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Oggi il modello 231 lo devi difendere tu. Il ddl del 4 agosto vuole cambiarlo

Avv. Vincenzo Sapone riforma-231-ddl-onere-prova-colpa-organizzazione

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il testo supererebbe la distinzione fra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, elevando la colpa di organizzazione a criterio di imputazione soggettiva dell'illecito: l'ente risponderebbe soltanto quando sia accertato il nesso di causalità fra la mancata adozione o l'inefficace attuazione di un modello idoneo e la commissione del reato, e verrebbe conseguentemente meno l'inversione dell'onere probatorio oggi costruita dall'art. 6 comma 1. È un disegno di legge, non diritto vigente: deve ancora percorrere l'iter parlamentare, e fino ad allora restano applicabili gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 nella formulazione attuale.

Oggi il modello 231 lo devi difendere tu. Il ddl del 4 agosto vuole cambiarlo
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gavel 1. Il fatto: un disegno di legge approvato il 4 agosto 2026

Martedì 4 agosto 2026, alle 18.04, il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, un disegno di legge di "revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Nella stessa riunione sono stati approvati anche i due decreti legislativi di adeguamento all'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Sono provvedimenti di natura diversa, ed è una differenza che conta più di quanto sembri: un decreto legislativo approvato in esame definitivo attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un disegno di legge attende il Parlamento.

Prima di qualsiasi analisi, quindi, va fissato il punto che decide come leggere tutto il resto.

Che cosa vale oggi, mentre leggi questa pagina

Nulla di quanto segue è diritto vigente. Il testo approvato è un disegno di legge del Governo: dovrà essere presentato alle Camere, percorrere l'iter parlamentare e potrà essere modificato o non approvato affatto. Fino a quel momento la responsabilità degli enti resta regolata dagli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 nella formulazione attuale, compresa l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'ente che il disegno di legge vorrebbe far cadere. Chi oggi si difende in un procedimento 231 si difende con le regole del 2001, non con quelle del comunicato.

Detto questo, il contenuto merita di essere letto per intero, perché tocca il punto su cui si giocano quasi tutti i processi agli enti: chi deve provare che cosa.

balance 2. Come funziona oggi: due regole a seconda di chi commette il reato

Il d.lgs. 231/2001 non punisce l'ente per il reato in sé. L'art. 5 stabilisce che l'ente è responsabile "per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio", e distingue due categorie di autori: alla lettera a) chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, cioè i soggetti in posizione apicale, e alla lettera b) chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di quei soggetti.

Da questa distinzione discende tutto il resto, perché la legge tratta i due casi in modo asimmetrico.

Chi commette il reatoNorma applicabile oggiCome è distribuito l'onere della prova
Soggetto in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a)art. 6, comma 1"L'ente non risponde se prova" quattro circostanze: di avere adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di avere affidato la vigilanza sul modello a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che l'autore ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza di quell'organismo
Soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale (art. 5, comma 1, lett. b)art. 7, commi 1 e 2L'ente "è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". L'inosservanza è "in ogni caso" esclusa se, prima del fatto, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo

La formula dell'art. 6 comma 1 è breve e pesantissima: "l'ente non risponde se prova". Non è l'accusa a dover dimostrare che l'organizzazione era carente; è l'ente a dover dimostrare che non lo era, e per di più a dover provare un fatto altrui, cioè che l'apicale ha eluso il modello in modo fraudolento.

È questo che in dottrina e nel comunicato viene chiamato inversione dell'onere probatorio. Non copre tutto il decreto: riguarda i reati degli apicali, che però sono anche quelli in cui l'ente rischia di più. Per i reati dei sottoposti, l'art. 7 comma 1 chiede all'accusa di dimostrare che il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

swap_horiz 3. Perché l'inversione cadrebbe: la distinzione che la reggeva

Il disegno di legge non interviene sull'onere della prova con una norma dedicata. Ci arriva togliendo il presupposto che lo reggeva, e il comunicato lo dice con una parola sola.

