Studio Legale BCS
News · Penale

Custodia cautelare non significa condanna. Nemmeno quando ad essere accusato è chi indaga

Avv. Vincenzo Sapone custodia-cautelare-non-e-condanna-tre-accuse-pubblici-ufficiali

Il 6 agosto 2026 è stata eseguita una misura di custodia cautelare nei confronti di cinque appartenenti alla Polizia Locale di Milano, ai quali la Procura contesta peculato, arresto illegale e falso in atto pubblico. Le tre contestazioni non sono sinonimi: l'art. 314 c.p. punisce l'appropriazione di denaro di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità per ragione dell'ufficio, con reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi; l'art. 606 c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni chi procede a un arresto abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni; gli artt. 476 e 479 c.p. separano il falso materiale dal falso ideologico. La misura cautelare, poi, non è una pena anticipata: presuppone gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., almeno una delle esigenze alternative dell'art. 274 c.p.p., e per il carcere l'inadeguatezza di ogni altra misura anche cumulata, secondo l'art. 275 comma 3 c.p.p. nel testo vigente dal 2015. Il procedimento è in corso e nessuna responsabilità è stata accertata.

Custodia cautelare non significa condanna. Nemmeno quando ad essere accusato è chi indaga
Archivio editoriale BCS

gavel 1. Il fatto, e il punto da fissare prima di tutto il resto

Giovedì 6 agosto 2026 è stata eseguita una misura di custodia cautelare nei confronti di cinque appartenenti alla Polizia Locale di Milano: secondo quanto riferito dalla stampa, un commissario, un sovrintendente, un agente scelto e due agenti. La Procura contesta peculato, arresto illegale e falso in atto pubblico. Nei giorni successivi il commissario è stato collocato agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono rimasti in carcere (Ansa e Adnkronos, 7 e 8 agosto 2026).

Secondo la ricostruzione degli inquirenti riportata dalla stampa, il gruppo avrebbe organizzato un finto acquisto di sostanza stupefacente servendosi di una persona compiacente, per condurre all'arresto di un uomo con precedenti. L'operazione, avvenuta il 16 luglio 2026, si sarebbe svolta in un comune diverso da Milano, fuori dall'ambito territoriale di competenza, e nei verbali sarebbe stato indicato che l'intervento era avvenuto entro i confini cittadini. A quella persona sarebbero stati sottratti circa 1.400 euro in contanti, mai sequestrati né verbalizzati (Il Giorno e Fanpage, 7 agosto 2026).

Che cosa è accertato, mentre leggi questa pagina

Nulla. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le contestazioni sono, allo stato, ipotesi di accusa sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non esiste alcuna sentenza, nemmeno di primo grado. I difensori hanno dichiarato in sede di udienza di garanzia che le persone coinvolte devono essere presunte innocenti fino a un'eventuale condanna definitiva (Ansa, 7 agosto 2026). Questa pagina non commenta la fondatezza delle accuse, che non è conoscibile dall'esterno, e spiega invece gli istituti che quella vicenda mette in gioco. I nomi delle persone indagate, pur pubblici, non compaiono qui.

Fatta questa premessa, la vicenda merita di essere letta, perché mette in fila tre reati che nel racconto giornalistico finiscono spesso appiattiti l'uno sull'altro e una misura, la custodia cautelare, che nel senso comune viene scambiata per una condanna anticipata. Sono due equivoci diversi, e conviene scioglierli separatamente.

balance 2. Tre accuse, tre norme, tre beni giuridici diversi

Peculato, arresto illegale e falso in atto pubblico non descrivono lo stesso comportamento visto da tre angolazioni. Descrivono tre offese distinte, a tre cose diverse, e ciascuna richiede la prova di elementi propri. Un'accusa può reggere e le altre no.

