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Prelievo AWP 2015: il gestore può riavere quanto versato in più?

Avv. Vincenzo Sapone

Sì, secondo il Tribunale di Roma: con sentenza del 26 ottobre 2026 la concessionaria Global Starnet Limited è stata condannata a restituire alla Fedelgiochi s.r.l. in liquidazione 74.840,37 euro versati in più come quota del prelievo della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, c. 649). Quanto versato oltre i 111.840,65 euro dovuti è indebito (art. 2033 c.c.).

Prelievo AWP 2015: il gestore può riavere quanto versato in più?
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In breve

  • Il 26 ottobre 2026 il Tribunale di Roma (XVII sezione civile, RG 47044/2022) ha condannato la concessionaria a restituire al gestore 74.840,37 euro, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
  • Il gestore doveva 1.177,27 euro per ciascuno dei 95 apparecchi, cioè 111.840,65 euro, già versati integralmente. Il ricalcolo del marzo 2016 portava la quota a 1.965,06 euro per apparecchio, senza che i criteri siano mai stati chiariti.
  • La L. 208/2015 (art. 1, commi 920 e 921) ha chiarito la ripartizione del prelievo fra gli operatori della filiera. Non ha toccato il criterio con cui si determina l'onere dei concessionari.
  • Il ritardo nel pagamento di una rata non cambia il riparto: comporta solo la perdita della riduzione premiale, 77,27 euro per apparecchio.
  • Quanto pagato in eccesso è un pagamento indebito, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Che cosa ha deciso il Tribunale di Roma?

Il Tribunale di Roma, XVII sezione civile (giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi), ha condannato Global Starnet Limited, concessionaria per gli apparecchi AWP, a restituire alla Fedelgiochi s.r.l. in liquidazione la somma di 74.840,37 euro, indebitamente percepita come quota del prelievo straordinario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Sulla somma decorrono gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che l'importo dovuto dal gestore a titolo di prelievo 2015 era pari a 111.840,65 euro, e ha posto a carico della concessionaria i quattro quinti delle spese di lite. La sentenza, decisa il 26 ottobre 2026, è di primo grado: nasce da un giudizio di ripetizione di indebito promosso nel 2022 con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e proseguito con rito ordinario.

Come nasce la controversia sul prelievo 2015?

Tra le parti era in vigore dal 2007 un contratto per la raccolta del gioco con gli apparecchi AWP (Amusement With Prizes), cioè quelli di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Con nota del 9 febbraio 2015 la concessionaria quantificò la quota del prelievo a carico del gestore in 1.177,27 euro per ciascuno dei 95 apparecchi di sua pertinenza, per complessivi 111.840,65 euro da versare in dieci rate. Il gestore li ha pagati integralmente.

Nel marzo 2016 la stessa concessionaria comunicò un ricalcolo, a 1.965,06 euro per apparecchio, senza chiarire i criteri adottati: non li ha chiariti neppure nel corso del giudizio, osserva il Tribunale. Il gestore, al solo fine di ottenere l'autorizzazione alla cessione del contratto, ha versato la differenza con espressa riserva di ripetizione.

VoceImporto
Quota per apparecchio comunicata il 9 febbraio 20151.177,27 euro
Apparecchi riferibili al gestore95
Totale dovuto e versato integralmente111.840,65 euro
Quota per apparecchio dopo il ricalcolo del marzo 20161.965,06 euro
Somma di cui il Tribunale ordina la restituzione74.840,37 euro
Riduzione premiale persa per il ritardo di una rata77,27 euro per apparecchio

Cosa prevedono la Legge di Stabilità 2015 e la norma interpretativa?

Il prelievo nasce dall'art. 1, comma 649, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015): una maggiore entrata patrimoniale a carico del comparto del gioco lecito. Come ricostruisce la sentenza, i concessionari dovevano versare 500 milioni di euro l'anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi a loro riferibili al 31 dicembre 2014 (così il decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, del 15 gennaio 2015), e ripartire le somme residue con gli altri operatori della filiera rinegoziando i contratti.

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha poi abrogato quel comma 649 (art. 1, comma 920) e, al comma 921, ne ha dato interpretazione autentica: la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera "in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso", sulla base dei relativi accordi contrattuali e tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

Il punto che decide la causa

La norma interpretativa non è intervenuta sul criterio con cui si determina l'onere dei concessionari, che resta proporzionale al numero di apparecchi riferibili al 31 dicembre 2014. È intervenuta solo sulla ripartizione interna fra gli operatori della filiera (gestori ed esercenti), affidata a un criterio fissato dalla legge e senza più necessità di rinegoziare i contratti.

