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Adozione dal canile: chi risponde se il cane è malato?

Avv. Micaela Malinverno

Se il cane adottato da un canile si ammala, non valgono le garanzie del compratore (art. 1490 c.c.) perché l'affidamento non è una vendita: la strada che regge è la buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.), se chi affidava l'animale conosceva la patologia e l'ha taciuta.. Conta che cosa il canile sapeva.

Adozione dal canile: chi risponde se il cane è malato?
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«Mi hanno dato un cane malato, devono rimborsarmi le cure.» La richiesta è comprensibile e, come è formulata, non trova la norma giusta. Adottare non è comprare, e il modo in cui ci si muove dopo dipende da questa differenza.

In breve

  • Le garanzie del compratore (art. 1490 c.c., Codice del consumo) presuppongono una vendita con un prezzo. L'affidamento da un canile o da un'associazione è, di regola, a titolo gratuito.
  • Per la donazione l'art. 798 c.c. dice che la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, salvo patto speciale o dolo. È il riferimento più vicino, ma parla di «vizi della cosa» ed è scritto per gli oggetti.
  • La strada che regge è la buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.): chi conosceva una patologia e non l'ha comunicata a chi stava decidendo se accogliere l'animale ne risponde.
  • Non si chiede la riduzione di un prezzo, che non c'è: si chiede il risarcimento, cioè le spese veterinarie documentate e collegate a quella omissione.
  • La domanda decisiva non è se l'animale fosse malato, ma se chi lo ha affidato lo sapesse e abbia taciuto.

L'adozione da un canile è una vendita?

Di regola no. I canili sono gestiti dai comuni direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati, con volontari preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti (art. 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281). Chi adotta riceve l'animale a titolo gratuito, talvolta con il rimborso delle spese sostenute dalla struttura.

La qualificazione giuridica dell'affidamento non è però uguale in ogni caso: dipende da chi cede, da come è fatto il modulo di affido e dall'eventuale contributo richiesto. Sul punto preciso, la responsabilità di una struttura che tace una patologia all'affido, non risultano pronunce della Cassazione tra quelle che abbiamo consultato. Per questo il ragionamento che segue parte dalle norme.

Perché non valgono le garanzie del compratore?

Perché presuppongono un contratto di vendita. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Anche il Codice del consumo, che comprende gli animali vivi tra i «beni», disciplina i contratti di vendita tra consumatore e venditore, cioè quelli in cui il consumatore paga o si impegna a pagare il prezzo (art. 128, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Non è un cavillo. È la ragione per cui la maggior parte delle richieste impostate come «reso» non arriva da nessuna parte: manca il contratto a cui quelle garanzie sono agganciate. Se all'adottante è stato chiesto un contributo, la qualificazione va riletta caso per caso, e il modulo di affido conta.

Che cosa dice il codice sulle attribuzioni gratuite?

Il codice lo scrive per la donazione, ed è netto: «Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo» (art. 798 c.c.). Fuori da quei due casi, chi riceve gratuitamente non ha una garanzia da far valere.

Due conseguenze pratiche. La prima: il «patto speciale» può esserci, e il modulo di affido va letto per intero, perché una clausola può aggiungere impegni sulla salute dell'animale. La seconda: il dolo richiede, di regola, la consapevolezza del vizio e la scelta di non comunicarlo, ed è proprio il punto che occorre poter provare.

Perché la norma sui vizi stona con gli animali?

Perché parla di «vizi della cosa», ed è stata scritta pensando agli oggetti. Applicarla a un animale è un adattamento che stona, e non è un dettaglio di stile: è il motivo per cui la strada utile è un'altra, e conviene imboccarla subito. Il tema del rapporto fra animali e categorie del codice è più ampio, e lo abbiamo affrontato anche in esseri senzienti non vuol dire soggetti di diritto.

Qual è la strada che regge?