ContestazioneNormaChe cosa proteggePena prevista
Peculatoart. 314 c.p.Il patrimonio e il buon andamento della pubblica amministrazione: il denaro altrui che il pubblico ufficiale detiene per ragione dell'ufficioReclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi
Arresto illegaleart. 606 c.p.La libertà personale della persona arrestataReclusione fino a tre anni
Falso in atto pubblicoartt. 476 e 479 c.p.La fede pubblica: l'affidamento che tutti ripongono in ciò che un atto pubblico attestaReclusione da uno a sei anni, da tre a dieci se l'atto fa fede fino a querela di falso

La differenza non è classificatoria. Sono tre imputazioni che possono avere esiti diversi nello stesso processo, e la difesa si costruisce separatamente su ciascuna.

payments 3. Il peculato: non è il furto, ed è per questo che pesa di più

L'art. 314 comma 1 c.p. dispone:

Art. 314, comma 1, codice penale

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".

L'espressione che porta tutto il peso è "per ragione del suo ufficio o servizio". Il peculato non punisce chi prende una cosa altrui: quello è il furto, e vale per chiunque. Punisce chi si appropria di una cosa che aveva già legittimamente fra le mani, e la aveva perché la sua funzione gliela consegnava. È l'abuso di una disponibilità che l'ordinamento stesso ha creato, ed è la ragione per cui il minimo edittale è di quattro anni mentre il furto semplice parte molto più in basso.

Applicato alla vicenda: il contante di una persona sottoposta a controllo passa nella disponibilità degli operanti perché stanno esercitando una funzione pubblica. Da quel momento esiste un obbligo di destinazione, e la strada obbligata è il sequestro con relativa verbalizzazione. Se il denaro non compare in alcun atto, la contestazione non riguarda l'omissione formale del verbale: riguarda dove il denaro è finito.

Una precisazione che circola sbagliata anche fra gli addetti. La cornice edittale attuale del peculato deriva dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, non dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3: quest'ultima non ha modificato l'art. 314, e attribuirle un minimo di quattro anni e sei mesi significa citare una norma che non esiste. La legge del 2019 ha però inciso sul regime accessorio, inserendo il peculato fra le condanne che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 317-bis c.p.

lock 4. L'arresto illegale: un reato che pochissimi possono commettere

Art. 606, codice penale

"Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni".

È una norma di dodici parole, mai modificata dal 1930, collocata fra i delitti contro la libertà personale. La sua struttura dice una cosa sola: il disvalore non sta nell'avere privato qualcuno della libertà, sta nell'averlo fatto adoperando un potere che si possedeva davvero. Chi non ha il potere di arrestare e priva qualcuno della libertà commette un altro reato, il sequestro di persona dell'art. 605 c.p.

Il verbo che decide è "abusando". Non basta che l'arresto risulti poi infondato, perché un arresto può essere legittimo e la persona essere comunque prosciolta. Serve che il potere sia stato piegato a una finalità diversa da quella per cui è attribuito. Nella vicenda in esame l'accusa sostiene che l'arresto sia stato costruito, cioè che la situazione di flagranza sia stata provocata: se così fosse, il potere non sarebbe stato esercitato male, sarebbe stato usato per uno scopo che non gli appartiene.

Va segnalato un punto di terminologia, perché ricorre nelle ricostruzioni: la partizione del codice si intitola soltanto "Dei delitti contro la libertà personale". La formula "delitti commessi dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri", che si legge spesso, è una categoria della dottrina e non una rubrica di legge.

draft 5. Falso materiale o falso ideologico: perché la differenza non è accademica

Il codice separa nettamente due modi di falsificare un atto pubblico, e la separazione ha conseguenze pratiche immediate sulla difesa.

