Il no della banca, spesso, non arriva mai come un no. Arriva come «le conviene un altro prodotto», come «torni quando ha l'appuntamento», come una procedura informatica che non accetta il documento che hai in mano. Il 5 agosto 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di offerta del conto di base e, in allegato, gli Orientamenti di Vigilanza sul comportamento degli intermediari. Nel documento si legge che le analisi dell'Istituto hanno evidenziato numerosi casi in cui l'accesso al prodotto è «ostacolato o scoraggiato in modo ingiustificato». Vediamo di che diritto si tratta, dove finisce, e che cosa cambia da qui al 30 novembre.
account_balance 1. Che cos'è il conto di base e perché non è un prodotto come gli altri
Il conto di pagamento con caratteristiche di base, che tutti chiamano conto di base, è entrato nel Testo Unico Bancario (TUB, il decreto legislativo che raccoglie la disciplina dell'attività bancaria) con il recepimento della direttiva 2014/92 in materia di conti di pagamento, nota come PAD, Payment Accounts Directive. La disciplina sta agli articoli 126-noviesdecies e seguenti del TUB.
Il meccanismo è lineare: un conto di pagamento che consente di eseguire un determinato numero di operazioni senza addebito di spese, a fronte del pagamento di un canone annuale onnicomprensivo. Il canone non è libero. Deve essere coerente con la finalità di inclusione finanziaria dello strumento, e per le fasce di clientela con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o redditi da pensione inferiori a soglie definite con decreto ministeriale il conto deve essere gratuito.
Detto in modo diretto: non è un'offerta commerciale che l'intermediario decide se tenere a scaffale. È uno strumento di inclusione finanziaria, e questa è la ragione per cui la vigilanza se ne occupa.
groups 2. Chi ha diritto ad averlo, e chi è obbligato a offrirlo
La disciplina riconosce un diritto individuale dei consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione europea a ottenere l'apertura del conto di base. A quel diritto corrisponde un obbligo, e l'obbligo ha destinatari precisi: banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) abilitati a offrire servizi collegati a un conto di pagamento.
Il perimetro dei beneficiari è più largo di come viene spesso letto in filiale. Negli Orientamenti la Banca d'Italia si attende che la normativa interna degli operatori chiarisca che l'obbligo riguarda i consumatori legalmente soggiornanti non solo in Italia, ma in tutto il territorio dell'Unione europea, compresi quelli senza fissa dimora, i rifugiati e i richiedenti asilo.
C'è poi una precisazione che vale la pena leggere due volte. Le valutazioni generiche legate alla situazione personale ed economico-patrimoniale del richiedente non possono giustificare il rifiuto dell'apertura. Quelle valutazioni servono ad altro: a verificare se spettano le agevolazioni previste per il conto, non ad aprire o chiudere la porta.
Un ultimo elemento sta in nota nel documento, ma nella pratica pesa. L'obbligo si considera assolto se l'intermediario ha già a catalogo un conto di pagamento che non prevede costi a carico del consumatore per le operazioni incluse nel conto di base. In quel caso, però, il foglio informativo deve specificare che quel prodotto sostituisce il conto di base ed è soggetto alla relativa disciplina.
La cosa da tenere ferma. Il conto di base non è una concessione dell'intermediario: è un diritto individuale riconosciuto dal TUB, e dall'altra parte c'è un obbligo di offerta. Un prodotto alternativo può prenderne il posto solo se non ha costi per le operazioni incluse e se il foglio informativo dichiara che ne segue la disciplina.
shield 3. Dove finisce l'obbligo: l'antiriciclaggio, valutato caso per caso
L'obbligo di offerta non è assoluto. Il documento lo dice in una riga: trova un limite nella disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È un limite vero, non una formula di stile.
Il punto è come quel limite viene usato. Gli Orientamenti chiedono che le valutazioni rilevanti su questo fronte siano effettuate caso per caso, in modo proporzionato, tenendo conto delle caratteristiche del singolo consumatore e dell'operatività concretamente attesa. E aggiungono due paletti espliciti: niente automatismi, e nessun rifiuto fondato esclusivamente sull'appartenenza del cliente a categorie generalmente considerate più rischiose.
La distinzione è tutta qui. Una verifica antiriciclaggio condotta sul singolo caso è l'applicazione della legge. Un filtro che scarta una categoria di persone in blocco è un'altra cosa, ed è esattamente ciò che la vigilanza indica come ostacolo ingiustificato.
fact_check 4. Che cosa ha trovato la vigilanza allo sportello
Nel documento la Banca d'Italia scrive che in Italia la diffusione del conto di base tra i consumatori è ancora limitata, anche nel confronto con altri paesi dell'Unione europea, e che le analisi svolte hanno fatto emergere casi numerosi di accesso ostacolato o scoraggiato senza ragione. Le criticità elencate sono cinque, e messe in fila raccontano un percorso a ostacoli che comincia molto prima del rifiuto formale.