La buona fede nelle trattative: «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede» (art. 1337 c.c.). Chi conosceva una patologia e non l'ha comunicata a chi stava decidendo se accogliere l'animale ha violato quel dovere, e ne risponde.

Che cosa si chiede, in concreto? Non la riduzione di un prezzo, perché un prezzo non c'è. Si chiede il risarcimento: le spese veterinarie sostenute per una condizione che era nota e taciuta, documentate e collegate a quella specifica omissione. È una richiesta più stretta di quella che l'adottante ha in mente, ma sta in piedi.

Che cosa bisogna poter dimostrare?

Chi agisce deve provare i fatti su cui fonda la richiesta. Il materiale su cui la risposta si costruisce, o cade, è questo.

Che cosa serve provareCon quali documenti, di solito
Che la patologia esisteva già al momento dell'affidoCartella veterinaria, eventuali controlli fatti prima dell'affido, referti successivi che ne indicano l'origine
Che chi affidava la conoscevaCartelle e schede sanitarie del canile, registri interni, comunicazioni scambiate
Che l'ha taciuta a chi decidevaModulo di affido, messaggi, ciò che è stato detto o non detto prima della firma
Che le spese sono collegate a quella omissioneFatture, referti, prescrizioni, con date e causale

Che cosa chiedere prima dell'affido?

Il modo più efficace di prevenire questa vicenda non è giuridico: è chiedere prima dell'affido la documentazione sanitaria completa e farsela consegnare per iscritto. Da quel momento il silenzio di qualcuno diventa dimostrabile.

Prima di firmare il modulo di affido

  • Chiedere la documentazione sanitaria completa dell'animale e farsela consegnare per iscritto.
  • Chiedere se risultano patologie note o in corso di accertamento, e farsi rispondere per iscritto.
  • Leggere il modulo per intero: una clausola può aggiungere impegni o escluderli (il «patto speciale» dell'art. 798).
  • Far visitare l'animale da un veterinario subito dopo l'affido: fissa lo stato di salute di partenza.
  • Conservare moduli, messaggi e referti in un unico fascicolo.

E se il canile non sapeva della malattia?

Allora il quadro cambia. Senza consapevolezza di chi affidava, in assenza di un patto speciale, la regola delle attribuzioni gratuite esclude la garanzia per i vizi e non c'è un omesso avvertimento da contestare. Ciò non toglie che la lettura del modulo e delle informazioni date prima dell'affido resti decisiva, e che ogni situazione abbia i propri fatti.

Se vuoi capire come impostare il tuo caso, trovi come lavoriamo nella nostra pagina sul diritto degli animali. Se vuoi valutarlo con noi, prenota un colloquio. Sugli aspetti della vita con un cane in casa, leggi anche il regolamento di condominio e il contratto di affitto.

Domande frequenti

Posso «restituire» il cane adottato se si ammala?

Non c'è, per l'affidamento gratuito, una garanzia del compratore da far valere come per i beni venduti. Può esserci una clausola del modulo di affido, e la restituzione può comunque essere concordata con la struttura: va letto il modulo e valutata la situazione.

Valgono le tutele del Codice del consumo?

Il Codice del consumo disciplina i contratti di vendita tra consumatore e venditore, e tra i beni comprende gli animali vivi (art. 128 D.Lgs. 206/2005). Un affidamento gratuito non è una vendita. Se nel caso concreto è stato pagato un corrispettivo, la qualificazione va riletta.

Quali spese si possono chiedere?

Quelle documentate e collegate all'omissione: le cure veterinarie per una condizione che era nota a chi ha affidato l'animale e non è stata comunicata, non qualunque spesa sostenuta per l'animale.

Che cosa conviene chiedere prima di adottare?

La documentazione sanitaria completa, consegnata per iscritto, e la conferma scritta che non risultano patologie note. È ciò che rende dimostrabile un eventuale silenzio.

Fonti

  • Codice civile, artt. 798, 1337, 1490. Normattiva.
  • Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, art. 4. Normattiva.
  • D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, art. 128. Normattiva.
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