rispetto delle normative anti-elusione, analizzando trattati contro le doppie imposizioni e
regimi agevolati.
Servizi per nomadi digitali
e professionisti
globali
Offriamo consulenza dedicata a
freelance e smart
worker che operano da remoto, gestendo la residenza fiscale, visti e adempimenti
previdenziali in scenari cross-border.
Le domande essenziali
Quando una persona è fiscalmente residente in Italia?
Dal 2024 la regola è nell’art. 2, comma 2, del TUIR, modificato dal D.Lgs. 209/2023. È residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, ha in Italia la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio, oppure è presente nel territorio dello Stato. Il domicilio è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari. L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno fa presumere la residenza, salvo prova contraria. Per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in determinati Stati o territori la legge presume la residenza in Italia, sempre salvo prova contraria (comma 2-bis).
Trasferirsi richiede quindi fatti coerenti e documentati: casa, famiglia, lavoro, conti, giorni di permanenza. Dal 1° gennaio 2027 il TUIR sarà sostituito dal Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117): i riferimenti agli articoli andranno aggiornati.
Quando una società estera è considerata residente in Italia?
Per l’art. 73, comma 3, del TUIR sono residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. La sede di direzione effettiva è il luogo in cui si assumono, in modo continuo e coordinato, le decisioni strategiche sulla società; la gestione ordinaria è il compimento continuo e coordinato degli atti della gestione corrente.
Una società costituita all’estero ma guidata di fatto dall’Italia rischia quindi di essere considerata residente e tassata in Italia, con imposte, interessi e sanzioni. Prima di costituirla conviene stabilire dove si riuniranno gli amministratori, chi firmerà i contratti, dove lavoreranno le persone e dove saranno i mezzi. Le risposte vanno messe per iscritto e poi rispettate nella gestione di ogni giorno.
Che cosa sono le imprese estere controllate (CFC)?
La disciplina dell’art. 167 del TUIR riguarda chi controlla imprese, società o enti non residenti, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, o ne detiene oltre il 50% della partecipazione agli utili. Si applica quando la controllata ha una tassazione effettiva inferiore al 15%, o in alternativa alla metà di quella italiana, e oltre un terzo dei suoi proventi è di tipo passivo, come interessi, canoni o dividendi (comma 4). In questi casi il reddito della controllata è imputato al socio italiano in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili (comma 6).
La disciplina non si applica se il socio dimostra che la controllata svolge un’attività economica effettiva, con personale, attrezzature, attivi e locali; sul punto si può presentare interpello all’Agenzia delle entrate (comma 5).
Che cos’è l’abuso del diritto in materia fiscale?
Sono abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. L’Amministrazione non le riconosce e ricalcola le imposte (art. 10-bis della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente). Non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche organizzative o gestionali, e resta ferma la libertà di scegliere fra regimi diversi e operazioni con un diverso carico fiscale (commi 3 e 4).
Per una struttura internazionale significa documentare perché si sceglie un Paese: mercato, clienti, personale, costi, accesso al credito. Il risparmio fiscale può esserci, ma non può essere l’unica ragione. In caso di dubbio si può chiedere un parere preventivo all’Agenzia delle entrate con l’interpello (comma 5).
Cosa serve a un lavoratore da remoto o a un nomade digitale?
Per i cittadini di Paesi terzi che svolgono da remoto un’attività altamente qualificata, in autonomia o per un’impresa anche non residente, l’art. 27, comma 1, lettera q-bis, del Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede l’ingresso senza nulla osta al lavoro. Dopo il visto, il permesso di soggiorno è rilasciato per non più di un anno, se il titolare ha un’assicurazione sanitaria per tutti i rischi e rispetta le norme fiscali e contributive italiane.
Per chiunque lavori a distanza fra più Paesi, italiano o straniero, il punto di partenza resta la residenza fiscale: dove si trascorre la maggior parte dell’anno, dove si sviluppano le relazioni personali e familiari, dove si è iscritti all’anagrafe. Le convenzioni contro le doppie imposizioni stabiliscono poi quale Stato può tassare i redditi da lavoro.