In questo articolo vediamo cosa prevede il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) quando lo stipendio è già pignorato e il debitore chiede di accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'ex piano del consumatore: la sospensione delle esecuzioni durante la procedura, gli effetti dell'omologa, la sorte della cessione del quinto e dei crediti già assegnati dal giudice dell'esecuzione.
Il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), l'ex "Piano del Consumatore" (introdotto dalla L. 3/2012) ha assunto la denominazione di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore.
Si tratta di uno strumento legale riservato alle persone fisiche con debiti estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Permette di proporre ai creditori un pagamento parziale e rateizzato, proporzionato alle reali capacità economiche del debitore, garantendo le risorse necessarie per un tenore di vita dignitoso. Il nuovo Codice ha reso questa procedura più snella e maggiormente protettiva nei confronti del reddito.
Sospendere un pignoramento in corso: requisiti e procedura
L'avvio di un pignoramento in busta paga non è una condanna definitiva. La legge prevede meccanismi specifici per fermare le procedure esecutive, evitando che un singolo creditore assorba le uniche risorse disponibili, a danno del debitore e degli altri creditori.
I requisiti di accesso
Per attivare la procedura e bloccare il pignoramento in corso, è necessario soddisfare tre requisiti:
- Qualifica di consumatore: I debiti devono derivare da esigenze personali o familiari (mutui, prestiti, carte revolving).
- Stato di sovraindebitamento: Oggettivo squilibrio tra i debiti e il patrimonio/reddito prontamente liquidabile.
- Meritevolezza: Assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare la propria situazione debitoria.
L'iter per bloccare le trattenute
La sospensione in busta paga richiede una procedura formale:
- Nomina dell'OCC: Affidamento a un Organismo di Composizione della Crisi per la redazione del piano e l'attestazione di fattibilità.
- Deposito in Tribunale: Presentazione del piano al Tribunale di residenza.
- Istanza di sospensione: Richiesta al Giudice di sospendere le procedure esecutive in corso (incluso il pignoramento).
- Provvedimento del Giudice: Se ricorrono le condizioni di ammissibilità, con il decreto di apertura il Giudice, su istanza del debitore, può sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, compreso il pignoramento dello stipendio (art. 70, comma 4, CCII).
Gli effetti dell'omologa sul pignoramento dello stipendio
Mentre la sospensione è una misura protettiva che dura finché la procedura è in corso, l'omologa del piano è la sentenza con cui il Giudice, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, lo approva e dichiara chiusa la procedura (art. 70, comma 7, CCII).
Con l'omologazione il credito del creditore pignorante, come quello degli altri creditori, viene soddisfatto nei tempi e nella misura indicati dal piano. Nella fase di esecuzione è il Giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto al piano, ad autorizzare lo svincolo delle somme e a ordinare la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti e di ogni altro vincolo (art. 71, comma 2, CCII).
Tempistiche di sblocco della busta paga
La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi nell'area dedicata del sito del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 70, comma 8, CCII). Perché le trattenute cambino in concreto, il provvedimento deve arrivare al datore di lavoro, che come terzo pignorato si attiene a quanto disposto dal Giudice: i tempi pratici dipendono da questa comunicazione, che conviene curare subito.
Omologa e ordinanza di assegnazione: cosa ha detto la Corte costituzionale
Può accadere che il creditore, prima della domanda, abbia già ottenuto dal giudice dell'esecuzione l'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio. Ci si è chiesti se quel debito possa essere ridotto e ristrutturato con il piano, come accade per la cessione volontaria del quinto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 2022 (decisa il 26 gennaio e depositata il 10 marzo 2022), ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Livorno, chiarendo come va letta la norma: l'assegnazione disposta dal giudice, come di regola la cessione volontaria, non estingue il debito finché il creditore non riscuote (art. 2928 c.c.), e per questo anche il debito per cui è già stata emessa l'ordinanza di assegnazione può essere falcidiato e ristrutturato con il piano.
La sentenza riguarda l'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012, la disciplina previgente; l'art. 67, comma 3, del Codice della crisi, oggi in vigore, contiene la stessa formula. L'esito del singolo caso dipende comunque dal contenuto del piano e dalla valutazione del tribunale.
Falcidia della cessione del quinto: cosa prevede il Codice
Anche la cessione del quinto dello stipendio, che è un contratto e non un'esecuzione forzata, può entrare nel piano. L'art. 67, comma 3, CCII prevede che la proposta possa contemplare la falcidia (cioè la riduzione) e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, oltre che dalle operazioni di prestito su pegno.
La possibilità era stata introdotta nella legge n. 3 del 2012 (art. 8, comma 1-bis) dal decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione, e oggi è scritta nel Codice della crisi: il piano può quindi intervenire anche su un contratto che il debitore aveva sottoscritto volontariamente.
| Caratteristica | Pignoramento dello Stipendio | Cessione del Quinto e Deleghe |
|---|---|---|
| Natura del debito | Azione esecutiva forzata (subìta) | Contratto volontario |
| In pendenza di piano | Sospensione disposta dal Giudice | Su istanza del debitore, il giudice può disporre «le altre misure idonee» a conservare il patrimonio (art. 70, comma 4, secondo periodo, CCII) |
| Effetti dell'Omologa | Il credito è pagato nei tempi e nella misura del piano; il Giudice autorizza lo svincolo delle somme | Il debito può essere ridotto e ristrutturato secondo il piano (falcidia) |
| Riferimenti | Art. 70, commi 4 e 7, e art. 71 CCII; Corte cost. n. 65/2022 se c'è già l'ordinanza di assegnazione | Art. 67, comma 3, CCII |
Conclusioni: l'importanza dell'assistenza specializzata
Le norme del Codice della crisi, lette insieme alla sentenza n. 65 del 2022 della Corte costituzionale, fanno del piano di ristrutturazione dei debiti uno strumento concreto per liberare la busta paga e rimettere in ordine la propria posizione.
Tuttavia, il Codice della Crisi è una materia altamente tecnica. Errori nella strutturazione del piano o nella dimostrazione dei requisiti di meritevolezza portano al rigetto dell'istanza e al proseguimento del pignoramento.
Per tutelare il proprio reddito conviene farsi assistere da un avvocato, che valuti la situazione e prepari con l'OCC (Organismo di composizione della crisi) un piano documentato e sostenibile da presentare in Tribunale.
Fonti
- Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), art. 2 — definizioni di sovraindebitamento e consumatore
- Codice della crisi, art. 67 — ristrutturazione dei debiti del consumatore e falcidia della cessione del quinto
- Codice della crisi, art. 68 — presentazione della domanda tramite l'OCC
- Codice della crisi, art. 69 — condizioni soggettive ostative
- Codice della crisi, art. 70 — sospensione delle esecuzioni e omologazione del piano con sentenza
- Codice della crisi, art. 71 — esecuzione del piano e svincolo delle somme
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 — disciplina previgente del piano del consumatore
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 4-ter (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) — introduzione dell'art. 8, comma 1-bis, nella L. 3/2012
- Codice civile, art. 2928 — assegnazione di crediti
- Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 2022 — falcidia del credito oggetto di ordinanza di assegnazione nel piano del consumatore