Perché il ricalcolo del 2016 non regge?

Per il Tribunale il ricalcolo non trova fondamento nella norma sopravvenuta. La concessionaria aveva già applicato, fin dalla nota del febbraio 2015, il criterio di riparto che la L. 208/2015 ha poi fissato: ancorava gli importi dovuti dal gestore ai compensi previsti dal contratto in vigore, e la legge del 2015 non ha introdotto alcun onere maggiore rispetto a quanto già quantificato. Di qui l'inesistenza di una causa giustificativa dell'aumento.

Nemmeno il ritardo nel versamento di una delle dieci rate può giustificarlo. Né la disciplina del prelievo né la norma interpretativa prevedono una modifica dei criteri di riparto in caso di pagamento tardivo: il ritardo fa solo perdere la riduzione premiale, 77,27 euro per apparecchio, prospettata nella nota del 9 febbraio 2015 per l'ipotesi di puntualità. Quanto il gestore ha corrisposto in eccesso è quindi un pagamento non dovuto, che l'art. 2033 c.c. consente di ripetere.

Quali questioni preliminari ha risolto la sentenza?

La concessionaria aveva eccepito l'improponibilità della domanda: essendo la società sottoposta a sequestro preventivo, sosteneva, l'accertamento del credito avrebbe dovuto seguire le regole del codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Il Tribunale ha respinto l'eccezione. Il diritto alla ripetizione è sorto con il pagamento, avvenuto dopo il sequestro, e non risulta che al sequestro sia seguita la confisca: il giudizio ha seguito perciò le regole ordinarie.

Che cosa cambia per i gestori AWP?

La decisione riveste interesse generale per l'intero comparto del gioco lecito. Afferma che il concessionario non può modificare ex post il criterio di riparto applicato in origine, né convertire il ritardo nel pagamento di una rata in un maggior onere a carico del gestore, e che le somme versate in eccesso a titolo di prelievo 2015 sono ripetibili. Di fatto, a giudizio dello studio, pone fine all'applicazione del cd. «meccanismo di ricalcolo» applicato dal concessionario Global Starnet Limited.

La Fedelgiochi s.r.l. in liquidazione è stata assistita dagli Avv. Vincenzo Sapone e Avv. Micaela Malinverno, del Foro di Como. Lo studio affianca i gestori e le imprese del gioco lecito su contratti con i concessionari, contenzioso e crisi d'impresa: la pagina sull'assistenza legale nel diritto del gioco raccoglie i servizi e gli approfondimenti. Chi vuole far valutare i propri contratti e le comunicazioni ricevute dal concessionario sul prelievo 2015 può fissare una consulenza con lo studio.

Sul filone dei concessionari e dei punti di gioco, altri due approfondimenti: il marchio unico dell'iGaming nella riforma 2026 e gli obblighi e le sanzioni del titolare del punto di gioco sul divieto ai minori.

Le fonti

Domande frequenti

Che cos'è il prelievo straordinario della Legge di Stabilità 2015 sugli apparecchi AWP?

È una maggiore entrata patrimoniale a carico del comparto del gioco lecito, prevista dall'art. 1, comma 649, della L. 190/2014. Secondo la sentenza, i concessionari dovevano versarne l'importo in quota proporzionale al numero di apparecchi a loro riferibili al 31 dicembre 2014 e ripartire le somme residue con gli altri operatori della filiera. Il comma è stato poi abrogato dalla L. 208/2015.

Il concessionario può ricalcolare la quota dopo la norma interpretativa del 2015?

Nel caso deciso dal Tribunale di Roma no: la L. 208/2015 ha chiarito come si ripartisce il prelievo fra gli operatori, ma non ha introdotto alcun onere maggiore rispetto a quanto la concessionaria aveva già quantificato nel febbraio 2015.

Il ritardo nel pagamento di una rata aumenta la quota a carico del gestore?

No. Per il Tribunale il ritardo non modifica i criteri di riparto: comporta soltanto la perdita della riduzione premiale prospettata per chi paga puntualmente, nel caso esaminato 77,27 euro per apparecchio.

Su quale norma si fonda la restituzione delle somme versate in eccesso?

Sull'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Nel caso deciso, il Tribunale ha qualificato come pagamento non dovuto la somma versata oltre i 111.840,65 euro correttamente quantificati.

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