NormaChe cosa punisceIn concreto
art. 476 c.p., falsità materialeIl pubblico ufficiale che "forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero"L'atto è contraffatto nella sua genuinità: creato di sana pianta, oppure modificato dopo la formazione. Il documento non è quello che dice di essere
art. 479 c.p., falsità ideologicaIl pubblico ufficiale che, formando o ricevendo un atto, "attesta falsamente" fatti dei quali l'atto è destinato a provare la veritàL'atto è genuino, redatto da chi doveva redigerlo, nelle forme dovute. È il contenuto a essere falso: si attesta come avvenuto ciò che non è avvenuto

L'art. 479 non ha una pena propria: rinvia a quelle dell'art. 476. La differenza, quindi, non sta nella sanzione ma in che cosa l'accusa deve dimostrare e su che cosa la difesa può lavorare. Contestare un falso materiale significa dover provare un intervento sul documento; contestare un falso ideologico significa dover provare che il fatto attestato non corrisponde alla realtà, il che sposta il processo interamente sulla ricostruzione dell'accaduto.

C'è un secondo strato che incide sulla pena. L'art. 476 comma 2 prevede che se la falsità riguarda "un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso" la reclusione sale da tre a dieci anni. Sono gli atti che fanno piena prova secondo gli artt. 2699 e 2700 del codice civile, e diversi verbali redatti da pubblici ufficiali rientrano in questa categoria per la parte che documenta ciò che il verbalizzante ha compiuto o percepito direttamente.

Alcune testate hanno parlato di falso ideologico, il che indirizzerebbe verso l'art. 479. Il capo di imputazione, però, non è pubblico: questa pagina spiega la differenza fra le due ipotesi senza attribuire alla Procura la scelta dell'una o dell'altra.

schedule 6. Perché il carcere può arrivare prima del processo

Qui si concentra l'equivoco più diffuso. La custodia cautelare non è una pena anticipata e non presuppone un giudizio di colpevolezza: serve a neutralizzare un rischio mentre le indagini sono in corso. Per disporla il giudice deve verificare tre cose distinte, e la mancanza di una sola la rende illegittima.

Il primo passaggio è l'art. 273 comma 1 c.p.p.: "Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza". Gravi indizi non equivalgono alla prova richiesta per condannare. Sono un giudizio di elevata probabilità, formulato sugli atti disponibili in quel momento, che non anticipa l'accertamento del dibattimento.

Il secondo passaggio sono le esigenze cautelari dell'art. 274 c.p.p., che ne prevede tre e le pone in alternativa: il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, il pericolo di fuga, il pericolo che vengano commessi ulteriori delitti. Per disporre una misura ne basta una. Nella vicenda in esame, secondo le cronache, ne risultano invocate due, il rischio di inquinamento probatorio e quello di reiterazione. La legge 16 aprile 2015, n. 47 ha irrigidito il requisito: il pericolo deve essere concreto e attuale, non solo astrattamente configurabile.

Il terzo passaggio riguarda specificamente il carcere, ed è quello che viene quasi sempre saltato.

Art. 275, comma 3, primo periodo, codice di procedura penale, testo vigente

"La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate".

Il comma 3-bis aggiunge che il giudice, nel disporre la custodia in carcere, "deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1".

Attenzione a una formula che circola ancora e che oggi è sbagliata. Fino al 2015 il primo periodo diceva che il carcere era possibile "soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". La legge 47/2015 ha sostituito quel testo con quello riportato sopra, che è più esigente: le altre misure vanno valutate anche in combinazione fra loro, e non basta escluderle una per una. Citare la versione vecchia significa citare una norma abrogata.

Il carcere, in questo impianto, è l'ultima possibilità e va motivata come tale. Che nella vicenda in esame una delle posizioni sia stata poi collocata agli arresti domiciliari mentre le altre restavano in carcere non è un dettaglio di cronaca: è il segno che la valutazione va fatta persona per persona, e che il giudice della cautela distingue.

shield 7. Che cosa vale, oggi, per le persone coinvolte

L'art. 27 comma 2 della Costituzione dispone che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". È una regola sull'accertamento, prima ancora che sul linguaggio: finché il processo non è concluso, quello che esiste è un'ipotesi di accusa.

