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Stalking, la Consulta chiude la porta alle condotte riparatorie

Avv. Vincenzo Sapone

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 154/2026 depositata il 25 settembre, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull'art. 162-ter, quarto comma, del codice penale: per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) le condotte riparatorie non estinguono il reato se la persona offesa non rimette la querela. La questione era stata sollevata dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 12 dicembre 2025, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Stalking, la Consulta chiude la porta alle condotte riparatorie
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Un giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia si trova davanti a un imputato per atti persecutori che ha risarcito la vittima e offre garanzie di non ripetere il fatto. La legge, per molti reati, prevede che gesti così concreti possano chiudere il procedimento. Per lo stalking, l'art. 162-ter del codice penale lo esclude in modo esplicito, a meno che la persona offesa non remetta la querela. Il 12 dicembre 2025 quel giudice ha sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale: è ragionevole trattare lo stalking diversamente da altri reati con querela remissibile?

Il 25 settembre 2026 la Consulta ha risposto con la sentenza n. 154/2026: la questione non è fondata. La scelta del legislatore resta in piedi.

1. Il meccanismo dell'estinzione per condotte riparatorie

L'art. 162-ter c.p. permette, per una serie di reati perseguibili a querela remissibile, di chiudere il processo quando l'imputato ha riparato interamente il danno, anche tramite restituzioni, risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose. Il giudice dichiara estinto il reato dopo aver verificato l'integralità della riparazione e sentito le parti.

Il quarto comma dell'articolo, però, individua un'eccezione: per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), l'estinzione opera solo se la persona offesa remette la querela a seguito della riparazione. Senza remissione, il risarcimento non basta a chiudere il procedimento.

2. Perché lo stalking segue una regola diversa

L'art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate, genera nella vittima un perdurante stato di ansia o paura, il timore per la propria sicurezza o quella di persone vicine, oppure la costringe ad alterare le proprie abitudini di vita. È un reato costruito sulla ripetizione e sulla persistenza del danno psicologico, non su un singolo episodio.

Il legislatore ha ritenuto che, in questi casi, un risarcimento economico o una promessa di comportamento non equivalga a rimuovere il rischio per la vittima: solo lei, remettendo la querela, può decidere che il pericolo è cessato.

3. La questione sollevata dal GIP di Reggio Emilia

Con ordinanza del 12 dicembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha dubitato che questa disparità di trattamento rispetto ad altri reati (dove la riparazione integrale basta, senza bisogno della remissione) violasse l'art. 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

**La domanda al centro del giudizio:** trattare lo stalking in modo più severo di altri reati remissibili è una scelta arbitraria del legislatore, o riflette una differenza reale nella natura del danno?

4. La decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha dichiarato non fondata la questione. Nella sentenza n. 154/2026, la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di escludere, per gli atti persecutori, che la sola condotta riparatoria dell'autore, senza la remissione della querela, estingua il reato.

Il punto centrale della decisione è che il danno da stalking non si esaurisce in una perdita economica quantificabile: coinvolge la libertà psicologica e le abitudini di vita della vittima, che solo lei può valutare come effettivamente superate.

5. Cosa cambia (e cosa non cambia) per chi è coinvolto

Per chi subisce atti persecutori, la sentenza conferma che un risarcimento offerto dall'imputato non può chiudere il procedimento a sua insaputa o contro la sua volontà: resta lei l'unica a decidere se remettere la querela.

Per chi è accusato, resta comunque aperta la strada della remissione, se la persona offesa la concede dopo una riparazione ritenuta adeguata, e restano gli altri istituti generali del processo penale, applicabili secondo le regole ordinarie.

**In sintesi:** condotte riparatorie + remissione di querela = possibile estinzione. Condotte riparatorie senza remissione = il procedimento per stalking prosegue.

6. Il quadro degli istituti applicabili allo stalking

IstitutoSi applica allo stalking (art. 612-bis c.p.)?
Remissione di querelaSì, sempre possibile da parte della persona offesa
Condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)Solo se accompagnate dalla remissione di querela (art. 162-ter, co. 4)
Sospensione del procedimento con messa alla provaApplicabile secondo le regole generali, indipendentemente dalla remissione

Chi è coinvolto in un procedimento per atti persecutori, da una parte o dall'altra, affronta quindi un quadro dove la volontà della persona offesa resta centrale fino alla fine, anche davanti a una riparazione economica già avvenuta.

Domande frequenti

Il risarcimento del danno estingue automaticamente il reato di stalking?

No. Serve anche la remissione della querela da parte della persona offesa (art. 162-ter, quarto comma, c.p.).

Cosa ha deciso esattamente la Corte Costituzionale con la sentenza 154/2026?

Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter, quarto comma, c.p., ritenendo non irragionevole la scelta di escludere lo stalking dall'estinzione per sola condotta riparatoria.

Chi aveva sollevato la questione davanti alla Consulta?

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 12 dicembre 2025, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La vittima è obbligata a remettere la querela se accetta un risarcimento?

No. La remissione resta una scelta libera della persona offesa, anche dopo una riparazione ritenuta adeguata.

Chi si trova coinvolto in un procedimento per atti persecutori, sia come persona offesa sia come imputato, affronta scelte che incidono sui tempi e sugli esiti del processo. Una valutazione della propria posizione, prima di qualunque passo, permette di capire quali strumenti sono davvero disponibili nel caso concreto.

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