Comunicato del Consiglio dei ministri n. 185, riunione del 4 agosto 2026

"Il testo supera la distinzione, oggi posta a fondamento del sistema, tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione. La colpa di organizzazione è elevata a criterio di imputazione soggettiva dell'illecito: l'ente risponde soltanto quando sia accertato il nesso di causalità tra la mancata adozione o l'inefficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la commissione del reato. Viene conseguentemente meno l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'ente".

L'avverbio "conseguentemente" è la chiave di lettura dell'intera riforma proposta. L'inversione non verrebbe abolita perché qualcuno l'ha giudicata iniqua: verrebbe meno come effetto della scomparsa della cornice in cui viveva. Se non esistono più due binari, uno per gli apicali e uno per i sottoposti, non esiste più il binario che chiedeva all'ente di provare la propria estraneità organizzativa.

Al posto dei due binari il testo metterebbe un criterio unico, la colpa di organizzazione, elevata a "criterio di imputazione soggettiva dell'illecito". La formula è tecnica e vale la pena scioglierla: significa che la carenza organizzativa smetterebbe di essere una difesa che l'ente oppone e diventerebbe un elemento costitutivo dell'illecito, cioè qualcosa che deve essere accertato perché l'ente risponda.

La differenza pratica è di posizione, non di intensità. Oggi il modello 231 è una difesa che l'ente deve provare. Il disegno di legge vorrebbe farne un fatto che l'accusa deve dimostrare.

Chi un modello lo ha costruito lo ha fatto sapendo che in giudizio sarebbe toccato a lui difenderlo. Se il testo diventasse legge in questa forma, quel lavoro non perderebbe valore: resterebbe la prova che l'organizzazione ha fatto la sua parte. Cambierebbe chi, in udienza, deve muovere per primo.

timeline 4. Il nesso di causalità fra carenza organizzativa e reato

C'è una seconda novità dentro la stessa frase, e rischia di passare inosservata perché sta accanto a una più rumorosa. L'ente risponderebbe "soltanto quando sia accertato il nesso di causalità" fra la mancata adozione o l'inefficace attuazione del modello e la commissione del reato.

Oggi quel collegamento non è oggetto di un accertamento autonomo nel giudizio sull'ente costruito dall'art. 6: la norma chiede all'ente di dimostrare le quattro circostanze della difesa, e fra queste l'elusione fraudolenta del modello da parte dell'apicale.

Il testo proposto chiederebbe invece una verifica in positivo: non basterebbe rilevare che il modello mancava o era inefficace, occorrerebbe accertare che proprio quella carenza ha reso possibile quel reato. È lo schema che chi si occupa di sicurezza sul lavoro conosce bene, applicato alla struttura organizzativa dell'impresa.

Sull'autonomia della responsabilità il comunicato aggiunge un tassello coerente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe anche quando l'autore del reato, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell'ente. Detto altrimenti, l'illecito dell'ente non seguirebbe in automatico la sorte della persona fisica.

menu_book 5. Il modello: contenuto essenziale, linee guida e presunzioni di adeguatezza

Il punto più fragile del sistema attuale non è nella legge, è nel giudizio: quando è idoneo un modello di organizzazione, gestione e controllo. L'art. 6 comma 2 e l'art. 7 commi 3 e 4 indicano le esigenze cui il modello deve rispondere, ma la valutazione di idoneità resta al giudice, e quasi sempre arriva dopo che il reato si è verificato.

Il disegno di legge affronterebbe la questione su tre fronti. Definirebbe il contenuto essenziale del modello, la procedura per la sua adozione e revisione e i criteri che orientano il giudice nella valutazione di idoneità. Poi introdurrebbe due presunzioni a favore dell'ente. Infine demanderebbe a un decreto del Ministro della giustizia l'elaborazione di procedure semplificate per le PMI (piccole e medie imprese).

