Studio Legale BCS

Assistenza Codice Rosso

Il Codice Rosso è la legge 19 luglio 2019, n. 69: accelera indagini e misure di protezione per maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e altri reati di violenza domestica e di genere. Lo Studio Legale BCS affianca in tutta Italia le donne e le altre persone offese, coordinando la tutela penale e quella civile e familiare, dalla prima denuncia alla sentenza.

L'avv. Vincenzo Sapone cura la dimensione penale: querela, misure cautelari, costituzione di parte civile. L'avv. Micaela Malinverno segue la tutela familiare: separazione, affidamento dei figli, mantenimento e protezione del nucleo. Il primo colloquio è riservato e serve a valutare le misure di protezione attivabili. In caso di pericolo immediato chiama il 112; il numero antiviolenza e stalking 1522 risponde 24 ore su 24.

"La tutela più efficace nasce dalla rapidità dell'intervento e dalla competenza di chi ti affianca."

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Querela e Misure Cautelari

Deposito della querela, richiesta di misure cautelari urgenti come l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, costituzione di parte civile nel processo penale.

Tutela Civile e Familiare

Separazione, affidamento e collocamento dei figli, assegno di mantenimento, ordini di protezione civili a tutela della vittima e dei minori.

Coordinamento Genitoriale

Gestione del conflitto genitoriale nell'interesse del minore, con l'avv. Malinverno, coordinatrice genitoriale, nei limiti che la legge pone quando sono allegate violenze.

Codice Rosso: tutela immediata delle vittime e misure di protezione.

N° 02 - In breve

Le domande
essenziali.

Che cos’è il Codice Rosso e a quali reati si applica?

La legge 19 luglio 2019, n. 69 ha creato una corsia veloce per i reati di violenza domestica e di genere. Quando si procede, fra gli altri, per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e lesioni aggravate, il pubblico ministero deve sentire la persona offesa, e chi ha presentato denuncia o querela, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini. Se la persona offesa lo chiede in modo motivato e tempestivo, il pubblico ministero la sente personalmente (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).

La stessa legge ha introdotto nuovi reati: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.).

Quali misure di protezione si possono chiedere?

Nel processo penale il giudice può disporre l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: dal 17 dicembre 2025 la distanza minima è di mille metri, con il controllo tramite braccialetto elettronico (art. 282-ter c.p.p.). Il pubblico ministero deve valutare le misure cautelari entro trenta giorni dall’iscrizione dell’indagato e il giudice decide entro venti giorni dalla richiesta (art. 362-bis c.p.p.). Per maltrattamenti, stalking e violazione delle misure è previsto l’arresto in flagranza differita, entro quarantotto ore, sulla base di video o documentazione informatica (art. 382-bis c.p.p.).

Fuori dal processo penale ci sono l’ammonimento del questore, anche senza querela nei casi di violenza domestica (art. 3 del D.L. 93/2013), e gli ordini di protezione del giudice civile contro gli abusi familiari, che possono prevedere anche un assegno (artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c.).

Quali novità ha portato la legge 181/2025?

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025, ha introdotto il delitto di femminicidio, punito con l’ergastolo (art. 577-bis c.p.), e un aumento di pena da un terzo alla metà per i maltrattamenti commessi come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna (art. 572 c.p.). Per gli atti persecutori e la diffusione illecita di immagini l’aumento è da un terzo a due terzi.

Sul piano processuale la persona offesa riceve più informazioni sin dal primo contatto e, se l’imputato chiede il patteggiamento fuori udienza, la richiesta va notificata al suo difensore a pena di inammissibilità (art. 444, comma 1-quater, c.p.p.). Il pubblico ministero può chiedere il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento. Per i dettagli vedi la nostra analisi della legge 181/2025.

La persona offesa può avere un avvocato a spese dello Stato?

Sì, e per alcuni reati anche oltre i limiti di reddito. L’art. 76, comma 4-ter, del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) consente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito, alla persona offesa da maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis), violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies), atti persecutori (art. 612-bis), tentato femminicidio e tentato omicidio aggravato, aggiunti dalla legge 181/2025, oltre che da altri gravi reati commessi contro minori.

Per gli altri reati l’ammissione segue i limiti di reddito ordinari. Lo Studio verifica i requisiti e presenta l’istanza, così il costo della difesa non diventa un ostacolo alla tutela.

Come si coordinano processo penale e cause di famiglia?

Il codice di procedura civile ha una sezione dedicata ai procedimenti in cui sono allegati abusi familiari o violenza domestica o di genere (art. 473-bis.40 e seguenti). Il giudice può abbreviare i termini, tutela sicurezza e dignità della vittima, anche evitando la presenza contemporanea delle parti, e chiede al pubblico ministero gli atti dei procedimenti penali collegati (art. 473-bis.42). In questi casi la mediazione familiare è vietata (art. 473-bis.43).

A sua volta il pubblico ministero che procede per reati contro il coniuge, il convivente o la persona legata da una relazione affettiva, anche cessata, verifica se ci sono cause di separazione, divorzio o affidamento e trasmette al giudice civile gli atti utili (art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p.). Per questo la strategia penale e quella familiare vanno costruite insieme, sugli stessi fatti.

Domande Frequenti

Cos'è il Codice Rosso?
È la legge 19 luglio 2019, n. 69. Per maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e lesioni aggravate impone al pubblico ministero di sentire la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.). Ha anche introdotto nuovi reati, come la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.).
Cosa devo fare nelle prime ore dopo una violenza?
Mettersi al sicuro e, se c'è pericolo, chiamare il 112. Il numero antiviolenza e stalking 1522 risponde 24 ore su 24. Conviene farsi visitare al pronto soccorso, conservare messaggi, referti e fotografie, e contattare quanto prima un avvocato per valutare querela e misure di protezione.
Quali misure di protezione posso ottenere?
Nel processo penale l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, con una distanza minima di mille metri e il braccialetto elettronico (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.). Fuori dal processo penale l'ammonimento del questore e gli ordini di protezione del giudice civile, che possono prevedere anche un assegno a carico dell'autore (artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c.).
Come funziona l'assistenza dello Studio BCS?
L'avv. Vincenzo Sapone segue il versante penale, l'avv. Micaela Malinverno la tutela civile e familiare. Lavorano sugli stessi fatti e sugli stessi atti, dalla denuncia alla definizione dei procedimenti, così la persona ha un riferimento coordinato.
È previsto il gratuito patrocinio?
Sì. Per alcuni reati la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito: maltrattamenti, mutilazioni genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking, tentato femminicidio e tentato omicidio aggravato, e altri gravi reati commessi contro minori (art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115/2002). Lo Studio verifica i requisiti e presenta l'istanza.
N° 05 - News

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N° 06 - Consulenza

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