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Hai investito un animale: cosa devi fare per legge?

Avv. Micaela Malinverno

Se in un incidente resta danneggiato un animale d'affezione, da reddito o protetto, chi ha contribuito all'incidente deve fermarsi e attivare ogni misura idonea al soccorso (art. 189, comma 9-bis, Codice della strada), pena una sanzione da 421 a 1.691 euro. Le altre persone coinvolte rischiano da 85 a 337 euro.

Hai investito un animale: cosa devi fare per legge?
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Si pensa all'obbligo di fermarsi come a una regola che riguarda le persone ferite. Dal comma 9-bis dell'art. 189 vale anche per gli animali, e riguarda due posizioni diverse: chi ha causato l'incidente e chi era semplicemente coinvolto.

In breve

  • Chi, in un incidente ricollegabile al suo comportamento, causa un danno a un animale d'affezione, da reddito o protetto deve fermarsi e porre in atto ogni misura idonea a un tempestivo intervento di soccorso (art. 189, comma 9-bis, Codice della strada).
  • Se non lo fa, la sanzione amministrativa va da 421 a 1.691 euro.
  • Anche le persone coinvolte nell'incidente devono attivarsi per il soccorso: qui la sanzione va da 85 a 337 euro. Non occorre aver urtato l'animale.
  • L'obbligo vale per gli animali d'affezione, da reddito o protetti, non per «gli animali» in senso generico.
  • È un obbligo di legge con una sanzione propria: non dipende dalla gentilezza né dall'esito delle cure.

Cosa dice l'art. 189, comma 9-bis, del Codice della strada?

Il comma 9-bis ha due obblighi, in quattro periodi, e si legge meglio separandoli. Il primo periodo riguarda l'«utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti»: ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che hanno subito il danno (art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il secondo periodo prevede la sanzione. Il terzo e il quarto riguardano le persone coinvolte.

Chi ha l'obbligo di fermarsi?

L'utente della strada il cui comportamento è collegabile all'incidente. La formula è la stessa del comma 1 dello stesso articolo, quello sulle persone ferite, ed è volutamente ampia: «comunque ricollegabile» non richiede che l'urto sia stato colpa esclusiva di chi guida. Chi investe l'animale, ma anche chi con la sua condotta ha contribuito all'incidente, rientra nel perimetro.

Il testo non dice che l'obbligo dipenda dalla gravità del danno o dalla possibilità concreta di salvare l'animale: dipende dal fatto che un danno ci sia stato.

Il secondo obbligo: riguarda anche chi non ha investito nulla?

Sì. Il terzo periodo dice che «le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso». Non c'è il nesso con il comportamento e non c'è l'obbligo di fermarsi come tale: c'è l'obbligo di attivarsi.

Il testo non elenca chi siano le «persone coinvolte». Una lettura ragionevole comprende chi si trova nel veicolo e gli altri utenti presenti sul posto; su questa lettura non c'è, qui, una pronuncia verificata, quindi va presa per quello che è. L'elemento certo è la sanzione, più bassa: da 85 a 337 euro.

ChiChe cosa deve fareSanzione se non lo fa
Utente della strada, incidente ricollegabile al suo comportamentoFermarsi e porre in atto ogni misura idonea a un tempestivo soccorsoDa 421 a 1.691 euro
Persone coinvolte nell'incidentePorre in atto ogni misura idonea a un tempestivo soccorsoDa 85 a 337 euro

Gli importi sono quelli del testo consultato su Normattiva il 26 ottobre 2026. Le sanzioni del Codice della strada sono soggette ad adeguamento periodico: prima di citare una cifra, vale la pena controllare che sia ancora quella.

Quali animali sono coperti dall'obbligo?

Quelli che la norma indica: animali d'affezione, da reddito o protetti. Non c'è scritto «qualsiasi animale». La formula lascia fuori, per esempio, gli animali selvatici non protetti. Se l'animale di cui si parla rientri in una delle tre categorie è una domanda di fatto, da vedere caso per caso.

Che cosa significa «misura idonea al soccorso»?

La legge non elenca le misure. Parla di ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso: la lettura naturale è che l'obbligo sia di attivarsi perché l'animale riceva aiuto in tempi utili, non di curarlo di persona né di sostenere ogni spesa. Quale misura fosse idonea nel caso concreto (chiamare i servizi, avvertire il proprietario se noto, restare sul posto) si valuta sui fatti: è il punto su cui, se c'è una contestazione, si discute.

È un reato? E chi paga le cure veterinarie?

Sono due domande diverse. La mancata attivazione di cui al comma 9-bis è punita con una sanzione amministrativa, non con una pena. Altro è il maltrattamento di animali, che l'art. 544-ter del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro quando una lesione è cagionata «per crudeltà o senza necessità»: un incidente involontario non è, di per sé, questo.

Sul risarcimento al proprietario dell'animale valgono le regole della responsabilità da circolazione (art. 2054 c.c.): il conducente risarcisce il danno prodotto dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Come queste regole si applicano al singolo caso, e con quale prova, dipende dai fatti e non si risolve in una regola generale.

Cosa fare se capita: una traccia pratica

Non è un parere sul singolo caso, ma l'ordine in cui la norma suggerisce di muoversi:

  • fermarsi in sicurezza, subito, senza aspettare di capire se l'animale è grave;
  • attivare un soccorso: i servizi competenti della zona, il proprietario se identificabile;
  • restare sul posto finché il soccorso è arrivato o l'animale è stato preso in carico;
  • annotare luogo, ora e circostanze, e conservare ogni comunicazione fatta;
  • se ci sono contestazioni o richieste di risarcimento, evitare dichiarazioni e farsi seguire da chi conosce la materia.

Se ti serve una valutazione sul tuo caso

Quando l'animale ha un proprietario, l'incidente apre un tema di responsabilità e di prova che dipende dai fatti. Per una valutazione puoi guardare la pagina dello studio sul diritto degli animali. Sul tema sono già in linea anche cane alla catena: tra le prime multe della Legge Brambilla e gatti randagi: chi risponde delle loro colonie.

Domande frequenti

Se l'animale scappa dopo l'urto, devo comunque fermarmi?

Sì, se il danno all'animale c'è stato: l'obbligo di fermarsi e di porre in atto misure idonee non dipende dal fatto che l'animale resti sul posto, ma dal danno derivato dall'incidente.

Se non l'ho investito ma ero in macchina con chi guidava?

Il terzo periodo del comma 9-bis riguarda le persone coinvolte nell'incidente e impone di porre in atto ogni misura idonea al soccorso. La sanzione prevista va da 85 a 337 euro.

Vale anche per un cinghiale o per una volpe?

La norma parla di animali d'affezione, da reddito o protetti. Per un animale selvatico non protetto il testo non prevede l'obbligo; per uno protetto sì. Se rientri in una categoria o nell'altra si verifica sul caso.

Quanto si rischia se non mi fermo?

Una sanzione amministrativa da 421 a 1.691 euro per chi ha il comportamento ricollegabile all'incidente, da 85 a 337 euro per le altre persone coinvolte (testo consultato il 26 ottobre 2026). Non è prevista una pena detentiva per questa omissione.

L'obbligo è lo stesso previsto per le persone ferite?

No. Per le persone il Codice della strada prevede conseguenze penali, nei commi 6 e 7 dello stesso articolo. Per gli animali il comma 9-bis prevede una sanzione amministrativa.

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