Presunzione prevista dal testoA vantaggio diCome è formulata nel comunicato
Modelli adottati in conformità alle linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli entiEnte"Si presumono adeguati"; il giudice che intenda discostarsene "deve puntualmente motivare, evidenziando i profili di inidoneità"
Modelli adottati sulla base della norma UNI ISO in materia di salute e sicurezza sul lavoroEnte"Si presumono conformi, con efficacia esimente"
Reati colposi, quando dall'inosservanza sia derivato in misura apprezzabile un risparmio di spesa o un incremento della produzioneAccusaPresunzione di interesse o vantaggio dell'ente

L'obbligo di motivazione puntuale in capo al giudice che si discosti dalle linee guida è la parte meno appariscente e forse la più incisiva: non impedirebbe una valutazione di inidoneità, la costringerebbe a dire dove il modello non tiene. Per l'impresa significa che la contestazione diventerebbe discutibile punto per punto, invece di restare un giudizio complessivo.

Va segnalato che il comunicato parla di "norma UNI ISO" senza indicare quale. Quale standard rilevi, e con quali condizioni, si potrà leggere solo nel testo del disegno di legge.

health_and_safety 6. Reati colposi: la presunzione che va nella direzione opposta

Non tutto il testo si muove a favore dell'ente, e leggerlo come un alleggerimento sarebbe una lettura parziale.

Per i reati colposi il disegno di legge introdurrebbe una presunzione di interesse o vantaggio dell'ente quando dall'inosservanza delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell'attività sia derivato, "in misura apprezzabile", un risparmio di spesa o un incremento della produzione.

L'interesse o vantaggio è il presupposto oggettivo dell'art. 5: senza quello, l'ente non risponde. Nei reati colposi, e in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, è anche il presupposto più discusso, perché il reato colposo non è commesso per avvantaggiare qualcuno. La presunzione lo ancorerebbe a due indicatori economici verificabili sui documenti dell'impresa.

Chi ha risparmiato su una misura di prevenzione, o ha tenuto un ritmo produttivo che quella misura avrebbe rallentato, si troverebbe quindi il presupposto già dimostrato, e dovrebbe lavorare su altro. Anche qui l'espressione "in misura apprezzabile" è un termine di soglia che il testo dovrà riempire, perché da come sarà scritta dipende quanto largamente la presunzione si applicherà.

restart_alt 7. Estinzione dell'illecito e condotte riparatorie

Il disegno di legge amplierebbe le cause di estinzione di cui l'ente può beneficiare. Oltre alla remissione della querela e all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ammesse purché l'illecito dell'ente risulti occasionale, si aggiungerebbe una causa di estinzione specifica in presenza di condotte riparatorie successive al fatto, volte a eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero.

È un meccanismo che sposta il baricentro dal processo alla correzione, e porta con sé un limite quantitativo: in presenza di delitti, l'ente non potrebbe beneficiarne più di due volte.

In materia ambientale e tributaria il testo prevede una regola propria: l'illecito si estinguerebbe a fronte dell'eliminazione della carenza organizzativa asseverata e, per i reati tributari, dell'integrale pagamento degli importi dovuti.

Sono previste inoltre due misure che guardano alle realtà minori e alla reputazione dell'ente. Per gli enti di piccole dimensioni, nei casi di coincidenza soggettiva fra autore del reato ed ente, il giudice potrebbe in caso di condanna disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria a carico della persona giuridica, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica. I provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso sarebbero iscritti per estratto nel casellario e non menzionati nel certificato richiedibile da terzi.

Il testo introdurrebbe infine una causa di estinzione dell'illecito decorsi cinque anni dall'irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno, ovvero due anni in caso di irrogazione della sola sanzione pecuniaria, senza che l'ente abbia commesso un illecito della stessa indole.

policy 8. Il procedimento: le carenze vanno indicate, a pena di nullità

La parte processuale è quella che un'impresa sotto indagine sente per prima, e il disegno di legge la tocca in più punti.

Il pubblico ministero sarebbe tenuto a indicare specificamente le carenze organizzative nella richiesta di misura interdittiva e nella contestazione dell'illecito. L'omessa indicazione sarebbe causa di nullità, anche del decreto che dispone il giudizio. È la traduzione processuale del principio enunciato all'inizio: se la colpa di organizzazione è il criterio di imputazione, va contestata in concreto, e non evocata come formula.

