La legge 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025, introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, punito con l’ergastolo, e rafforza la tutela delle vittime di violenza di genere nel processo e dopo la condanna. Lo Studio Legale BCS assiste in tutta Italia le persone offese, coordinando la tutela penale con quella civile e familiare.
In breve
- Il femminicidio è un reato autonomo, punito con l’ergastolo (art. 577-bis c.p.).
- Maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e diffusione illecita di immagini sono puniti più severamente se commessi per motivi di genere.
- La persona offesa riceve più informazioni e può contare sul sequestro conservativo dei beni dell’indagato.
- Il divieto di avvicinamento prevede ora una distanza minima di mille metri.
- Il patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito si estende al tentato femminicidio.
Che cosa prevede il nuovo reato di femminicidio?
L’art. 577-bis c.p. punisce con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna, in relazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, oppure come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Fuori da questi casi si applica l’omicidio (art. 575 c.p.).
È un reato autonomo, non una semplice aggravante dell’omicidio. Si applicano le aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. Se il giudice ritiene prevalente una sola attenuante, la pena non può scendere sotto i ventiquattro anni; con più attenuanti prevalenti, sotto i quindici anni. Ogni volta che la legge richiama l’omicidio o l’art. 575, il richiamo vale anche per il femminicidio (art. 13 della legge 181/2025). Ogni anno, entro il 30 giugno, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere sull’applicazione della legge, con i dati su condanne e assoluzioni (art. 2).
Quali altri reati cambiano?
La legge interviene anche sui reati che spesso precedono un femminicidio. Per i maltrattamenti in famiglia la pena aumenta da un terzo alla metà quando il fatto è commesso con le stesse motivazioni di genere; il reato copre ora anche chi non convive più con la vittima, se i due sono legati da un figlio (art. 572 c.p.). In caso di condanna o di patteggiamento per maltrattamenti è sempre ordinata la confisca dei beni usati per il reato, compresi telefoni e strumenti informatici (art. 572-bis c.p.).
Aumenti da un terzo alla metà valgono anche per le lesioni (art. 585 c.p.) e per l’interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.); da un terzo a due terzi per gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.). La motivazione di genere diventa infine un’aggravante della violenza sessuale (art. 609-ter c.p.).
Cosa cambia nel processo per la persona offesa?
La persona offesa riceve più informazioni sin dal primo contatto con l’autorità, in una lingua che comprende: per esempio sulla facoltà di chiedere di essere sentita personalmente dal pubblico ministero e di indicare un domicilio telematico (art. 90-bis.2 c.p.p.). Se l’imputato chiede il patteggiamento fuori udienza, la richiesta va notificata al difensore della persona offesa a pena di inammissibilità, e la persona offesa può presentare memorie (artt. 444, comma 1-quater, e 90-bis c.p.p.).
Il pubblico ministero può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato a garanzia del risarcimento dei danni; il sequestro perde efficacia se la persona offesa non si costituisce parte civile nei termini (art. 316, comma 1-ter, c.p.p.). Nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento la distanza minima passa da cinquecento a mille metri (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.).
Sono ammessi il rito abbreviato e i benefici penitenziari?
Per il femminicidio il giudizio abbreviato non è ammesso, perché il codice lo esclude per tutti i delitti puniti con l’ergastolo (art. 438, comma 1-bis, c.p.p.). Non serve una norma nuova: è l’effetto della pena prevista dall’art. 577-bis.
Sul piano penitenziario la legge 181/2025 ha inserito il femminicidio, l’omicidio aggravato dalla relazione, i maltrattamenti aggravati e lo stalking aggravato fra i reati per i quali i benefici si concedono solo dopo una valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell’osservazione della personalità condotta per almeno un anno (art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975). Per i condannati per femminicidio il giudice acquisisce anche informazioni sulla presenza di familiari della vittima nel luogo in cui il condannato chiede di recarsi. Quando il condannato esce dall’istituto per misure alternative o altri benefici, il giudice ne dà subito comunicazione alla persona offesa che lo ha chiesto (art. 58-sexies).
Quali tutele economiche e di sostegno sono previste?
Il patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito si estende alle persone offese da tentato femminicidio e da tentato omicidio aggravato dalla relazione (art. 12, che modifica l’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 115/2002). Per l’indennizzo statale alle vittime di reati intenzionali violenti, nei casi di femminicidio e di omicidio del partner, anche senza convivenza, non serve aver prima tentato invano di farsi pagare dall’autore del reato (art. 4, che modifica l’art. 12 della legge 122/2016).
Le vittime minorenni che hanno compiuto quattordici anni possono rivolgersi ai centri antiviolenza per informazioni e orientamento senza autorizzazione preventiva dei genitori (art. 9). I provvedimenti che danno esecuzione alle condanne al risarcimento per femminicidio e omicidio aggravato sono registrati a debito per la parte danneggiata (art. 11). Per le misure di protezione immediate vedi la nostra pagina sul Codice Rosso.
Le novità in sintesi
| Novità | Norma |
|---|---|
| Nuovo delitto di femminicidio, punito con l’ergastolo | art. 577-bis c.p. |
| Maltrattamenti: aumento da un terzo alla metà per motivi di genere; reato esteso all’ex non convivente legato alla vittima da un figlio | art. 572 c.p. |
| Confisca obbligatoria dei beni e dei dispositivi usati per i maltrattamenti | art. 572-bis c.p. |
| Atti persecutori e diffusione illecita di immagini: aumento da un terzo a due terzi per motivi di genere | artt. 612-bis e 612-ter c.p. |
| Allontanamento e divieto di avvicinamento: distanza minima da 500 a 1.000 metri | artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. |
| Patteggiamento fuori udienza notificato al difensore della persona offesa | art. 444, comma 1-quater, c.p.p. |
| Sequestro conservativo a garanzia del risarcimento, chiesto dal pubblico ministero | art. 316, comma 1-ter, c.p.p. |
| Benefici penitenziari solo dopo valutazione positiva dell’osservazione della personalità | art. 4-bis, comma 1-quater, legge 354/1975 |
| Patrocinio a spese dello Stato esteso al tentato femminicidio | art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115/2002 |
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