- Il conto di base non inserito nel catalogo dei prodotti offerti, oppure incompleto nei servizi essenziali collegati.
- Carenze nella normativa interna, ad esempio sulle caratteristiche del prodotto e sulla clientela destinataria, nella documentazione di trasparenza e nell'assistenza al consumatore.
- Scarsa conoscenza del prodotto da parte del personale della rete, e conto non prospettato ai clienti vulnerabili.
- Resistenze ingiustificate all'apertura verso chi ne ha potenzialmente diritto: non residenti ma legalmente soggiornanti nell'Unione europea, persone ricondotte genericamente a categorie considerate ad alto rischio di riciclaggio, persone in condizioni patrimoniali e finanziarie precarie.
- Limiti delle procedure informatiche, che non consentono l'apertura a chi possiede documenti legittimi ma diversi da quelli gestiti di norma: il codice fiscale provvisorio non alfanumerico, la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno.
Alle risultanze della vigilanza si aggiungono le segnalazioni dei consumatori e delle associazioni di categoria, che indicano difficoltà a ottenere l'apertura, mancanza di trasparenza nelle motivazioni del rifiuto e proposta di prodotti alternativi più costosi per il cliente.
rule 5. Le aspettative della Banca d'Italia, in quattro aree
Un orientamento di vigilanza non crea un obbligo nuovo: dice come l'autorità si aspetta che l'obbligo esistente venga rispettato. Qui le aspettative sono raggruppate in quattro aree, e il filo che le tiene insieme è la formula usata nella comunicazione, «correttezza sostanziale dei rapporti con la clientela»: conta il risultato per chi chiede il conto, non la disponibilità astratta del prodotto.
| Area | Che cosa si attende la vigilanza |
|---|---|
| Normativa interna | Perimetro dei beneficiari chiarito fino a tutta l'Unione europea; nessun rifiuto fondato su valutazioni generiche della situazione economica; antiriciclaggio valutato caso per caso; conto di base sempre prospettato, anche quando si offrono conti alternativi, evidenziando le diverse condizioni |
| Processi e procedure | Applicativi capaci di gestire documenti non ordinari; comunicazione tempestiva e motivata della mancata apertura; gestione strutturata di doglianze, rinunce in istruttoria e altri segnali di difficoltà; flussi informativi periodici agli organi aziendali |
| Modalità di offerta | Pubblicità specifica del prodotto e della gratuità per i clienti vulnerabili su siti, app e locali aperti al pubblico; formazione della rete di vendita; valutazione del passaggio senza oneri aggiuntivi per i correntisti che hanno diritto al conto di base gratuito |
| Controlli | Verifiche periodiche delle funzioni di controllo sulla correttezza sostanziale dei comportamenti di chi vende, sull'adeguatezza di procedure e applicativi e sul rispetto della normativa interna |
gavel 6. Il rifiuto va comunicato e motivato, e va detto dove rivolgersi
Fra le aspettative ce n'è una che riguarda direttamente chi resta fuori. Gli Orientamenti chiedono procedure che assicurino la comunicazione tempestiva al consumatore della mancata apertura del conto, con l'indicazione delle motivazioni del rifiuto e con l'informazione sulla possibilità di rivolgersi alla Banca d'Italia o all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria) per la tutela dei propri diritti.
L'obbligo di motivare ha un'eccezione dichiarata: restano fuori i casi legati a ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di antiriciclaggio. È un'eccezione che si spiega da sé, e non trasforma il silenzio in regola per tutto il resto.
Le condizioni per accedere al ricorso all'ABF hanno presupposti propri, che vanno verificati volta per volta. Qui interessa il principio: un rifiuto non dovrebbe restare un fatto senza spiegazione e senza un indirizzo a cui rivolgersi.
event 7. Le scadenze per gli intermediari: il 30 novembre 2026
Gli Orientamenti si chiudono con una parte su azioni correttive e tempistiche, e quella parte contiene una data. Non riguarda i consumatori, riguarda l'organizzazione interna di chi il conto lo deve offrire.
| Adempimento | Chi | Quando |
|---|---|---|
| Verifica della piena coerenza di assetti, procedure e prassi con le previsioni normative e con le aspettative della vigilanza | Funzione di Compliance e Internal Audit (conformità e revisione interna), per le rispettive competenze | Entro il 30 novembre 2026 |
| Relazione interna sugli esiti degli accertamenti, con evidenza di eventuali carenze e delle azioni rimediali | Approvazione del Consiglio di Amministrazione, o dell'organo di governo corrispondente | All'esito della verifica |
| Comunicazione delle carenze residue con il piano di rimedio approvato in allegato | Consiglio di Amministrazione, alla Banca d'Italia via PEC (Posta Elettronica Certificata) | Sulle carenze ancora presenti al 30 novembre 2026 |
Per un intermediario la conseguenza pratica è che la verifica si sposta dal catalogo al comportamento: non basta poter dimostrare che il prodotto esiste, serve poter dimostrare che chi lo ha chiesto è stato trattato come prevede la disciplina.
checklist 8. Cosa può fare, in concreto, chi si è sentito dire di no
Nessuna di queste mosse costa denaro, e tutte servono a trasformare un colloquio in un fatto documentato.