Gli altri interventi sul procedimento previsti dal testo

Il sequestro preventivo sarebbe escluso quando l'ente offra idonea cauzione. L'archiviazione sarebbe disposta con decreto motivato del giudice. L'applicazione della sanzione su richiesta sarebbe accessibile all'ente indipendentemente dalla definibilità del giudizio nei confronti della persona fisica, con esclusione per i delitti di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale. La confisca potrebbe essere disposta anche quando la sentenza sia stata pronunciata su richiesta delle parti.

L'esclusione del sequestro preventivo a fronte di idonea cauzione merita una riga in più. Nella pratica il sequestro è spesso la misura che decide se un'impresa arriva viva alla sentenza, e sostituirlo con una garanzia economica cambia il peso del procedimento sull'attività, non solo il suo esito.

schedule 9. Quello che non si può dedurre, e il lavoro che si può fare adesso

Sul provvedimento circolano già ricostruzioni dettagliate. Vale la pena separare ciò che è documentato da ciò che non lo è.

Quello che il comunicato non dice

Non riporta il testo degli articoli, quindi non si conosce la formulazione delle nuove disposizioni né quali norme del d.lgs. 231/2001 vengano sostituite e quali abrogate. Non indica una data di entrata in vigore, perché un disegno di legge non ne ha finché non è approvato dal Parlamento. Non specifica quale sia la norma UNI ISO rilevante, né quale soglia integri il "risparmio di spesa" o l'"incremento della produzione" in misura apprezzabile. Non dice quali reati resteranno nel catalogo dei reati presupposto: quella scelta è rinviata a un decreto legislativo futuro. Chi in questi giorni scrive che l'onere della prova "è cambiato" sta descrivendo un testo che non è ancora legge.

Su quest'ultimo punto il testo è esplicito: il Governo sarebbe delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto, con limitazione agli illeciti attinenti alla criminalità d'impresa e previsione di sanzioni interdittive per i soli reati più gravi. Significa che la riforma avrebbe due tempi, e che il perimetro dei reati che espongono l'ente si conoscerebbe solo nel secondo.

Nell'attesa, c'è un lavoro che non dipende dal testo e che si può fare subito, perché riguarda fatti dell'organizzazione e non norme.

  • Verificare che un modello esista davvero. Nel regime vigente, davanti a un reato commesso da un apicale, la difesa dell'art. 6 comma 1 si costruisce su un modello adottato ed efficacemente attuato prima del fatto. Un modello adottato dopo non serve a quella difesa, e nessuna riforma futura recupera un tempo passato.
  • Distinguere l'adozione dall'attuazione. "Efficacemente attuato" è la parte che si perde per strada più spesso: formazione erogata, flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, sistema disciplinare applicato quando serve. È documentazione, e o si produce mentre accade o non si produce.
  • Guardare le linee guida di categoria. Se il testo diventasse legge, la conformità alle linee guida delle associazioni rappresentative varrebbe una presunzione di adeguatezza. Anche oggi, senza presunzione, resta il riferimento più solido per costruire un modello difendibile.
  • Rileggere il rapporto fra risparmi e prevenzione. Nei reati colposi il testo proposto guarda al risparmio di spesa e all'incremento della produzione. Sapere dove l'impresa ha tagliato, e perché, è un'informazione che serve prima di una contestazione, non dopo.
  • Non riscrivere il modello sul comunicato. Un modello costruito su un testo non pubblicato non è aggiornato, è ipotetico. Il momento per rivederlo è quando il testo esiste.

La riforma proposta cambierebbe la posizione delle parti, non il contenuto del lavoro. Un'organizzazione che non sa spiegare come previene i reati che il suo settore rende possibili resta esposta con qualunque distribuzione dell'onere della prova, perché in un giudizio dove la colpa di organizzazione è il criterio di imputazione, quella spiegazione è comunque il centro del processo.

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Fonte: comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 185, riunione del 4 agosto 2026, governo.it. Testo vigente degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

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