Vale la pena essere precisi su che cosa questa norma faccia e non faccia. L'art. 27 comma 2 vincola i pubblici poteri, non impone il silenzio alla stampa né vieta di raccontare una vicenda giudiziaria. Quello che vieta è di trattare l'accusa come se fosse un accertamento, e in particolare di sostituire alla parola "accusato" la parola che descriverebbe il colpevole. La differenza fra scrivere che a qualcuno viene contestato il peculato e scrivere che qualcuno ha rubato non è una cautela linguistica: è la differenza fra riferire un fatto vero, cioè l'esistenza di un'accusa, e affermarne uno che nessuno ha ancora accertato.

E vale, evidentemente, anche quando le persone accusate appartengono alle forze dell'ordine. Anzi, è proprio in questi casi che la regola si misura, perché è quando l'indignazione è più comprensibile che diventa più facile trattare l'accusa come una sentenza già scritta.

record_voice_over 8. Un dettaglio che dice molto sul funzionamento del sistema

Un elemento della vicenda merita di essere isolato, e riguarda il modo in cui è emersa. Secondo quanto riferito dalla stampa, l'indagine nasce dall'esposto presentato da un avvocato difensore per conto del proprio assistito, cioè della persona arrestata il 16 luglio, che aveva segnalato la scomparsa del contante che portava con sé (Il Messaggero, 6 agosto 2026). Dalla segnalazione all'esecuzione della misura sono passate circa due settimane.

Chi ha sollevato la questione non era in una posizione favorevole. Era una persona con precedenti, appena arrestata, la cui parola valeva poco per definizione. Il fatto che quella parola sia stata raccolta, verificata e abbia prodotto un'indagine dice qualcosa sul sistema che nessuna dichiarazione di principio direbbe altrettanto bene: la difesa tecnica non è un ostacolo all'accertamento, è uno dei modi in cui l'accertamento comincia.

Ed è lo stesso motivo per cui le garanzie processuali vanno riconosciute anche a chi oggi è accusato in questa vicenda. Non sono un privilegio concesso a qualcuno: sono lo strumento che ha permesso di arrivare fin qui.

support_agent 9. Quando conviene farsi assistere, e per fare cosa

Fuori dal caso specifico, ci sono situazioni in cui rivolgersi a un difensore per tempo cambia le opzioni disponibili, e sono più frequenti di quanto si pensi.

Chi riceve una misura cautelare ha strumenti che hanno termini brevi: l'interrogatorio di garanzia è il primo momento in cui la posizione può essere rappresentata al giudice, e il riesame davanti al tribunale della libertà consente una revisione completa del provvedimento. Chi ritiene di avere subito un'irregolarità durante un controllo, un fermo o un arresto può farla verbalizzare e documentare: la vicenda milanese mostra che una segnalazione circostanziata, presentata nelle forme corrette, viene esaminata. Chi svolge una funzione pubblica e si trova indagato per fatti connessi al proprio servizio affronta un procedimento con regole particolari, dove la ricostruzione documentale degli atti conta quanto quella dei fatti.

In tutti questi casi il lavoro utile è lo stesso: capire quale sia esattamente la contestazione, quali termini stiano decorrendo e quali atti esistano già. Lo Studio offre una valutazione della posizione e l'indicazione dei passi possibili, non una previsione dell'esito, che nessuno può dare.

Contenuto divulgativo aggiornato al 10 agosto 2026. Non sostituisce un parere sul caso concreto. I testi normativi citati sono stati verificati su Normattiva alla stessa data; i fatti di cronaca sono riportati come diffusi dalle fonti indicate e riguardano un procedimento in corso, nel quale nessuna responsabilità è stata accertata.

Articoli correlati
Approfondisci con lo Studio

Vuoi una valutazione sul tuo caso?

Il team BCS può aiutarti a trasformare il tema dell'articolo in una strategia operativa concreta.

Richiedi consulenza arrow_outward