- Chiedere il prodotto con il suo nome: l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, non «un conto che costi poco».
- Mettere la richiesta per iscritto, con una data, e chiedere che la risposta arrivi nella stessa forma.
- Conservare tutto quello che resta del passaggio: modulo, ricevuta, messaggi di posta elettronica, data e filiale.
- Se il conto non viene aperto, chiedere che il rifiuto sia comunicato con le sue motivazioni.
- Se la risposta non arriva o non regge, valutare la segnalazione alla Banca d'Italia oppure il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
- Se si rientra nelle fasce per cui il conto è gratuito, verificare quali soglie sono in vigore e procurarsi la documentazione che lo dimostra.
In pratica. Senza traccia scritta, sul piano probatorio quella richiesta non è mai esistita. Non è un cavillo: è la differenza fra una posizione che si può discutere e il ricordo di una conversazione allo sportello.
warning 9. Che cosa questi Orientamenti non dicono
Un documento di vigilanza fa notizia proprio per quello che non è, e conviene fissare i confini.
- Non creano un diritto nuovo. Il diritto al conto di base sta nel TUB dal recepimento della direttiva 2014/92. Gli Orientamenti dicono come la vigilanza si aspetta che quell'obbligo venga rispettato.
- Non rendono illegittimo ogni rifiuto. Il limite antiriciclaggio resta, e resta la valutazione sul singolo caso.
- Non aprono un termine a favore del consumatore. Il 30 novembre 2026 è una scadenza interna agli intermediari, non una data entro cui il singolo deve muoversi.
- Non attribuiscono automaticamente un ristoro a chi in passato non è riuscito ad aprire il conto. Se un comportamento sia stato illegittimo, e con quali conseguenze, si valuta sui fatti e sui documenti del singolo rapporto.
- Non fissano soglie di reddito o di ISEE. Quelle sono rimesse a decreto ministeriale e vanno verificate nella versione in vigore al momento in cui si chiede il conto.
Come possiamo aiutarti. Assistiamo consumatori e famiglie nei rapporti con banche e prestatori di servizi di pagamento: lettura del rifiuto e della documentazione contrattuale, richieste e diffide scritte, reclamo all'intermediario, segnalazione alla Banca d'Italia e ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Se ti è stata negata l'apertura di un conto, prenota una consulenza per una valutazione della tua posizione e dei passi possibili.
help Domande frequenti
La banca può rifiutarmi il conto di base?
La disciplina del TUB riconosce ai consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione europea un diritto individuale a ottenere l'apertura del conto di base, e all'intermediario un obbligo di offerta. L'obbligo trova un limite nella disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Negli Orientamenti del 5 agosto 2026 la Banca d'Italia precisa che quelle valutazioni vanno fatte caso per caso, senza automatismi e senza rifiuti fondati solo sull'appartenenza a categorie considerate più rischiose.
Il conto di base è sempre gratuito?
No. Di regola prevede un canone annuale onnicomprensivo, a fronte del quale un determinato numero di operazioni non comporta addebito di spese. Il canone deve essere coerente con la finalità di inclusione finanziaria. Per le fasce di clientela con ISEE o redditi da pensione inferiori alle soglie definite con decreto ministeriale il conto deve invece essere gratuito.
Devo essere residente in Italia per averlo?
Il diritto è riconosciuto ai consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione europea. Negli Orientamenti la Banca d'Italia si attende che gli intermediari chiariscano nella propria normativa interna che l'obbligo copre chi soggiorna legalmente in tutto il territorio dell'Unione, comprese le persone senza fissa dimora, i rifugiati e i richiedenti asilo.
Che cosa devono fare le banche entro il 30 novembre 2026?
Entro quella data le funzioni di Compliance e Internal Audit devono verificare, per le rispettive competenze, la coerenza di assetti, procedure e prassi con la normativa e con le aspettative della vigilanza. Gli esiti confluiscono in una relazione interna, con le eventuali carenze e le azioni rimediali, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che informa la Banca d'Italia delle carenze ancora presenti allegando il piano di rimedio.
Mi hanno detto di no senza spiegazioni: dove posso rivolgermi?
Gli Orientamenti chiedono agli intermediari di comunicare tempestivamente la mancata apertura indicandone le motivazioni, salvo le eccezioni legate a ordine pubblico, pubblica sicurezza e antiriciclaggio, e di informare il consumatore della possibilità di rivolgersi alla Banca d'Italia o all'Arbitro Bancario Finanziario. Il primo passo utile resta mettere per iscritto la richiesta e la contestazione, così che restino una data e un documento.